CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 agosto 2026
Cassazione n. 24606/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FedericaBechi.ricorrentecontroPontello Valentina, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to inVia [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti AntoninoSgroi, [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.toin Via IV Novembre n. 144, Roma rappresentato e difeso dagli avv.ti MichelePontone e [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 242/2024 pubblicatain data 26/06/2024, n.r.g. 208/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/06/2026 dalNumero registro generale 18108/2024Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 24606/2026Data pubblicazione 11/08/2026Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deduceva di averlavorato presso lo studio immobiliare [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA], senza alcuna formalizzazione, perché le era stato impostodi fatto il rapporto in termini di “collaborazione”. Precisato che la Magonio erasua cognata, in quanto moglie di suo fratello [OSCURATO:PERSONA],deduceva che, in realtà, il rapporto di lavoro si era svolto secondo le modalitàtipiche della subordinazione, sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando era stata licenziataoralmente.Chiedeva pertanto al Tribunale l’accertamento della natura subordinata delrapporto di lavoro da gennaio 2005, con diritto all’inquadramento nel 3^livello CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, ladeclaratoria di nullità del licenziamento, la condanna della datrice di lavoroalla regolarizzazione contributiva, nonché al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso e delle differenze retributive, pari ad euro350.684,76 o a quell’importo ritenuto di giustizia, nonché dell’indennitàrisarcitoria nella misura massima di legge o in quella ritenuta di giustizia.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, integrato ilcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., disposta una consulenzatecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale, esclusa la sussistenza diun’impresa familiare, dichiarava che fra le parti era intercorso un rapporto dilavoro subordinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; dichiarava la nullità del licenziamentoperché privo di forma scritta; condannava la Magonio al pagamento, in favoredella ricorrente, delle retribuzioni maturate dal giorno del recesso (accertatocome avvenuto il 16/11/2018), delle differenze retributive pari ad euro252.581,75, nonché alla regolarizzazione contributiva.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla Magonio, rigettava le domanderelative al licenziamento e alle conseguenze della sua dedotta inefficacia,mentre confermava nel resto la decisione di primo grado.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 18108/2024Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 24606/2026Data pubblicazione 11/08/2026a) la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL era necessaria in relazione alladomanda di regolarizzazione contributiva, ma gli istituti non avevanointrodotto alcuna domanda o eccezione nuova, né presentato istanzeistruttorie;b) parte appellante deduce una violazione del suo diritto di difesa, senzatuttavia indicare in cosa si sarebbe concretizzata questa violazione;c) [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL si erano costituiti senza eccepire nulla e questo silenziodoveva essere inteso come tacita accettazione dell’attività processualesvolta;d) le norme in materia di litisconsorzio necessario sono dettate a tuteladella parte esclusa e non di quella già presente in giudizio;e) la vicenda era complessa, perché per un lungo periodo la Pontello,insieme al marito e alla figlia, aveva vissuto nella villa di [OSCURATO:PERSONA] fratello Simone, marito della Magonio, ove erano posti anche gliuffici dello studio immobiliare e del fratello stesso, il quale è architettolibero professionista ed in alcuni casi collabora con la moglie;f) l’esito della prova testimoniale dimostrava l’esistenza di unacollaborazione stabile e coordinata fra le parti; in tal senso depongonoi messaggi Whatsapp, che evidenziano una forma di eterodirezione daparte della Magonio, per quanto il tono sia amichevole e familiare;g) questa collaborazione non è negata neppure dalla Magonio;h) la teste [OSCURATO:PERSONA] ha venduto casa tramite l’agenzia dellaMagonio ed ha riferito che era stata proprio quest’ultima ad affidarlaalla Pontello per tutta la pratica;i) il teste [OSCURATO:PERSONA], domestico della villa, ha confermato che laPontello si recava ogni mattina in ufficio e si tratteneva per circa dueore e lo stesso accadeva nel pomeriggio di tutti i giorni da lunedì avenerdì;j) il teste [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la sorella seguiva gliincombenti che la Magonio le segnalava, era a suo supporto, si recavapresso i registri immobiliari, teneva contatti con i clienti, oppure andavapresso gli immobili quando la Magonio non poteva; ha dichiarato che lasorella era pagata in percentuale rispetto all’affare;Numero registro generale 18108/2024Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 24606/2026k) sulla base di queste testimonianze non si può dubitare circa laData pubblicazione 11/08/2026sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti;l) “si consideri poi che, nella vigenza del D.Lgs. n. 276 del 2003, lecollaborazioni coordinate e continuative non riconducibili ad unospecifico progetto devono essere qualificate, con presunzione assoluta,come rapporto di lavoro subordinato, senza che il datore di lavoro possadimostrare il carattere autonomo della collaborazione”;m) la decorrenza del rapporto a gennaio 2005, dichiarata dal Tribunale,effettivamente è errata, in quanto la Pontello sin dal primo grado hadedotto di avere iniziato a lavorare a settembre 2005, tuttavia il calcoloeseguito dal CTU di primo grado è corretto, in quanto decorrenteappunto da settembre 2005 e in tali sensi è stato calcolato pure il t.f.r.,per cui la somma oggetto di condanna del Tribunale va confermata;n) non può sussistere un’impresa familiare, istituto di natura residuale,che trova applicazione solo se non ricorre una diversa fattispeciegiuridica, come invece nel caso in esame.