CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t ▪ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Novara del 3 maggio 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale da lui commessi quale titolare della ditta individuale Edilsorgente di [OSCURATO:PERSONA] e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione e ha ridotto la pena principale e le pene accessorie fallimentari; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di gravame, è inammissibile per la sua genericità, non esplicitando esso i motivi di appello in relazione ai quali non sarebbe stata fornita adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci