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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03839/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che, all'esito di abbreviato, lo ha condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate (capo B), commesse in contesto detentivo ai danni di un agente di polizia penitenziaria.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta Vi210 di motivazione, per la mancanza di prova del dolo del reato in capo all'imputato, è inammissibile perché affidato a doglianze generiche, meramente reiterativo e in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza, né di inesatta applicazione della legge penale, come si evince dal complesso argomentativo della pronuncia, combinata con quella di primo grado.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte territoriale, in particolare, ha ricostruito la dinamica della vicenda contestualizzando l'azione di spintonamento dell'imputato, inserita in un più ampio quadro di violenza verbale verso gli operanti, tale da rendere inequivocabile la volontarietà dell'impiego della forza fisica.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento21; elle spese i processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme/de.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che, all'esito di abbreviato, lo ha condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate (capo B), commesse in contesto detentivo ai danni di un agente di polizia penitenziaria. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta Vi210 di motivazione, per la mancanza di prova del dolo del reato in capo all'imputato, è inammissibile perché affidato a doglianze generiche, meramente reiterativo e in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza, né di inesatta applicazione della legge penale, come si evince dal complesso argomentativo della pronuncia, combinata con quella di primo grado. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte territoriale, in particolare, ha ricostruito la dinamica della vicenda contestualizzando l'azione di spintonamento dell'imputato, inserita in un più ampio quadro di violenza verbale verso gli operanti, tale da rendere inequivocabile la volontarietà dell'impiego della forza fisica. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento21; elle spese i processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme/de. Così deciso il 12
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