Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 45113/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 9 aprile 2021 in ordine, per quel che in questa sede rileva, rispettivamente, al delitto di concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi tra il 24 settembre e 8 ottobre 2018 (capo G1, per [OSCURATO:PERSONA]) e di concorso nella tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi il 17 luglio 2018.

In particolare, i reati sono collegati ad una vasta indagine coinvolgenti numerosi soggetti partecipi, a vari livelli, di un'associazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla sua territoriale articolazione nella piazza di spaccio di Roma, in via dell'Archeologia, avente ad oggetto la vendita a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, "crak", eroina e hashish; in Roma dal 2016 e tuttora in atto, quanto all'attività associativa, dal 5 agosto 2017 al 6 novembre 2017 quanto ai reati fine. [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione dell'accusa, risponderebbe del reato di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. perché in concorso e riuniti tra loro con reiterate e gravi minacce di morte, rivolte da entrambi a [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti della figlia di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], donna incinta a cui veniva prospettata l'uccisione del nascituro, nonché con violenza posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] consistita nel colpirlo ripetutamente anche ferendolo all'occhio sinistro, tentavano di costringere [OSCURATO:PERSONA] a restituire al [OSCURATO:PERSONA] il denaro, provento del traffico di sostanze stupefacenti, che quest'ultimo aveva affidato al figlio di [OSCURATO:PERSONA], Simone; fatto aggravato dall'aver commesso il fatto con metodo mafioso, ovvero avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla notorietà criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del sodalizio cui era a capo.

A [OSCURATO:PERSONA], invece, viene provvisoriamente contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui agli artt. 61, n.1, 110, 112 e 630 cod. pen., di sequestro di persona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui veniva sottratto il telefono e sotto la minaccia di un coltello e della vista di un'arma da sparo, e tenuto in prigionia in diversi appartamenti della Capitale e in provincia e condotto per un breve periodo a Milano e Torino, pretendendo come prezzo della liberazione, la dazione di una considerevole somma di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA] da versare in contanti o tramite la sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una delega a riscuotere la somma cui aveva diritto a titolo di indennizzo assicurativo.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce le censure di seguito in sintesi enunciate.

2.1. Il ricorrente osserva come in sede di gravame avesse prospettato al Tribunale del riesame una serie di criticità che avrebbero interessato l'ordinanza genetica ed in particolare: che il [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto successivamente rispetto al sequestro di persona realizzato da altri soggetti; che il credito vantato dal ricorrente per un importo di euro 23.500 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse di natura lecita in quanto relativo alla somma di denaro che aveva prestato a [OSCURATO:PERSONA] al fine di poter pagare il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] proprio per ripianare il debito che aveva il padre [OSCURATO:PERSONA], accusato di essersi appropriato della somma di denaro affidata al figlio frutto del traffico di sostanze stupefacenti, evenienza che deponeva per un disinteresse del ricorrente rispetto al sequestro che aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA]; che proprio i fatti relativi al sequestro di persona nei confronti del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], contestati al capo F2 deporrebbero per l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'unitaria ragione alla base dei due delitti che non assegnavano alcun rilievo alla figura del [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di riferimenti alla persona del ricorrente da parte della persona offesa; l'assenza di un contributo causale nel sequestro di persona protrattosi per quattordici giorni e della neutra valenza della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse andato nel luogo di detenzione del Pinto unitamente al [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato perfettamente consapevole del fatto che la somma di denaro prestata non poteva essere nell'immediatezza restituita proprio perché a conoscenza della necessità che [OSCURATO:PERSONA] restituisse prima le ingenti somme di denaro dovute al [OSCURATO:PERSONA]; che non sussistevano riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Elementi complessivi messi in evidenza a cui il Tribunale non assegnava rilevanza tanto da evitare di fornire adeguata risposta ed aggirando le problematiche connesse alla concreta integrazione del delitto di estorsione per assenza di un ingiusto profitto; il Tribunale ha ipotizzato un concorso del ricorrente nel reato non dimostrato anche alla luce del generico riferimento al solo evento sequestro ma non anche alla precipua responsabilità del ricorrente, estraneo ai narcotraffici; suggestivo si rivelerebbe il riferimento del Collegio di merito alla parte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del sequestro, aveva preteso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] euro 5.000 quale somma necessaria per il sequestro, dichiarazione generica che non dimostra se a tale eventuale richiesta sia seguita un'accettazione del ricorrente; pure irrilevante, per l'assenza dei necessari accertamenti che sarebbe stato necessario effettuare, risulterebbe il messaggio di [OSCURATO:PERSONA] alla moglie con cui riferiva che i periti che avrebbero dovuto liquidare una ingente somma di denaro a titolo di indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero venduti a David ([OSCURATO:PERSONA]) e Sergio ([OSCURATO:PERSONA]).

Il quantificato debito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente ammontante ad euro 60.000 e non ad euro 23.500, è dato fondato sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia.Proprio la mancata risposta da parte del Tribunale in ordine alla motivazione sottesa al sequestro ad opera del [OSCURATO:PERSONA] deporrebbe per la incompatibilità logica della condotta ipotizzata.

Sussisterebbe inoltre un'assoluta carenza di motivazione in ordine alla censurata sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il Tribunale ritenuto sussistente una carenza di interesse su detto punto. 2.2 Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 125, 274, 275, 275-bis e 292 cod. proc. pen.

Anche con riferimento alle esigenze cautelari il Tribunale non avrebbe fornito risposta in ordine ai rilievi che ponevano in evidenza la cumulativa trattazione del ricorrente rispetto a soggetti che invece rispondevano di ben altre e più gravi imputazioni quale quella di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, mentre il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] riguarda solo i precedenti penali neppure significativi.

Sussisterebbe un insanabile contrasto logico tra i principi che il Tribunale ha affermato debbano governare la disciplina delle esigenze cautelari e la conseguente applicazione al caso concreto che riguarda il [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento all'adeguatezza della misura non sarebbe stata presa in considerazione la più idonea misura cautelare degli arresti donniciliari anche con l'ausilio di mezzi elettronici ex art. 275-bis cod. proc. pen., da eseguirsi in territorio diverso da quello che aveva caratterizzato la condotta contestata, rilievi inspiegabilmente non presi in considerazione dal Tribunale, che anche in tal caso ha apprezzato unicamente i precedenti penali senza valutare la vetustà e natura eccentrica degli stessi rispetto al reato contestato.

3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di un unico articolato motivo deduce in realtà profili che attengono a vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché vizi di motivazione in ordine ai ritenuti esistenti elementi costitutivi del reato ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e della scelta della misura.

3.1. La ricorrente censura, in primo luogo, la dichiarata inammissibilità e conseguente omessa pronuncia del Tribunale alla critica formulata quanto a contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. sulla base dell'erroneo convincimento che fosse assente un interesse in capo alla [OSCURATO:PERSONA]; circostanza tanto più erronea in quanto proprio in ordine alle esigenze cautelari e relativo regime dell'adeguatezza in concreto della custodia cautelare in carcere, lo stesso Collegio ha fatto riferimento ai criteri di presunzione previsti dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., disciplina operante solo se ritenuta sussistente la citata aggravante.

La mancata pronuncia in ordine alla censurata aggravante ha poi condotto il Collegio ad una erronea valutazione in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura della custodia in carcere, aspetti su cui avrebbe invece dovuto adeguatamente e differentemente motivare senza poter fare affidamento sui criteri presuntivi previsti dal codice di rito.

3.2. Con riferimento, altresì, alla gravità indiziaria per la contestata condotta di tentata estorsione, carente risulterebbe la motivazione del Tribunale che ha effettuato un apodittico riferimento alla sola minaccia senza spiegare la capacità eziologica rispetto al perseguimento dello scopo; il Collegio capitolino si sarebbe limitato ad affermare che "non può condividersi l'assunto difensivo" senza però articolare (testualmente) "alcuna motivazione al riguardo, demandando all'ininfluente ricostruzione fattuale il compito di dimostrare ciò che assume" [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], risulta fondato limitatamente alla mancata motivazione del Tribunale sull'errato presupposto di una carenza di interesse in ordine alla censurata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente generico, reiterativo di questioni già affrontate dal giudice di merito e implicante questioni in fatto nella parte in cui, facendo diretto riferimento ai dati processuali, censura la motivazione con cui il Tribunale aveva fornito adeguata risposta a identici motivi di gravame.

2.1. Quanto al primo motivo che attiene alla responsabilità per concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Seppure il ricorrente censuri formalmente il provvedimento anche sotto il profilo della violazione di legge, deve rilevarsi che di fatto si limiti a contraddire, tra l'altro in forma generica, la motivazione in ordine alla complessiva valutazione effettuata dai Giudici della cautela in ordine alla gravità indiziaria, senza neppure contrastare la decisione che, sugli stessi rilievi in quella sede formulati, ha fornito completa e logica risposta attraverso la ricostruzione delle fasi del sequestro, la partecipazione alla fase esecutiva dei concorrenti e degli elementi che, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dei familiari e dello stesso figlio [OSCURATO:PERSONA], divenuto successivamente collaboratore di giustizia auto accusatosi di essere partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico, ha portato a ritenere la sussistenza dei gravi indizi a carico del [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del sequestro di persona, finalizzato al» recupero della somma di denaro consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] al figlio di [OSCURATO:PERSONA], Simone, oltre che della somma di denaro di cui era debitore nei confronti dello stesso ricorrente.

Completa e priva di aporiébresenta la motivazione del Tribunale del riesame (pag. 5 e 6) che~a evidenzia il contenuto del propalato della persona offesa che nel dettaglio ha riferito le fasi del sequestro, del debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] per circa euro 60.000 e del prestito di 23.500 euro richiesti a costui per poter ripianare parte di quanto avrebbe dovuto consegnare a [OSCURATO:PERSONA] per la mancata restituzione della somma di circa euro 580.000 (in tali termini quantificata dai sequestratori), data in custodia a [OSCURATO:PERSONA]; che pertanto sia il [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente intendevano rientrare in possesso della somma loro dovuta e che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] emergeva palese in occasione della "visita" ricevuta da costui - nell'appartamento in cui era ristretto - insieme al Lazzaro, autore materiale del sequestro, e al [OSCURATO:PERSONA] che nell'occasione lo aggrediva fisicamente e minacciava di uccidere il figlio se non avesse restituito le somme di denaro di cui risultava debitore.

È stata ritenuto significativo il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] alle dichiarazioni del Lazzaro, autore del sequestro, che aveva richiesto sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] euro 5.000 per poter continuare a mantenere in prigionia [OSCURATO:PERSONA], oltre che del piano predisposto dai due per entrare in possesso dell'indennizzo spettante a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di sinistro stradale; evenienze che rendevano evidente la comune finalità e l'illecito profitto rter che attraverso il sequestro si intendeva conseguire.

Tali dichiarazioni sono state adeguatamente supportate dall'analisi dei cellulari della parte offesa e dei parenti oltre che dal monitoraggio degli spostamenti del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], a conferma della genuinità delle dichiarazioni di costui, dichiarazioni collimanti con quelle del figlio, collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].

Compendio indiziario che invece il ricorrente, attraverso una parcellizzata analisi delle evenienze, portando critiche che spesso si risolvono in apodittiche affermazioni di incoerenza ovvero di irrilevanza, tende a diversamente apprezzare: significativo risulta il ritenuto "suggestivo" riferimento a quanto saputo da [OSCURATO:PERSONA] dal Lazzaro in ordine alla richiesta di euro 5.000 al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] per il mantenimento della prigionia, circostanza di cui vi è chiaro riferimento nell'ordinanza genetica (pag. 247 e 248 ordinanza G.i.p. alla quale il Tribunale in via preliminare rinvia) e dalla quale emerge con chiarezza come la richiesta dei cinquemila euro per poter continuare a tenere in prigionia e gestire il sequestrato era stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprio nel corso della "visita" in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva picchiato a minacciato, dato ex se sufficiente a comprendere la comune finalità tra i due in ordine al sequestro di persona.

2.2. Corretta, a fronte del reato contestato 1J:14.Ra-di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. ricompreso tra quelli previsti dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. in ordine al quale sussiste presunzione relativa di pericolosità e, al contempo, di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, risulta la ritenuta carenza di interesse quanto a censure portate alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. rese in sede di riesame; carenza di interesse che parimenti si rinviene anche in questa sede non potendo derivare dall'elisione dell'aggravante speciale alcun utile effetto in capo al ricorrente neppure quanto a termini di fase massimi di custodia cautelare che si attestano comunque in un anno ex art. 303 comma 1, lett. a), n.3, cod. proc. pen.

Consolidato risulta, infatti, il principio di diritto espresso sul punto da questa Corte secondo cui vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502).2.3.

Così smentite le generiche deduzioni in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa il contestato reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che il ricorso censura reiterando critiche già effettuate e attraverso un precluso riferimento diretto ai dati processuali, generica e manifestamente infondata risulta la critica rivolta alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, specie con riferimento alla loro attualità.

Come anche anticipato, si osserva che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., r &k. che richiama l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (in ordine alla ipotesi di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, v.

Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

Corretta e completa, pertanto, risulta la motivazione contenuta nel provvedimento con riferimento alla posizione del ricorrente, avendo il Collegio della cautela provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte di reato contestate, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, e adeguatezza della misura cautelare in carcere, dall'altro.