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare delloStudio [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Anche [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL hanno resistito con controricorso.7.- La ricorrente e la Pontello hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) (rectius4)), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt.101 e 102 c.p.c., 111 Cost. per non avere la Corte territoriale dichiarato lanullità di tutti gli atti e dell’attività processuale compiuta primadell’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL. Inparticolare lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che,costituendosi in giudizio, l’INAIL aveva avanzato domanda riconvenzionale.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente denuncia nullità della sentenza, in “violazione e falsa applicazione”degli artt. 101 e 102 c.p.c., 111 Cost., per avere la Corte territorialeNumero registro generale 18108/2024Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 24606/2026Data pubblicazione 11/08/2026confermato l’attività processuale, anche istruttoria, tenutasi primadell’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione– sono in parte infondati, in parte inammissibili.Sono infondati, là dove la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto didifesa per non avere sviluppato ulteriori argomenti e per non avere avuto lapossibilità di avanzare ulteriori istanze istruttorie nella memoria difensiva exart. 416 c.p.c., senza tuttavia precisare quali sarebbero stati gli uni e le altre.Va anzi evidenziato che la stessa ricorrente ammette di avere avuto lapossibilità di difendersi mediante apposita memoria difensiva proprio avversola domanda riconvenzionale dell’INAIL (v. ricorso per cassazione, p. 27).Pertanto il suo diritto di difesa è stato ampiamente garantito, avendo ellaavuto la possibilità di sollevare tutte le sue eccezioni e di articolare tutte lesue deduzioni idonee a contrastare la pretesa dell’istituto assicuratore fattavalere mediante la domanda riconvenzionale. Inoltre va considerato che gliobblighi contributivi ed assicurativi sono una diretta ed immediataconseguenza dell’accertamento della subordinazione, come riconosce pure laricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 33, par. 77), sicché è questo ilprincipale thema decidendum, ritualmente introdotto dalla Pontello e rispettoal quale la Magonio ha esercitato appieno il suo diritto di difesa con la memoriadifensiva ex art. 416 c.p.c. e con la partecipazione all’istruttoria testimoniale.Infine, la stessa ricorrente ammette (v. ricorso per cassazione, p. 32) chel’art. 101 c.p.c., nella riformulazione apportata dal d.ls. n. 149/2022 (c.d.riforma Cartabia), prevede che il giudice adotta i provvedimenti opportunisolo qualora accerti che dalla violazione del contraddittorio sia derivata unalesione del diritto di difesa, da intendere, appunto, come pregiudizio inconcreto. Sul punto la Corte territoriale ha accertato che la Magonio non avevaindicato alcun concreto pregiudizio asseritamente patito per effetto dellatardiva integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL. Tantoè sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio denunziato.2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta una motivazione solo apparente ed insanabilmentecontraddittoria, in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per avere la Corteterritoriale riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro sulla baseNumero registro generale 18108/2024Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 24606/2026Data pubblicazione 11/08/2026di un solo documento che in realtà prova il contrario e sulla base delledeposizioni di tre testimoni, da cui non si ricava in alcun modol’assoggettamento della Pontello all’eterodirezione della Magonio per oltretredici anni.Il motivo è infondato.La motivazione sussiste, avendo la Corte territoriale ampiamente spiegatole ragioni del proprio convincimento, ammettendo che il tenore dei messaggiwhatsapp inviati dalla Magonio alla Pontello fosse “amichevole e familiare” (v.sentenza impugnata, p. 4, 2^ cpv.), ma evidenziando, d’altro canto, che i varitestimoni, compreso il fratello della Pontello, avevano reso deposizioni dallequali, complessivamente considerate, si evinceva l’assoggettamento dellalavoratrice al potere direttivo ed organizzativo della Magonio. In particolare iGiudici d’appello hanno specificato che il teste [OSCURATO:PERSONA] (marito dellaMagonio e fratello della Pontello) aveva confermato che la sorella era di“supporto” alla Magonio e lavorava nell’ambito delle pratiche che la Magoniole assegnava.Per il resto la censura è inammissibile, attenendo alla valutazione delledeposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito e, quindi,interdetta in sede di legittimità e come tale insindacabile, qualora – comenella specie – adeguatamente motivata.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 61 e 69 d.lgs.n. 276/2003, 2222 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ricondotto lacollaborazione fra le parti all’ambito delle collaborazioni coordinate econtinuative senza progetto e per avere ritenuto esistente in tal caso unapresunzione assoluta di subordinazione, che il legislatore invece nonstabilisce.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corteterritoriale applicato la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69 d.lgs.n. 276/2003 senza che la Pontello l’avesse richiesto, laddove la sua domanda,sia iniziale, sia confermata in appello, era fondata unicamente sullasussistenza in concreto della subordinazione ex art. 2094 c.c.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonoNumero registro generale 18108/2024Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 24606/2026Data pubblicazione 11/08/2026assorbiti: l’accertamento in concreto della subordinazione rende superfluol’ulteriore riferimento alla “conversione” di cui all’art. 69 d.lgs. n. 276/2003,che, nell’economia della motivazione della sentenza impugnata, rappresentasolo un argomento ad abundantiam.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000,00 in favore di INPSed in euro 3.000,00 in favore di INAIL, oltre euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]