CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 30196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Cremona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, imputati il primo del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3, cod.pen. ed il secondo dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1, lett. a) d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione all'art. 25 septies comma 3 del medesimo decreto per il reato presupposto di cui all'art. 590, comma 3, cod.pen., sull'accordo delle parti ex art. 444 r_.od.proc.pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di giorni dieci di reclusione, poi convertita ex art. 135 cod.pen., ed alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la pena pecuniaria di Euro 13.600,00. 2. Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'illegalità della pena ex art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. applicata a [OSCURATO:PERSONA] in quanto viola la previsione di cui all'art. 23 cod.pen. 2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. Ed invero, il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di imputato che lamentava la mancata riduzione, oltre la soglia minima normativa, della pena irrogal:a all'esito di giLdizio abbreviato) ( Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016 Rv. 267535; Sez. 2, n. 5973 del 27/01/2010, Rv. 246438; Sez. 5, n. 46790 del 25/10/2005, Rv. 233033; Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003 dep. 2004, Rv. 229995). La necessità di determinare nuovamente la pena comporta, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte ; l'esclusione della validità dell'accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice, rimanendo per tale ragione assorbiti gli altri motivi. L'annullamento, peraltro, deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B, Rv. 26294301; Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011,dep. 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 25179601; Sez.1, n.16766 del 7/04/2010, Ndiaye, F',v.24693001; Sez. 5, n.1411 del 22/09/2006, Braidich, Rv. 23603301). In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, stante l'invalidità dell'accordo perfezionatosi tra le parti, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore cors