Per entrambi i profili (esigenze cautelari ed adeguatezza della custodia cautelare in carcere), facendo riferimento alle ragioni già contenute nell'ordinanza genetica alla quale ha rinviato, il Tribunale ha valorizzato i plurimi precedenti ma in particolare la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], a capo della associazione dedita al narcotraffico, che proprio l'episodio contestato in questa sede plasticamente rappresenta; circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, seppure non risultino riscontrate - allo stato - quanto alla riferita responsabilità in ordine alla gestione della piazza di spaccio sita in [OSCURATO:PERSONA] e a fatti di approvvigionamento di importati quantità di cocaina, lo sono certamente con riferimento alla significativa vicinanza al [OSCURATO:PERSONA], comunione di intenti rappresentata dal reato di sequestro di persona provvisoriamente contestato.

Motivazione che il ricorrente confuta attraverso la pedissequa ripetizione della censura in ordine alla quale vi è stata una completa e logica risposta da parte del Tribunale.

2.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Fondato, come sopra anticipato, risulta il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla mancata motivazione del Tribunale in ordine alla censura che tendeva a confutare elementi in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.1.

Deve preliminarmente rilevarsi come invece risulta generico, e pertanto inammissibile, il ricorso nella parte in cui intende censurare la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla tentata estorsione contestata al capo F1).

La Corte territoriale ha ben rappresentato gli elementi che facevano ritenere integrato il delitto in esame realizzatosi nel corso della riunione in cui tutti gli esponenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente è madre, hanno minacciato non solo [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], ma anche la stessa figlia Sharon, che era incinta, qualora non avessero (riferimento effettuato all'intero nucleo familiare) restituito la somma di denaro che il figlio David aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] e che costituiva provento dell'attività di spaccio di cui si era appropriato [OSCURATO:PERSONA], padre di Simone poi divenuto collaboratore di giustizia; minaccia che veniva specificamente rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prospettandole la morte del nascituro che portava in grembo.

Ricostruzione degli eventi che il ricorrente neppure confuta in questa sede e che il Tribunale effettua attraverso il concorde riferimento alle dichiarazioni delle persone offese presenti, ma che apoditticamente ritiene non abbiano fornito risposto in ordine alla censura che intendeva mettere in risalto la mancanza di capacità eziologica della condotta di [OSCURATO:PERSONA].

Censura che si presenta priva di concreta valenza se si osserva come il Tribunale abbia ben illustrato come la minaccia fosse finalizzata al conseguimento del profitto illecito costituito dal rientro in possesso di somme di denaro proveniente da delitto, azione di recupero a cui l'ordinamento non riconosce alcuna forma di tutela.

3.3. Fondata, invece, risulta il motivo con cui la ricorrente censura il non liquet del Collegio di merito in ordine alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale del riesame, infatti, avverso la censura che era tesa ad evidenziare l'insussistenza dei presupposti necessari per ritenere correttamente contestata detta aggravante, ha ritenuto la doglianza inammissibile in quanto l'eventuale accoglimento non sarebbe stato ritenuto inidoneo a sortire effetti "sull'an e sul quomodo della cautela", così non pronunciandosi sul punto.Invero, deve osservarsi come alla ricorrente viene provvisoriamente contestato il reato di tentata estorsione in concorso dii cui al capo Fl) dell'ordinanza genetica, accusa che ha determinato il G.i.p. a ritenere sussistente le esigenze cautelari e la adeguatezza della custodia cautelare in carcere proprio sul presupposto della operatività della presunzione relativa prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. (esplicito sul punto pag. 297 e 298 ordinanza G.i.p.) a cagione dell'ipotizzata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Così stando le cose non corrisponde al vero che la questione prospettata in quella sede in ordine alla sussistenza dei gravi indizi circa l'esistenza o meno della aggravante "dell'agevolazione mafiosa o del metodo mafioso" fosse priva di effetti sulla misura in atto, tenuto conto della sicura rilevanza proprio in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura che, in ipotesi di insussistenza, devono essere motivate con maggiore rigore non sottostando il delitto provvisoriamente contestato ad alcuna presunzione di pericolosità e adeguatezza.

Dato tanto più significativo se si osserva che lo stesso Tribunale, immediatamente dopo aver ritenuto la censura in questione inammissibile perché priva di effetti pratici in capo alla ricorrente circa la disciplina della misura cautelare, ha poi rinviato alle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., al fine di confutare le censure portate alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura prescelta.

Da quanto sopra ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato sul punto, rendendosi necessario che il Tribunale del riesame dapprima provveda a fornire adeguata motivazione in ordine alla formulata censura in merito alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, all'esito, provvedere ad un nuovo esame delle censure contestualmente rese in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della disciplina che risulterà, in concreto, applicabile.

