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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23684/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15359/2022 depositata il19/10/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Così deciso in Roma, il 16/07/2026Luca Varrone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15359/2022 depositata il19/10/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Così deciso in Roma, il 16/07/2026Luca Varrone
Decreto Cassazione n. 23684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris