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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23482/2026

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e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ballero e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-Numero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1771/2024depositata il 13 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché Pietro, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13484/2015emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perl’importo di € 11.247,33.

In particolare, adducevano l’inesistenza delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la somma ingiuntafosse il risultato di un errore contabile, desumibile dalla fattura del 7marzo 2013.

Costituitasi l’opposta che insisteva, il Tribunale di Romacon sentenza n. 12245/2018 rigettava l’opposizione, ritenendo che lafattura oggetto di causa costituisse prova della fornitura nella misura iviindicata, non essendo stata tempestivamente e validamente contestatanei giusti termini.2.

Avendo i condannati proposto gravame, la Corte d'appello di Roma consentenza n. 1771/2024 lo rigettava.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di sociillimitatamente responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., gli eredi di MarianoPinna e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, in base a quattromotivi, illustrati anche con memoria.

La intimata ora [OSCURATO:SOCIETA]. non si è difesa. [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria del credito, si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere laNumero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026Corte territoriale giudicato sul reale motivo di impugnazione, avendorigettato lo stesso appello in forza di un fatto che non era mai stato incontestazione ed oggetto del giudizio: il malfunzionamento delcontatore.2.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avereposto a carico della originaria creditrice – [OSCURATO:PERSONA] - l’onere didimostrare l’esatta entità del proprio credito, nonostante, in qualitàappunto di creditrice, fosse tenuta a fornirne la prova, anche a frontedell’avvenuta emissione del decreto ingiuntivo.La Corte di merito avrebbe messo in evidenza che i ricorrenti hannosempre contestato le risultanze algebriche dei conteggi di cui allafattura contestata, ma non i consumi di energia.

Avrebbe, quindi,erroneamente ritenuto non provati i fatti estintivi o modificativi dellapretesa, in applicazione del principio per cui nei contratti di fornitura diservizi per gli utenti (telefonia, fornitura di energia), regolamentati danorme specifiche, sussiste una presunzione di veridicità dellacontabilizzazione dei consumi e della corrispondenza tra gli addebiti delconsumo indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulatoriepilogativo del contenuto delle singole fatture (cfr. Cass. 13193/2011;Cass. 10313/2004; Cass. 17041/2002).3.

Il ricorso va accolto in relazione a questi due primi motivi per quanto diragione, con assorbimento delle ulteriori doglianze.4.

La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato, fissato dall'articolo 112 c.p.c., sussiste anche quando ilgiudice ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estraneialla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovoe diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.Tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferiscenel potere dispositivo delle parti e non altera gli elementi obiettivi diNumero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026identificazione dell'azione.

Sul punto è sufficiente richiamarel'insegnamento di questa Suprema Corte (Cass., Sez.

VI, sentenza n.30684/2017; Cass., Sez.

III, sentenza n. 7932 del18/5/2012): «Nelgiudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamentil'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuril'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito.

Nel primo caso, siverte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema dinatura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione hail potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti ...

Nel secondocaso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazionedel suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato,come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato ilcontrollo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto ladecisione impugnata».

Conseguentemente, si determina una violazionedel principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censurabilecome vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,qualora l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini unvizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo appuntodella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, come anche nell'ipotesi in cui il giudice del meritosostituisca la causa petendi addotta dall'attore con una differente,fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento delladomanda ( Cass. Sez.

V, Ordinanza n. 30770 del 6/11/2023; Cass.,Sez.

III, Ordinanza n. 9255 del 6/4/2021; Cass. Sez.

III, Ordinanza n.11103 del 10/6/2020).5.

Nel caso in esame, invero, la Corte territoriale si è limitata adaccogliere la tesi difensiva dell'appellato in ordine all’inidoneità dellacontestazione inerente all’errore di contabilizzazione sull’assunto che lebollette riguardanti i consumi avessero un contenuto di veridicitàquanto alle rilevazioni effettuate e che la contestazione non potesseNumero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026riguardare gli acconti già versati e contabilizzati con riferimento aprecedenti bollette, dovendo riguardare la legittimità della rettificaoperata e, dunque, un'eventuale mancata corrispondenza dei consumiindicati nella fattura di rettifica coi consumi effettivi comunicati ad Eneldal distributore.

