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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 19812/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9684/2019 R.G. proposto da: 2I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di Torino n. 1652/2018 depositata il 19/09/2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia di parte; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Novara, con decreto n. 1109/2012 del 26 settembre 2012, notificato in data 5 ottobre 2012, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] spa, ora 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di pagare al Comune di Trecate la somma di € 100.000,00, oltre interessi ed accessori per l'annualità 2012.

Veniva proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che contestava la debenza del canone e comunque la sua natura di credito liquido, posto che, una volta cessato per legge il contratto, il canone avrebbe dovuto essere liquidato dal Giudice.

Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'azione avversaria, in quanto l'originario contratto sottoponeva ad arbitrato le controversie che potessero da esso insorgere.

Il giudice istruttore autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 15.4.2013, e 2i [OSCURATO:PERSONA] SPA, già [OSCURATO:PERSONA], provvedeva al pagamento di quanto dovuto.

Con sentenza n. 676/2016, pubblicata il 5 settembre 2016 il Tribunale di Novara revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.

2. Contro tale sentenza proponeva appello il Comune di Trecate.

Si costituiva 2i [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., contestando il motivo di impugnazione e domandando il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.

La Corte d’appello di Torino con sentenza 1652/2018, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della citata sentenza del Tribunale di Novara, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1109/12.

3. Avverso questa sentenza 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p. a. propone ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dal Comune di Trecate.

4. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso della 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p. a., depositato tramite PCT il 13-2-2024, unitamente alla dichiarazione di adesione alla rinuncia a spese compensate del Comune di Trecate; [OSCURATO:PERSONA]

1. La rituale rinuncia al ricorso della 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p. a., accettata dalla parte controricorrente, produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9684/2019 R.G. proposto da: 2I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di Torino n. 1652/2018 depositata il 19/09/2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia di parte; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Novara, con decreto n. 1109/2012 del 26 settembre 2012, notificato in data 5 ottobre 2012, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] spa, ora 2i [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di pagare al Comune di Trecate la somma di € 100.000,00, oltre interessi ed accessori per l'annualità 2012. Veniva proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che contestava la debenza del canone e comunque la sua natura di credito liquido, posto che, una volta cessato per legge il contratto, il canone avrebbe dovuto essere liquidato dal Giudice. Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'azione avversaria, in quanto l'originario contratto sottoponeva ad arbitrato le controversie che potessero da esso insorgere. Il giudice istruttore autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 15.4.2013, e 2i [OSCURATO:PERSONA] SPA, già [OSCURATO:PERSONA], provvedeva al pagamento di quanto dovuto. Con sentenza n. 676/2016, pubblicata il 5 settembre 2016 il Tribunale di Novara revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio. 2. Contro tale sentenza proponeva appello il Comune di Trecate. Si costituiva 2i [OSCURATO:PERSONA] s. p. a., contestando il motivo di impugnazione e domandando il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite. La Corte d’appello di Torino con sentenza 1652/2018, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della citata sentenza del Tribunale di Novara, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1109/12. 3. Avverso questa sentenza 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p. a. propone ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dal Comune di Trecate. 4. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso della 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p. a., depositato tramite PCT il 13-2-2024, unitamente alla dichiarazione di adesione alla rinuncia a spese compensate del Comune di Trecate; [OSCURATO:PERSONA] 1. La rituale rinuncia al ricorso della 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p. a., accettata dalla parte controricorrente, produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Così deci
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