CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 45638/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di estinzione della pena per esito positivo della liberazione anticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Osservava che dopo l'originario provvedimento di ammissione era sopravvenuto un nuovo provvedimento di cumulo / che aveva determinato la prosecuzione della misura ex artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 8 del 1991 fino alla effettiva e concreta esecuzione della pena detentiva (4 dicembre 2026). 2. Propone ricorso il Giuliano sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 127, 666, 678 e 178 lett. c) cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che la procedura incidentalila volta a rideterminare correttamente il fine penapon sia stata trattata nel contraddittorio delle parti ma in camera di consiglio) senza la necessaria partecipazione del difensore e dell'interessato. 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione nonché violazione di legge. Il Tribunale, discostandosi dalla costante giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'interessato possa vedere pronunciata l'invocata declaratoria di estinzione della pena non dopo la scadenza del termine di cinque anni, ma solo dopo l'espiazione della pena erroneamente determinata dal pubblico ministero procedente in violazione degli artt. 176 e 177 cod. pen. che, a prescindere dall'eventuale sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, fissano la durata della liberazione condizionale sempre in cinque anni. D'altra parte, l'unico organo avente competenza funzionale ed esclusiva per correggere in subiecta materia la data del fine pena è il Tribunale di sorveglianza. 2.3. Con memoria depositata in replica alle conclusioni del PG. la difesa ricorrente ha ribadito la fondatezza di entrami i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nella materia relativa "alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale" procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio. Secondo tale regolamentazione, sia quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, sia che abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per l'udienza camerale. 3. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta. E, tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. 4. Pertanto, qualificato il ricorso come opposizione, si deve dunque procedere alla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma, che pronunciarsi nella fase di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., anche esaminando l'incidentale questione relativa alla durata della liberazione condizionale oggetto del secondo motivo. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 23 novembre 2021.