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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 43307/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, tra l'altro, revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza, emessa il 12 febbraio 2021, di ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e rigettato la relativa istanza.

Ha rilevato, in proposito, che, in epoca successiva all'adozione del provvedimento ammissivo alla misura alternativa, emesso in relazione a pena la cui espiazione era prevista per il 30 dicembre 2021, è stata acquisita notizia in ordine all'esecuzione, con ordine del 25 gennaio 2021, della pena ulteriore di sei mesi di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di continuazione con i reati di estorsione già definitivamente accertati, per delitti in materia di traffico di cocaina.

Ha, subito dopo, aggiunto che [OSCURATO:PERSONA], il 12 gennaio 2021, trovandosi ristretto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], ha partecipato ad una sommossa, concretatasi nei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento seguito da incendio, per i quali è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Ha, quindi, concluso nel senso che «la vicenda appena esposta, avvenuta prima della pronuncia del febbraio 2021, ma portata a conoscenza del Tribunale solo in epoca successiva e l'aggravamento della posizione giuridica del soggetto, raggiunto da ulteriore esecuzione penale per altri mesi 6 di reclusione, impone la revoca dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale».

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto all'impugnata decisione omettendo di rivalutare tutte le circostanze in precedenza considerate alla luce degli elementi sopravvenuti, peraltro evocati in modo generico ed incompleto.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia formulato un giudizio di pericolosità sociale non assistito da congruo supporto motivazionale e rimesso, a ben vedere, ad affermazioni meramente assertive, che non approfondiscono, come sarebbe stato lecito attendersi, il tema dell'incidenza dei fatti di più recente emersione sul quadro preesistente, già oggetto, appena due mesi prima, di positiva delibazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701).

Pacifico, allora, che il Tribunale di sorveglianza, nel revocare il provvedimento di ammissione alla misura alternativa alla detenzione per fatti anteriori alla sua adozione, si è mosso all'interno del perimetro dei poteri normativamente conferitigli, il fuoco dell'attenzione deve concentrarsi sulla legittimità della motivazione che ha indotto il collegio romano a rivedere la decisione adottata poche settimane prima sul postulato, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, dei confortanti risultati dell'osservazione inframuraria, dell'epoca remota dei comportamenti antisociali, della disponibilità di un alloggio, della concreta opportunità di reinserimento lavorativo, della buona condotta serbata nel periodo di restrizione in regime di arresti domiciliari.

È questa la cornice nella quale si sono inserite le sopravvenienze che, nella valutazione del Tribunale di sorveglianza, impongono il rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

La motivazione della decisione impugnata appare, sotto questo profilo, gravemente deficitaria, perché limitata alla descrizione degli elementi di rilievo e non accompagnata dall'apprezzamento della loro incidenza sul quadro informativo complessivamente disponibile; carenza, questa, tanto più evidente in ragione della natura e della portata dei fatti evocati.

Da un canto, infatti, si assegna rilevanza all'irrevocabilità della condanna a pena obiettivamente contenuta e, soprattutto, conseguente a reato commesso nel 2009 e, per di più, nel medesimo contesto in cui sono maturati quelli che sono valsi a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della cui esecuzione si discute.

Al riguardo, il Tribunale di sorveglianza non ha esplicitato il percorso argomentativo in esito al quale la remota collocazione temporale dei reati — che, per le estorsioni, l'ordinanza revocata aveva ritenuto prevalente rispetto all'obiettiva gravità dei fatti, dovendosi tenere conto della successiva evoluzione in melius della personalità del condannato, come apprezzata nel corso dell'espiazione — è stata, invece, del tutto trascurata nel vaglio di una condanna per fatti di narcotraffico di non particolare offensività (stante la modestia della pena inflitta), espressione del medesimo disegno criminoso in attuazione del quale l'odierno ricorrente ha commesso i delitti di estorsione.

Per quanto concerne, poi, i disordini del 12 gennaio 2021, intervenuti in uno del frangenti più drammatici dell'emergenza da Covid-19, il Tribunale di sorveglianza trae spunto dalla relazione di servizio del Comandante della [OSCURATO:PERSONA] che, nel delineare la condotta dei responsabili, si esprime, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in termini ipotetici e probabilistici, individuando in lui, anziché in uno dei due compagni di cella, l'autore del grido «do fuoco a tutto» e dell'incendio delle lenzuola, per avere egli minacciato, nei giorni precedenti, azioni di protesta.

Condotta, questa, che ben può essere posta a fondamento di un rinnovato — e, stavolta, negativo — giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione: a condizione, tuttavia, che, da un lato, la responsabilità del condannato sia enucleata in termini meno sommari e tenendo conto delle conseguenze che ne sono eventualmente derivate in sede penale e disciplinare e, dall'altro, che il dato accertato sia apprezzato in uno a quelli preesistenti, compito al quale l'ordinanza impugnata si è sottratta.

3. Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, tra l'altro, revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza, emessa il 12 febbraio 2021, di ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e rigettato la relativa istanza. Ha rilevato, in proposito, che, in epoca successiva all'adozione del provvedimento ammissivo alla misura alternativa, emesso in relazione a pena la cui espiazione era prevista per il 30 dicembre 2021, è stata acquisita notizia in ordine all'esecuzione, con ordine del 25 gennaio 2021, della pena ulteriore di sei mesi di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di continuazione con i reati di estorsione già definitivamente accertati, per delitti in materia di traffico di cocaina. Ha, subito dopo, aggiunto che [OSCURATO:PERSONA], il 12 gennaio 2021, trovandosi ristretto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], ha partecipato ad una sommossa, concretatasi nei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento seguito da incendio, per i quali è stato deferito all'autorità giudiziaria. Ha, quindi, concluso nel senso che «la vicenda appena esposta, avvenuta prima della pronuncia del febbraio 2021, ma portata a conoscenza del Tribunale solo in epoca successiva e l'aggravamento della posizione giuridica del soggetto, raggiunto da ulteriore esecuzione penale per altri mesi 6 di reclusione, impone la revoca dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto all'impugnata decisione omettendo di rivalutare tutte le circostanze in precedenza considerate alla luce degli elementi sopravvenuti, peraltro evocati in modo generico ed incompleto. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia formulato un giudizio di pericolosità sociale non assistito da congruo supporto motivazionale e rimesso, a ben vedere, ad affermazioni meramente assertive, che non approfondiscono, come sarebbe stato lecito attendersi, il tema dell'incidenza dei fatti di più recente emersione sul quadro preesistente, già oggetto, appena due mesi prima, di positiva delibazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701). Pacifico, allora, che il Tribunale di sorveglianza, nel revocare il provvedimento di ammissione alla misura alternativa alla detenzione per fatti anteriori alla sua adozione, si è mosso all'interno del perimetro dei poteri normativamente conferitigli, il fuoco dell'attenzione deve concentrarsi sulla legittimità della motivazione che ha indotto il collegio romano a rivedere la decisione adottata poche settimane prima sul postulato, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, dei confortanti risultati dell'osservazione inframuraria, dell'epoca remota dei comportamenti antisociali, della disponibilità di un alloggio, della concreta opportunità di reinserimento lavorativo, della buona condotta serbata nel periodo di restrizione in regime di arresti domiciliari. È questa la cornice nella quale si sono inserite le sopravvenienze che, nella valutazione del Tribunale di sorveglianza, impongono il rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. La motivazione della decisione impugnata appare, sotto questo profilo, gravemente deficitaria, perché limitata alla descrizione degli elementi di rilievo e non accompagnata dall'apprezzamento della loro incidenza sul quadro informativo complessivamente disponibile; carenza, questa, tanto più evidente in ragione della natura e della portata dei fatti evocati. Da un canto, infatti, si assegna rilevanza all'irrevocabilità della condanna a pena obiettivamente contenuta e, soprattutto, conseguente a reato commesso nel 2009 e, per di più, nel medesimo contesto in cui sono maturati quelli che sono valsi a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della cui esecuzione si discute. Al riguardo, il Tribunale di sorveglianza non ha esplicitato il percorso argomentativo in esito al quale la remota collocazione temporale dei reati — che, per le estorsioni, l'ordinanza revocata aveva ritenuto prevalente rispetto all'obiettiva gravità dei fatti, dovendosi tenere conto della successiva evoluzione in melius della personalità del condannato, come apprezzata nel corso dell'espiazione — è stata, invece, del tutto trascurata nel vaglio di una condanna per fatti di narcotraffico di non particolare offensività (stante la modestia della pena inflitta), espressione del medesimo disegno criminoso in attuazione del quale l'odierno ricorrente ha commesso i delitti di estorsione. Per quanto concerne, poi, i disordini del 12 gennaio 2021, intervenuti in uno del frangenti più drammatici dell'emergenza da Covid-19, il Tribunale di sorveglianza trae spunto dalla relazione di servizio del Comandante della [OSCURATO:PERSONA] che, nel delineare la condotta dei responsabili, si esprime, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in termini ipotetici e probabilistici, individuando in lui, anziché in uno dei due compagni di cella, l'autore del grido «do fuoco a tutto» e dell'incendio delle lenzuola, per avere egli minacciato, nei giorni precedenti, azioni di protesta. Condotta, questa, che ben può essere posta a fondamento di un rinnovato — e, stavolta, negativo — giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione: a condizione, tuttavia, che, da un lato, la responsabilità del condannato sia enucleata in termini meno sommari e tenendo conto delle conseguenze che ne sono eventualmente derivate in sede penale e disciplinare e, dall'altro, che il dato accertato sia apprezzato in uno a quelli preesistenti, compito al quale l'ordinanza impugnata si è sottratta. 3. Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di