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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28505/2026

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di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], che insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesameconfermava il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gliarresti domiciliari, con sottoposizione al controllo elettronico.2.

Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, relativamente alla ritenuta esclusione della sussistenza di elementidi novità, idonei a giustificare l’attenuazione del regime cautelare.Rappresenta il ricorrente che la misura cautelare era stata disposta a frontedell’originaria imputazione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre1990, n.309, nonché per l’illecita detenzione di armi.

All’esito della sentenza resain primo grado, il ricorrente veniva condannato esclusivamente per l’ipotesiassociativa, con assoluzione dal reato fine e da quello di cui all’art. 1 e 2 l. n. 895del 1967.Sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe del tutto sminuito larideterminazione dei fatti, ritenendo che l’apprezzabile gravità del reatoassociativo consentisse di per sé di mantenere la misura in atto, senza verificarel’attualità delle esigenze cautelari.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce l’inosservanza degli artt.274 e 299cod.proc.pen. con specifico riferimento all’omessa motivazione in relazione altempo trascorso dalla commissione del reato.

Si sottolinea come tale elementodoveva essere letto congiuntamente alla rideterminazione delle condotte ascritteall’imputo, ben potendo di per sé dimostrare la compatibilità tra le residueesigenze cautelari e la misura degli arresti domiciliari.2.3.

Con il terzo motivo, si contesta l’inosservanza dei principi diadeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, deducendo la genericitàdella motivazione con il Tribunale aveva ritenuto l’inidoneità degli arrestidomiciliari, soprattutto ove si consideri la peculiarità del ruolo attributo alricorrente all’interno del sodalizio.

Si assume, infatti, che l’imputato avrebbesvolto la funzione di “broker” reperendo partite di stupefacenti in sud-americaper poi consentire all’associazione di appartenenza di provvedere all’acquisto.

Lapeculiarità della funzione sarebbe tale da consentire di ritenere che, in mancanzadi assoluta libertà di movimento, il ricorrente non potrebbe reiterare analoghefattispecie di reato.3.

Il ricorso è stato definito con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente,proponendo un controllo sulla motivazione in ordine alla perdurante sussistenzadelle esigenze cautelari, tenuto conto non solo del tempo trascorso dallacommissione del reato, ma anche – e soprattutto – dell’intervenuta assoluzioneparziale.2.1.

Le deduzioni difensive sono manifestamente infondate, ove si consideriche il Tribunale ha adeguatamente esposto – senza incorrere in vizi di manifestaillogicità o contraddittorietà – le ragioni per cui l’accertata partecipazioneall’associazione ex art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, sia pur con sentenzanon definitiva, rappresenta di per sé elemento idoneo a sostenere l’applicazionedella più restrittiva delle misure cautelari.In particolare, è stato sottolineato come le modalità della condottapartecipativa sono dimostrative di uno stabile inserimento nel narcotraffico,nonché di una elevata professionalità in tale settore, elementi ritenuti idonei asuperare sia le valutazioni relative al tempo trascorso dall’applicazione dellamisura cautelare, che il ridimensionamento delle contestazioni mosseall’imputato.2.2.

Il Tribunale, peraltro, ha correttamente sottolineato come la condannaintervenuta in primo grado concerne un reato associativo per il quale trovaapplicazione la doppia presunzione di cui all’art. 275, cod.proc.pen., senza chesiano emersi elementi concretamente idonei a superarla.Su quest’ultimo aspetto il ricorso è aspecifico, posto che si limita a dedurreche, con riguardo all’associazione dedita al narcotraffico, non sussiste quellapresunzione di stabil ità del vincolo che connota la diversa ipotesidell ’associazione mafiosa.Al di là di tale generica affermazione, tuttavia, non si contesta in alcun modol’effettiva rescissione del legame associativo, né si individuano le ragioni per cuila motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata, sicchè lapresunzione richiamata dal Tribunale permane pienamente applicabile.3.

L’aspecificità da ultimo segnalata vale anche per superare il terzo motivodi ricorso, concernente la valutazione circa l’inidoneità degli arresti domiciliaricon sorveglianza da remoto.Anche in tal caso, infatti, a fronte della presunzione di esclusiva idoneitàdella custodia in carcere, il Tribunale ha ulteriormente precisato come il tipo dipresuppone affatto la libertà di movimento, essendo sufficiente la possibilità diriallacciare contatti con i fornitori.Il Tribunale, peraltro, ha espressamente motivato anche in ordine alleragioni per cui la disarticolazione del contesto associativo non è di per séelemento utile a far ritenere affievolita la necessità di custodia in carcere,sottolineando come tale circostanza sia stata già oggetto di valutazione in sededi adozione della misura e risulti coperta dal cosiddetto giudicato cautelare, peraltro verso, inoltre, l’inserimento del ricorrente nel contesto del narcotraffico èstato giudicato tale da consentire lo svolgimento dell’attività a prescindere dallaperdurate attività del sodalizio criminoso.4.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], che insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesameconfermava il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gliarresti domiciliari, con sottoposizione al controllo elettronico.2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, relativamente alla ritenuta esclusione della sussistenza di elementidi novità, idonei a giustificare l’attenuazione del regime cautelare.Rappresenta il ricorrente che la misura cautelare era stata disposta a frontedell’originaria imputazione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre1990, n.309, nonché per l’illecita detenzione di armi. All’esito della sentenza resain primo grado, il ricorrente veniva condannato esclusivamente per l’ipotesiassociativa, con assoluzione dal reato fine e da quello di cui all’art. 1 e 2 l. n. 895del 1967.Sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe del tutto sminuito larideterminazione dei fatti, ritenendo che l’apprezzabile gravità del reatoassociativo consentisse di per sé di mantenere la misura in atto, senza verificarel’attualità delle esigenze cautelari.2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’inosservanza degli artt.274 e 299cod.proc.pen. con specifico riferimento all’omessa motivazione in relazione altempo trascorso dalla commissione del reato. Si sottolinea come tale elementodoveva essere letto congiuntamente alla rideterminazione delle condotte ascritteall’imputo, ben potendo di per sé dimostrare la compatibilità tra le residueesigenze cautelari e la misura degli arresti domiciliari.2.3. Con il terzo motivo, si contesta l’inosservanza dei principi diadeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, deducendo la genericitàdella motivazione con il Tribunale aveva ritenuto l’inidoneità degli arrestidomiciliari, soprattutto ove si consideri la peculiarità del ruolo attributo alricorrente all’interno del sodalizio. Si assume, infatti, che l’imputato avrebbesvolto la funzione di “broker” reperendo partite di stupefacenti in sud-americaper poi consentire all’associazione di appartenenza di provvedere all’acquisto. Lapeculiarità della funzione sarebbe tale da consentire di ritenere che, in mancanzadi assoluta libertà di movimento, il ricorrente non potrebbe reiterare analoghefattispecie di reato.3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente,proponendo un controllo sulla motivazione in ordine alla perdurante sussistenzadelle esigenze cautelari, tenuto conto non solo del tempo trascorso dallacommissione del reato, ma anche – e soprattutto – dell’intervenuta assoluzioneparziale.2.1. Le deduzioni difensive sono manifestamente infondate, ove si consideriche il Tribunale ha adeguatamente esposto – senza incorrere in vizi di manifestaillogicità o contraddittorietà – le ragioni per cui l’accertata partecipazioneall’associazione ex art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, sia pur con sentenzanon definitiva, rappresenta di per sé elemento idoneo a sostenere l’applicazionedella più restrittiva delle misure cautelari.In particolare, è stato sottolineato come le modalità della condottapartecipativa sono dimostrative di uno stabile inserimento nel narcotraffico,nonché di una elevata professionalità in tale settore, elementi ritenuti idonei asuperare sia le valutazioni relative al tempo trascorso dall’applicazione dellamisura cautelare, che il ridimensionamento delle contestazioni mosseall’imputato.2.2. Il Tribunale, peraltro, ha correttamente sottolineato come la condannaintervenuta in primo grado concerne un reato associativo per il quale trovaapplicazione la doppia presunzione di cui all’art. 275, cod.proc.pen., senza chesiano emersi elementi concretamente idonei a superarla.Su quest’ultimo aspetto il ricorso è aspecifico, posto che si limita a dedurreche, con riguardo all’associazione dedita al narcotraffico, non sussiste quellapresunzione di stabil ità del vincolo che connota la diversa ipotesidell ’associazione mafiosa.Al di là di tale generica affermazione, tuttavia, non si contesta in alcun modol’effettiva rescissione del legame associativo, né si individuano le ragioni per cuila motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata, sicchè lapresunzione richiamata dal Tribunale permane pienamente applicabile.3. L’aspecificità da ultimo segnalata vale anche per superare il terzo motivodi ricorso, concernente la valutazione circa l’inidoneità degli arresti domiciliaricon sorveglianza da remoto.Anche in tal caso, infatti, a fronte della presunzione di esclusiva idoneitàdella custodia in carcere, il Tribunale ha ulteriormente precisato come il tipo dipresuppone affatto la libertà di movimento, essendo sufficiente la possibilità diriallacciare contatti con i fornitori.Il Tribunale, peraltro, ha espressamente motivato anche in ordine alleragioni per cui la disarticolazione del contesto associativo non è di per séelemento utile a far ritenere affievolita la necessità di custodia in carcere,sottolineando come tale circostanza sia stata già oggetto di valutazione in sededi adozione della misura e risulti coperta dal cosiddetto giudicato cautelare, peraltro verso, inoltre, l’inserimento del ricorrente nel contesto del narcotraffico èstato giudicato tale da consentire lo svolgimento dell’attività a prescindere dallaperdurate attività del sodalizio criminoso.4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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