4. L'attuale stato cautelare cui sono sottoposti i ricorrenti impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1 -bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di di kefano tinita limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 9 aprile 2021 in ordine, per quel che in questa sede rileva, rispettivamente, al delitto di concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi tra il 24 settembre e 8 ottobre 2018 (capo G1, per [OSCURATO:PERSONA]) e di concorso nella tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi il 17 luglio 2018. In particolare, i reati sono collegati ad una vasta indagine coinvolgenti numerosi soggetti partecipi, a vari livelli, di un'associazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla sua territoriale articolazione nella piazza di spaccio di Roma, in via dell'Archeologia, avente ad oggetto la vendita a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, "crak", eroina e hashish; in Roma dal 2016 e tuttora in atto, quanto all'attività associativa, dal 5 agosto 2017 al 6 novembre 2017 quanto ai reati fine. [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione dell'accusa, risponderebbe del reato di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. perché in concorso e riuniti tra loro con reiterate e gravi minacce di morte, rivolte da entrambi a [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti della figlia di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], donna incinta a cui veniva prospettata l'uccisione del nascituro, nonché con violenza posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] consistita nel colpirlo ripetutamente anche ferendolo all'occhio sinistro, tentavano di costringere [OSCURATO:PERSONA] a restituire al [OSCURATO:PERSONA] il denaro, provento del traffico di sostanze stupefacenti, che quest'ultimo aveva affidato al figlio di [OSCURATO:PERSONA], Simone; fatto aggravato dall'aver commesso il fatto con metodo mafioso, ovvero avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla notorietà criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del sodalizio cui era a capo. A [OSCURATO:PERSONA], invece, viene provvisoriamente contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui agli artt. 61, n.1, 110, 112 e 630 cod. pen., di sequestro di persona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui veniva sottratto il telefono e sotto la minaccia di un coltello e della vista di un'arma da sparo, e tenuto in prigionia in diversi appartamenti della Capitale e in provincia e condotto per un breve periodo a Milano e Torino, pretendendo come prezzo della liberazione, la dazione di una considerevole somma di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA] da versare in contanti o tramite la sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una delega a riscuotere la somma cui aveva diritto a titolo di indennizzo assicurativo. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce le censure di seguito in sintesi enunciate. 2.1. Il ricorrente osserva come in sede di gravame avesse prospettato al Tribunale del riesame una serie di criticità che avrebbero interessato l'ordinanza genetica ed in particolare: che il [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto successivamente rispetto al sequestro di persona realizzato da altri soggetti; che il credito vantato dal ricorrente per un importo di euro 23.500 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse di natura lecita in quanto relativo alla somma di denaro che aveva prestato a [OSCURATO:PERSONA] al fine di poter pagare il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] proprio per ripianare il debito che aveva il padre [OSCURATO:PERSONA], accusato di essersi appropriato della somma di denaro affidata al figlio frutto del traffico di sostanze stupefacenti, evenienza che deponeva per un disinteresse del ricorrente rispetto al sequestro che aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA]; che proprio i fatti relativi al sequestro di persona nei confronti del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], contestati al capo F2 deporrebbero per l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'unitaria ragione alla base dei due delitti che non assegnavano alcun rilievo alla figura del [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di riferimenti alla persona del ricorrente da parte della persona offesa; l'assenza di un contributo causale nel sequestro di persona protrattosi per quattordici giorni e della neutra valenza della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse andato nel luogo di detenzione del Pinto unitamente al [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato perfettamente consapevole del fatto che la somma di denaro prestata non poteva essere nell'immediatezza restituita proprio perché a conoscenza della necessità che [OSCURATO:PERSONA] restituisse prima le ingenti somme di denaro dovute al [OSCURATO:PERSONA]; che non sussistevano riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Elementi complessivi messi in evidenza a cui il Tribunale non assegnava rilevanza tanto da evitare di fornire adeguata risposta ed aggirando le problematiche connesse alla concreta integrazione del delitto di estorsione per assenza di un ingiusto profitto; il Tribunale ha ipotizzato un concorso del ricorrente nel reato non dimostrato anche alla luce del generico riferimento al solo evento sequestro ma non anche alla precipua responsabilità del ricorrente, estraneo ai narcotraffici; suggestivo si rivelerebbe il riferimento del Collegio di merito alla parte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del sequestro, aveva preteso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] euro 5.000 quale somma necessaria per il sequestro, dichiarazione generica che non dimostra se a tale eventuale