CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 41565/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenzain data 21/01/2025 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Consente nza in data 21 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 25gennaio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Pistoia che, con il rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Gli imputati presentano un unico ricorso affidato a due motivi. Con il primo lamentano il vizio di motivazione perché i Giudici non avevano preso in considerazione il mutuo e avevano travisato il fatto laddove avevano affermato che non erano stati effettuati i lavori di ristrutturazione ma solo acquisti di beni strumentali. Pongono poi un problema di qualificazione delle condotte ascritte loro ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 anziché dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000. Con il secondo eccepiscono il vizio di motivazione perché la Corte di appello non avevaapplicato l’art. 13 comma 3-ter, considerato l’entità della somma evasa rispetto al volume d’affari e avendo gli imputati pagato tutto prima del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsisono manifestamente infondati. 1.1.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che,nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] , come socio amministratore de “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”, attiva nel settore della ristorazione, e [OSCURATO:PERSONA], come socia, hanno avuto un’anomala movimentazione di cassa che si attestavasu valori superiori a 50.000,00 euro per diversi mesi consecutivi, fino a raggiungere dei picchi di giacenza superiori a 100.000,00 euro in alcune giornate dei mesi di aprile e di maggio 2016. I verificatori hanno accertato che sul conto cassa erano presenti ingenti versamenti in contanti, denominati “finanziamento soci” per la somma complessiva di 427.360,00 euro, versamenti che venivano fatti con cadenza giornaliera, in contanti, quasi sempre per un importo unitario di 2.999,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che derivavano dai prestiti de i parenti più stretti per lavori di ammodernamento dei locali, producendo all’uopo anche un contratto di prestito di 800.000 euro del padre Marco, regolarmente registrato. Sennonché, da ulteriore documentazione sono emersiricavi non contabilizzati per 551.787,44 mentre il finanziamento è stato ritenuto non giustificato sulla base della movimentazione di cassa, visti i saldi giornalieri del conto per importi molto elevati per lunghi periodi di tempo e visti i saldi attivi presso le banche per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00.E’ anche risultato che i lavori di ristrutturazione sono stati commissionati da altro soggetto, la [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dall’imputato nel 2010, che aveva ricevuto un mutuo di 1.800.000,00 euro e aveva stipulato successivamente un contratto di locazione non finanziaria con [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tutte queste circostanze, e in particolare dell’anomala movimentazione dei conti cassa, della mancanza di documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione e del ruolo della DA.GI., i Giudici hanno concluso che il mutuo privato era stato stipulato solo per giustificare l’ingresso in cassa di contanti derivanti da ricavi non contabilizzati. 1.2.Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha stigmatizzato le anomale movimentazioni di conto, il mancato utilizzo della provvista per i lavori di ristrutturazione che sono stati invece commissionati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’acquisto solo di beni strumentali, quali attrezzature e arredi. I ricorrenti hanno insistito sulla funzione di scopo del mutuo, sollecitando una rivalutazione di merito della prova, inammissibile nel giudizio di legittimità, senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti da cui è emerso che i continui finanziamenti e prestiti, tra cui quello più ingente del padre, erano serviti a giustificare i ricavi non contabilizzati. Sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (così, in motivazione, Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, non mass. sul punto) e 1.4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è del pari generico. La Corte territoriale, pur dando conto dell’integrale pagamento del cospicuo debito tributario, ha osservato che il pagamento è avvenuto dopo la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche e dopo l’accertamento e comunque ha stimato ingente l’evasione, perché superiore al doppio della soglia di punibilità. I ricorrenti hanno sostenuto che invece era irrisoria considerato il complessivo volume d’affari della società, ma tale tesi difensiva è disancorata dal dato normativo. L’invocato comma 3-ter, aggiunto all’art. 13 dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. n. 87 del 2024 consente l’applicazione della speciale causa di proscioglimento se il giudice ravvisi come prevalenti le circostanze indicate alle lettere da a) a d). Nel caso in esame, dunque, a dispetto del pagamento di cui alla lett. b), la Corte di appello ha stimato come maggiormente pregnante, escludendo in radice la possibilità di applicare la speciale causa di proscioglimento, il dato dell’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, pari a 30.000,00 euro, scostamento che la legge impone di valutare rispetto alla soglia di punibilità e non al volume d’affari o al patrimonio della società. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate. 1.5.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la sommadeterminata, in ragione della consistenza della causa di