La ratio della sentenza è nel senso che l'appellanteavrebbe dovuto agire conformemente a quanto stabilito dal principioelaborato dalla giurisprudenza per cui spetta all'utente contestare ilmalfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, conrichiamo di Cassazione n. 297/2020, non potendo la contestazioneinerire a errori meramente contabili, data la particolare disciplina cuisono soggette le società di servizi.6.

Tuttavia, la deduzione degli opponenti qui ricorrenti è del tuttolegittima, poiché inerente ad errori di calcolo nella contabilizzazionedegli acconti versati che, in tesi, avrebbero dovuto essere sottrattidall’intero importo dovuto a conguaglio e non aggiunti, come indicatonella fattura contestata.

Effettivamente, quindi, il malfunzionamentodel contatore non era in questione e le censure erano da ricondursiall’onere di prova di [OSCURATO:PERSONA] sulla correttezza dei conteggi indicati infattura, non attinenti ai consumi, bensì al rapporto di dare-avere tra leparti in ragione delle operate rettifiche, che il giudice d’appello, invece,ha negato sulla base di asserti apodittici, in particolare asserendo chela fattura sarebbe stata nel caso in esame una “piena prova”, seguendoCass. 26801/2019 per la differente fattispecie attinente ai consumi, equindi non idoneamente contestata.

Il giudice dell’appello, pertanto,avrebbe dovuto considerare proprio il contenuto della contestazionespecifica (e dunque il chiesto), rispetto alla quale la fattura di per sénon costituisce piena prova della correttezza delle poste contabili inessa indicati (cfr. Cass. nn. 34831/2024, 299/2016, 15383/2010,13651/2006, 9593/2004, 3188/2003, 46/2002, 10160/1999 e6502/1998).Numero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/20267.

La prima censura veicolata nel ricorso risulta perciò meritevole diaccoglimento, il terzo e il quarto motivo venendo di conseguenzaassorbiti.8.

In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso,con assorbimento degli altri, per cui la sentenza va cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Roma.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ballero e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-Numero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1771/2024depositata il 13 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché Pietro, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13484/2015emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perl’importo di € 11.247,33. In particolare, adducevano l’inesistenza delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la somma ingiuntafosse il risultato di un errore contabile, desumibile dalla fattura del 7marzo 2013. Costituitasi l’opposta che insisteva, il Tribunale di Romacon sentenza n. 12245/2018 rigettava l’opposizione, ritenendo che lafattura oggetto di causa costituisse prova della fornitura nella misura iviindicata, non essendo stata tempestivamente e validamente contestatanei giusti termini.2. Avendo i condannati proposto gravame, la Corte d'appello di Roma consentenza n. 1771/2024 lo rigettava.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di sociillimitatamente responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., gli eredi di MarianoPinna e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, in base a quattromotivi, illustrati anche con memoria. La intimata ora [OSCURATO:SOCIETA]. non si è difesa. [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria del credito, si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere laNumero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026Corte territoriale giudicato sul reale motivo di impugnazione, avendorigettato lo stesso appello in forza di un fatto che non era mai stato incontestazione ed oggetto del giudizio: il malfunzionamento delcontatore.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avereposto a carico della originaria creditrice – [OSCURATO:PERSONA] - l’onere didimostrare l’esatta entità del proprio credito, nonostante, in qualitàappunto di creditrice, fosse tenuta a fornirne la prova, anche a frontedell’avvenuta emissione del decreto ingiuntivo.La Corte di merito avrebbe messo in evidenza che i ricorrenti hannosempre contestato le risultanze algebriche dei conteggi di cui allafattura contestata, ma non i consumi di energia. Avrebbe, quindi,erroneamente ritenuto non provati i fatti estintivi o modificativi dellapretesa, in applicazione del principio per cui nei contratti di fornitura diservizi per gli utenti (telefonia, fornitura di energia), regolamentati danorme specifiche, sussiste una presunzione di veridicità dellacontabilizzazione dei consumi e della corrispondenza tra gli addebiti delconsumo indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulatoriepilogativo del contenuto delle singole fatture (cfr. Cass. 13193/2011;Cass. 10313/2004; Cass. 17041/2002).3. Il ricorso va accolto in relazione a questi due primi motivi per quanto diragione, con assorbimento delle ulteriori doglianze.4. La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato, fissato dall'articolo 112 c.p.c., sussiste anche quando ilgiudice ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estraneialla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovoe diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.Tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferiscenel potere dispositivo delle parti e non altera gli elementi obiettivi diNumero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026identificazione dell'azione. Sul punto è sufficiente richiamarel'insegnamento di questa Suprema Corte (Cass., Sez. VI, sentenza n.30684/2017; Cass., Sez. III, sentenza n. 7932 del18/5/2012): «Nelgiudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamentil'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuril'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito. Nel primo caso, siverte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema dinatura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione hail potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti ... Nel secondocaso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazionedel suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato,come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato ilcontrollo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto ladecisione impugnata». Conseguentemente, si determina una violazionedel principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censurabilecome vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,qualora l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini unvizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo appuntodella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, come anche nell'ipotesi in cui il giudice del meritosostituisca la causa petendi addotta dall'attore con una differente,fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento delladomanda ( Cass. Sez. V, Ordinanza n. 30770 del 6/11/2023; Cass.,Sez. III, Ordinanza n. 9255 del 6/4/2021; Cass. Sez. III, Ordinanza n.11103 del 10/6/2020).5. Nel caso in esame, invero, la Corte territoriale si è limitata adaccogliere la tesi difensiva dell'appellato in ordine all’inidoneità dellacontestazione inerente all’errore di contabilizzazione sull’assunto che lebollette riguardanti i consumi avessero un contenuto di veridicitàquanto alle rilevazioni effettuate e che la contestazione non potesseNumero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/2026riguardare gli acconti già versati e contabilizzati con riferimento aprecedenti bollette, dovendo riguardare la legittimità della rettificaoperata e, dunque, un'eventuale mancata corrispondenza dei consumiindicati nella fattura di rettifica coi consumi effettivi comunicati ad Eneldal distributore. La ratio della sentenza è nel senso che l'appellanteavrebbe dovuto agire conformemente a quanto stabilito dal principioelaborato dalla giurisprudenza per cui spetta all'utente contestare ilmalfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, conrichiamo di Cassazione n. 297/2020, non potendo la contestazioneinerire a errori meramente contabili, data la particolare disciplina cuisono soggette le società di servizi.6. Tuttavia, la deduzione degli opponenti qui ricorrenti è del tuttolegittima, poiché inerente ad errori di calcolo nella contabilizzazionedegli acconti versati che, in tesi, avrebbero dovuto essere sottrattidall’intero importo dovuto a conguaglio e non aggiunti, come indicatonella fattura contestata. Effettivamente, quindi, il malfunzionamentodel contatore non era in questione e le censure erano da ricondursiall’onere di prova di [OSCURATO:PERSONA] sulla correttezza dei conteggi indicati infattura, non attinenti ai consumi, bensì al rapporto di dare-avere tra leparti in ragione delle operate rettifiche, che il giudice d’appello, invece,ha negato sulla base di asserti apodittici, in particolare asserendo chela fattura sarebbe stata nel caso in esame una “piena prova”, seguendoCass. 26801/2019 per la differente fattispecie attinente ai consumi, equindi non idoneamente contestata. Il giudice dell’appello, pertanto,avrebbe dovuto considerare proprio il contenuto della contestazionespecifica (e dunque il chiesto), rispetto alla quale la fattura di per sénon costituisce piena prova della correttezza delle poste contabili inessa indicati (cfr. Cass. nn. 34831/2024, 299/2016, 15383/2010,13651/2006, 9593/2004, 3188/2003, 46/2002, 10160/1999 e6502/1998).Numero registro generale 22572/2024Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 23482/2026Data pubblicazione 18/07/20267. La prima censura veicolata nel ricorso risulta perciò meritevole diaccoglimento, il terzo e il quarto motivo venendo di conseguenzaassorbiti.8. In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso,con assorbimento degli altri, per cui la sentenza va cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Roma.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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