richiesta sia seguita un'accettazione del ricorrente; pure irrilevante, per l'assenza dei necessari accertamenti che sarebbe stato necessario effettuare, risulterebbe il messaggio di [OSCURATO:PERSONA] alla moglie con cui riferiva che i periti che avrebbero dovuto liquidare una ingente somma di denaro a titolo di indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero venduti a David ([OSCURATO:PERSONA]) e Sergio ([OSCURATO:PERSONA]). Il quantificato debito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente ammontante ad euro 60.000 e non ad euro 23.500, è dato fondato sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia.Proprio la mancata risposta da parte del Tribunale in ordine alla motivazione sottesa al sequestro ad opera del [OSCURATO:PERSONA] deporrebbe per la incompatibilità logica della condotta ipotizzata. Sussisterebbe inoltre un'assoluta carenza di motivazione in ordine alla censurata sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il Tribunale ritenuto sussistente una carenza di interesse su detto punto. 2.2 Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 125, 274, 275, 275-bis e 292 cod. proc. pen. Anche con riferimento alle esigenze cautelari il Tribunale non avrebbe fornito risposta in ordine ai rilievi che ponevano in evidenza la cumulativa trattazione del ricorrente rispetto a soggetti che invece rispondevano di ben altre e più gravi imputazioni quale quella di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, mentre il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] riguarda solo i precedenti penali neppure significativi. Sussisterebbe un insanabile contrasto logico tra i principi che il Tribunale ha affermato debbano governare la disciplina delle esigenze cautelari e la conseguente applicazione al caso concreto che riguarda il [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento all'adeguatezza della misura non sarebbe stata presa in considerazione la più idonea misura cautelare degli arresti donniciliari anche con l'ausilio di mezzi elettronici ex art. 275-bis cod. proc. pen., da eseguirsi in territorio diverso da quello che aveva caratterizzato la condotta contestata, rilievi inspiegabilmente non presi in considerazione dal Tribunale, che anche in tal caso ha apprezzato unicamente i precedenti penali senza valutare la vetustà e natura eccentrica degli stessi rispetto al reato contestato. 3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di un unico articolato motivo deduce in realtà profili che attengono a vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché vizi di motivazione in ordine ai ritenuti esistenti elementi costitutivi del reato ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e della scelta della misura. 3.1. La ricorrente censura, in primo luogo, la dichiarata inammissibilità e conseguente omessa pronuncia del Tribunale alla critica formulata quanto a contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. sulla base dell'erroneo convincimento che fosse assente un interesse in capo alla [OSCURATO:PERSONA]; circostanza tanto più erronea in quanto proprio in ordine alle esigenze cautelari e relativo regime dell'adeguatezza in concreto della custodia cautelare in carcere, lo stesso Collegio ha fatto riferimento ai criteri di presunzione previsti dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., disciplina operante solo se ritenuta sussistente la citata aggravante. La mancata pronuncia in ordine alla censurata aggravante ha poi condotto il Collegio ad una erronea valutazione in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura della custodia in carcere, aspetti su cui avrebbe invece dovuto adeguatamente e differentemente motivare senza poter fare affidamento sui criteri presuntivi previsti dal codice di rito. 3.2. Con riferimento, altresì, alla gravità indiziaria per la contestata condotta di tentata estorsione, carente risulterebbe la motivazione del Tribunale che ha effettuato un apodittico riferimento alla sola minaccia senza spiegare la capacità eziologica rispetto al perseguimento dello scopo; il Collegio capitolino si sarebbe limitato ad affermare che "non può condividersi l'assunto difensivo" senza però articolare (testualmente) "alcuna motivazione al riguardo, demandando all'ininfluente ricostruzione fattuale il compito di dimostrare ciò che assume" [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], risulta fondato limitatamente alla mancata motivazione del Tribunale sull'errato presupposto di una carenza di interesse in ordine alla censurata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente generico, reiterativo di questioni già affrontate dal giudice di merito e implicante questioni in fatto nella parte in cui, facendo diretto riferimento ai dati processuali, censura la motivazione con cui il Tribunale aveva fornito adeguata risposta a identici motivi di gravame. 2.1. Quanto al primo motivo che attiene alla responsabilità per concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione di [OSCURATO:PERSONA], deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Seppure il ricorrente censuri formalmente il provvedimento anche sotto il profilo della violazione di legge, deve rilevarsi che di fatto si limiti a contraddire, tra l'altro in forma generica, la motivazione in ordine alla complessiva valutazione effettuata dai Giudici della cautela in ordine alla gravità indiziaria, senza neppure contrastare la decisione che, sugli stessi rilievi in quella sede formulati, ha fornito completa e logica risposta attraverso la ricostruzione delle fasi del sequestro, la partecipazione alla fase esecutiva dei concorrenti e degli elementi che, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dei familiari e dello stesso figlio [OSCURATO:PERSONA], divenuto successivamente collaboratore di giustizia auto accusatosi di essere partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico, ha portato a ritenere la sussistenza dei gravi indizi a carico del [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del sequestro di persona, finalizzato al» recupero della somma di denaro consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] al figlio di [OSCURATO:PERSONA], Simone, oltre che della somma di denaro di cui era debitore nei confronti dello stesso ricorrente. Completa e priva di aporiébresenta la motivazione del Tribunale del riesame (pag. 5 e 6) che~a evidenzia il contenuto del propalato della persona offesa che nel dettaglio ha riferito le fasi del sequestro, del debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] per circa euro 60.000 e del prestito di 23.500 euro richiesti a costui per poter ripianare parte di quanto avrebbe dovuto consegnare a [OSCURATO:PERSONA] per la mancata restituzione della somma di circa euro 580.000 (in tali termini quantificata dai sequestratori), data in custodia a [OSCURATO:PERSONA]; che pertanto sia il [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente intendevano rientrare in possesso della somma loro dovuta e che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] emergeva palese in occasione della "visita" ricevuta da costui - nell'appartamento in cui era ristretto - insieme al Lazzaro, autore materiale del sequestro, e al [OSCURATO:PERSONA] che nell'occasione lo aggrediva fisicamente e minacciava di uccidere il figlio se non avesse restituito le somme di denaro di cui risultava debitore. È stata ritenuto significativo il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] alle dichiarazioni del Lazzaro, autore del sequestro, che aveva richiesto sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] euro 5.000 per poter continuare a mantenere in prigionia [OSCURATO:PERSONA], oltre che del piano predisposto dai due per entrare in possesso dell'indennizzo spettante a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di sinistro stradale; evenienze che rendevano evidente la comune finalità e l'illecito profitto rter che attraverso il sequestro si intendeva conseguire. Tali dichiarazioni sono state adeguatamente supportate dall'analisi dei cellulari della parte offesa e dei parenti oltre che dal monitoraggio degli spostamenti del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], a conferma della genuinità delle dichiarazioni di costui, dichiarazioni collimanti con quelle del figlio, collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Compendio indiziario che invece il ricorrente, attraverso una parcellizzata analisi delle evenienze, portando critiche che spesso si risolvono in apodittiche affermazioni di incoerenza ovvero di irrilevanza, tende a diversamente apprezzare: significativo risulta il ritenuto "suggestivo" riferimento a quanto saputo da [OSCURATO:PERSONA] dal Lazzaro in ordine alla richiesta di euro 5.000 al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] per il mantenimento della prigionia, circostanza di cui vi è chiaro riferimento nell'ordinanza genetica (pag. 247 e 248 ordinanza G.i.p. alla quale il Tribunale in via preliminare rinvia) e dalla quale emerge con chiarezza come la richiesta dei cinquemila euro per poter continuare a tenere in prigionia e gestire il sequestrato era stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprio nel corso della "visita" in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva picchiato a minacciato, dato ex se sufficiente a comprendere la comune finalità tra i due in ordine al sequestro di persona. 2.2. Corretta, a fronte del reato contestato 1J:14.Ra-di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. ricompreso tra quelli previsti dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. in ordine al quale sussiste presunzione relativa di pericolosità e, al contempo, di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, risulta la ritenuta carenza di interesse quanto a censure portate alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. rese in sede di riesame; carenza di interesse che parimenti si rinviene anche in questa sede non potendo derivare dall'elisione dell'aggravante speciale alcun utile effetto in capo al ricorrente neppure quanto a termini di fase massimi di custodia cautelare che si attestano comunque in un anno ex art. 303 comma 1, lett. a), n.3, cod. proc. pen. Consolidato risulta, infatti, il principio di diritto espresso sul punto da questa Corte secondo cui vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502).2.3. Così smentite le generiche deduzioni in ordine alla ritenuta gravità indiziaria circa il contestato reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che il ricorso censura reiterando critiche già effettuate e attraverso un precluso riferimento diretto ai dati processuali, generica e manifestamente infondata risulta la critica rivolta alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, specie con riferimento alla loro attualità. Come anche anticipato, si osserva che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., r &k. che richiama l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (in ordine alla ipotesi di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, v. