CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 14694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’istanzaavanzata ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione allacondanna emessa dal Tribunale di Terni il 14 ottobre 2024 per il reato di cui all’art. 646 cod.pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolandodue motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 148, 149, 150, 161 e 629-bis cod. proc. pen., per l’erroneaindividuazione del dies a quo del termine per presentare l’istanza di rescissione.La Corte territoriale avrebbe meramente presunto la conoscenza della sentenza dicondanna in capo all’odierno ricorrente, laddove invece l’ordine di esecuzione contenevasoltanto indicazioni sintetiche e formali sul procedimento, la pena irrogata e l’autoritàgiudiziaria emittente (spettando in ogni caso alla «autorità procedente» l’onere probatorio sulpunto).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era allora assistito da alcun difensore, in conseguenza dellacessazione dell’attività forense da parte del precedente legale (che non avrebbe maiinformato il cliente dell’esito del giudizio).2.2. Violazione degli artt. 161, 178, lett. c), 179 e 349 cod. proc. pen.La difesa deduce la nullità assoluta del decreto di citazione diretta a giudizio nelsuddetto procedimento di merito.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati.2. Secondo la – rapidamente consolidatasi – esegesi di legittimità (con cui il ricorrentenon si confronta minimamente), anche successivamente alla novellazione operata dall’art.37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la sostituzione della locuzione «sentenza»a quella «procedimento» , il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta direscissione del giudicato continua a decorrere dal momento in cui il condannato ha avutocontezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda,ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che loha emesso e della condanna inflitta (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287945-01, esattamente in termini con il caso di specie, avendo giudicato immune dacensure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiestadalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene,comprendente anche la sentenza oggetto dell’istanza di rescissione. Conformi anche Sez. 4,n. 4327 del 27/01/2026, Bianchi, non mass.; Sez. 6, n. 40719 del 04/11/2025, Marchetta,non mass.; Sez. 2, n. 40441 del 28/11/2025, Sacchi, non mass.; Sez. 2, n. 38764 del28/10/2025, Soufi, non mass.; Sez. 2, n. 35191 del 01/10/2025, Radici, non mass.; Sez. 2, n.31315 del 12/09/2025, Ullah, non mass.).In ogni caso, grava sempre sul ricorrente l’onere di comprovare la tempestività delricorso indicando la data di acquisita conoscenza della sentenza da rescindere (Sez. 5, n.17171 del 23/01/2024, Rv. 286252-01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468-01).3. L’eccezione di nullità per violazione delle regole del contraddittorio resta preclusadalla tardività dell’impugnazione, causa di inammissibilità originaria, che impedisce lacostituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità (Sez. 3, n.6132 del 13/01/2026, Cecconi, non mass.; Sez. 2, n. 33689 del 16/09/2025, Nagler, nonmass.; Sez. 2, n. 47025 del 03/12/2024, Scavone, non mass.; Sez. 2, n. 53663 del20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616-01).4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]