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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26152/2026

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posto da: MUSA3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Forlì il 3 giugno 2015, ha rideterminato in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A ed E).

Fatti commessi in Forlì dal mese di febbraio 2014 fino al 28 aprile 2014.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione nella misura di un terzo delle riconosciute attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 7), nella quale, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, sono state tra l'altro valorizzate le numerose condanne nel frattempo riportate da [OSCURATO:PERSONA], una delle quali per reati specifici.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: MUSA3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Forlì il 3 giugno 2015, ha rideterminato in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A ed E). Fatti commessi in Forlì dal mese di febbraio 2014 fino al 28 aprile 2014. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione nella misura di un terzo delle riconosciute attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 7), nella quale, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, sono state tra l'altro valorizzate le numerose condanne nel frattempo riportate da [OSCURATO:PERSONA], una delle quali per reati specifici. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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