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Corretta e completa, pertanto, risulta la motivazione contenuta nel provvedimento con riferimento alla posizione del ricorrente, avendo il Collegio della cautela provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte di reato contestate, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, e adeguatezza della misura cautelare in carcere, dall'altro. Per entrambi i profili (esigenze cautelari ed adeguatezza della custodia cautelare in carcere), facendo riferimento alle ragioni già contenute nell'ordinanza genetica alla quale ha rinviato, il Tribunale ha valorizzato i plurimi precedenti ma in particolare la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], a capo della associazione dedita al narcotraffico, che proprio l'episodio contestato in questa sede plasticamente rappresenta; circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, seppure non risultino riscontrate - allo stato - quanto alla riferita responsabilità in ordine alla gestione della piazza di spaccio sita in [OSCURATO:PERSONA] e a fatti di approvvigionamento di importati quantità di cocaina, lo sono certamente con riferimento alla significativa vicinanza al [OSCURATO:PERSONA], comunione di intenti rappresentata dal reato di sequestro di persona provvisoriamente contestato. Motivazione che il ricorrente confuta attraverso la pedissequa ripetizione della censura in ordine alla quale vi è stata una completa e logica risposta da parte del Tribunale. 2.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 3. Fondato, come sopra anticipato, risulta il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla mancata motivazione del Tribunale in ordine alla censura che tendeva a confutare elementi in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.1. Deve preliminarmente rilevarsi come invece risulta generico, e pertanto inammissibile, il ricorso nella parte in cui intende censurare la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla tentata estorsione contestata al capo F1). La Corte territoriale ha ben rappresentato gli elementi che facevano ritenere integrato il delitto in esame realizzatosi nel corso della riunione in cui tutti gli esponenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente è madre, hanno minacciato non solo [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], ma anche la stessa figlia Sharon, che era incinta, qualora non avessero (riferimento effettuato all'intero nucleo familiare) restituito la somma di denaro che il figlio David aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] e che costituiva provento dell'attività di spaccio di cui si era appropriato [OSCURATO:PERSONA], padre di Simone poi divenuto collaboratore di giustizia; minaccia che veniva specificamente rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prospettandole la morte del nascituro che portava in grembo. Ricostruzione degli eventi che il ricorrente neppure confuta in questa sede e che il Tribunale effettua attraverso il concorde riferimento alle dichiarazioni delle persone offese presenti, ma che apoditticamente ritiene non abbiano fornito risposto in ordine alla censura che intendeva mettere in risalto la mancanza di capacità eziologica della condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Censura che si presenta priva di concreta valenza se si osserva come il Tribunale abbia ben illustrato come la minaccia fosse finalizzata al conseguimento del profitto illecito costituito dal rientro in possesso di somme di denaro proveniente da delitto, azione di recupero a cui l'ordinamento non riconosce alcuna forma di tutela. 3.3. Fondata, invece, risulta il motivo con cui la ricorrente censura il non liquet del Collegio di merito in ordine alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame, infatti, avverso la censura che era tesa ad evidenziare l'insussistenza dei presupposti necessari per ritenere correttamente contestata detta aggravante, ha ritenuto la doglianza inammissibile in quanto l'eventuale accoglimento non sarebbe stato ritenuto inidoneo a sortire effetti "sull'an e sul quomodo della cautela", così non pronunciandosi sul punto.Invero, deve osservarsi come alla ricorrente viene provvisoriamente contestato il reato di tentata estorsione in concorso dii cui al capo Fl) dell'ordinanza genetica, accusa che ha determinato il G.i.p. a ritenere sussistente le esigenze cautelari e la adeguatezza della custodia cautelare in carcere proprio sul presupposto della operatività della presunzione relativa prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. (esplicito sul punto pag. 297 e 298 ordinanza G.i.p.) a cagione dell'ipotizzata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Così stando le cose non corrisponde al vero che la questione prospettata in quella sede in ordine alla sussistenza dei gravi indizi circa l'esistenza o meno della aggravante "dell'agevolazione mafiosa o del metodo mafioso" fosse priva di effetti sulla misura in atto, tenuto conto della sicura rilevanza proprio in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura che, in ipotesi di insussistenza, devono essere motivate con maggiore rigore non sottostando il delitto provvisoriamente contestato ad alcuna presunzione di pericolosità e adeguatezza. Dato tanto più significativo se si osserva che lo stesso Tribunale, immediatamente dopo aver ritenuto la censura in questione inammissibile perché priva di effetti pratici in capo alla ricorrente circa la disciplina della misura cautelare, ha poi rinviato alle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., al fine di confutare le censure portate alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura prescelta. Da quanto sopra ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato sul punto, rendendosi necessario che il Tribunale del riesame dapprima provveda a fornire adeguata motivazione in ordine alla formulata censura in merito alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, all'esito, provvedere ad un nuovo esame delle censure contestualmente rese in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della disciplina che risulterà, in concreto, applicabile. 4. L'attuale stato cautelare cui sono sottoposti i ricorrenti impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1 -bis dell'art. cit. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di di kefano tinita limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eu