CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26216-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], società incorporante la [OSCURATO:PERSONA], (P.I. 03210620963), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 77; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1646/2017 della Corte di Appello di Milano, depositata in data 14 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. ±3"rtz-- 122_ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I. L'attrice esponeva di avere stipulato in data 31 dicembre 2005 con la convenuta un contratto per la fornitura di materiale software e dei correlati servizi professionali; che a partire da maggio 2006 il sistema software fornito e gli applicativi avevano manifestato i primi difetti di funzionamento; che il rapporto era proseguito tra le parti per tre anni, ma che il sistema rimaneva malfunzionante; che in data 29 luglio 2009 la committente aveva dichiarato con lettera raccomandata di risolvere il contratto per il grave inadempimento della controparte. L'attrice chiedeva quindi, accertata la risoluzione del contratto, di condannare la controparte alla restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo, pari ad euro 217.764, nonché al risarcimento del danno, quantificato in euro 250.000. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di euro 72.000, per forniture mai pagate. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5355/2014, accoglieva parzialmente le domande e condannava la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 60.375. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., contestando l'errata motivazione da parte del giudice di primo grado in relazione alla risoluzione del contratto e l'errata quantificazione del risarcimento del danno. [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) proponeva appello incidentale, lamentando l'attribuzione di responsabilità di natura contrattuale a Sterling, il riconoscimento del danno e la sua quantificazione. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 14 aprile 2017, n. 1646, ha in parte riformato la sentenza di primo grado: ribadita la natura mista del contratto, avente ad oggetto non solo la fornitura di programmi, ma anche la prestazione di servizi, ha ritenuto provato l'inesatto adempimento di Sterling; ha così dichiarato la risoluzione del contratto per l'inadempimento di quest'ultima (e non per mutuo consenso come aveva ritenuto il giudice di primo grado); ha ritenuto di non accogliere la domanda di Iride di restituzione dell'intera prestazione pecuniaria corrisposta da Sterling, in quanto alla fattispecie in esame deve applicarsi il principio di cui alla seconda parte del primo comma dell'art.1458 c.c., per cui l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; circa il quantum del risarcimento, ne ha rideterminato l'importo in euro 73.950. 3. Idrolab s.r.I., società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1458, comma 1 c.c.": la Corte d'appello ha rigettato la domanda di restituzione della somma, ritenendo applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art. 1458 c.c., laddove dispone che l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; la Corte d'appello ha correttamente qualificato il contratto come contratto misto tra compravendita, contratto d'opera e appalto, ma non ha considerato che tali tipi contrattuali non sono qualificabili come contratti a prestazione continuata. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha affermato che il contratto esistente tra le parti è "contratto che, per la sua natura atipica in relazione alla tipologia delle prestazioni rese da Stirling, è equiparabile ai contratti ad esecuzione continuata" e ad esso va pertanto applicata la regola di cui alla seconda parte del comma 1 dell'art. 1458 c.c. La ricorrente, nel contestare tale affermazione, sostiene che né la vendita, né il contratto d'opera, né l'appalto sono qualificabili come contratti a prestazione continuata o periodica. In tal modo non considera che nel caso in esame il contratto - come hanno accertato i giudici di merito (v. pp. 8 ss. della sentenza impugnata) - conteneva prestazioni tipiche di un appalto di servizi, con forniture periodiche di assistenza di sistema e di consulenze necessarie all'implementazione del servizio, così che correttamente la Corte d'appello lo ha sottratto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (circa il principio per cui l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata "fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche" v., da ultimo, Cass. 4225/2022). 2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in