CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2024
Cassazione n. 34132/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6736/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1642 del 29/11/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e della ricorrente e di [OSCURATO:SOCIETA] ; [OSCURATO:PERSONA] - nell’esecuzione n. 941/2004 del Tribunale di Tivoli promossa contro la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affermandosi proprietaria dei beni, proponeva opposizione esecutiva sostenendo l’improcedibilità dell’esecuzione per carenza di legittimazione passiva della Edilgest, in quanto cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta, nonché la nullità del pignoramento per incertezza sull’individuazione e sulla reale consistenza del compendio immobiliare staggito; - decidendo il giudizio di merito, il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 1642 del 29/11/2022, rigettava l’opposizione per le seguenti ragioni: «In ordine al profilo relativo alla cancellazione della società debitrice dal [OSCURATO:PERSONA], è già stato rilevato che tale cancellazione (4.4.2004) è comunque successiva alla notifica e trascrizione del pignoramento (2.4.2004), e pertanto, la successiva estinzione della società debitrice è indifferente rispetto alle vicende della presente procedura. In ordine al profilo della corretta individuazione dei beni oggetto di pignoramento, va condiviso il rilievo del Ge secondo cui tale vizio deve ritenersi sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 617 c.p.c., e pertanto l’eccezione svolta solo con l’odierno ricorso è tardiva, tenuto conto che l’attrice è costituita nel giudizio esecutivo in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 26/1/16; inoltre, per completezza espositiva, il profilo appare anche infondato nel merito, in quanto … “L’errore sugli elementi identificativi dell’immobile pignorato non è causa di nullità dell’atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato”», ipotesi qui non riscontrabile; inoltre, il Tribunale reputava «Assorbita ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione, inclusi tutti i profili relativi all’integrazione del pignoramento ed alle sue successive vicende, incluse negli scritti difensivi finali, in quanto non possono formare oggetto di delibazione nell’odierno giudizio.»;- avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; - resistevano, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: «appare pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione (anche relativa all’integrità del contraddittorio), il rilievo (possibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.), del difetto assoluto di legittimazione del terzo estraneo al processo esecutivo a proporre l’opposizione agli atti esecutivi; va premesso che è pacifica - e, comunque, correttamente effettuata dal giudice di primo e unico grado, in considerazione dei motivi di opposizione avanzati, tutti relativi alla regolarità dello svolgimento della procedura esecutiva, né risulta contestata dalla ricorrente - la qualificazione della presente opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; la stessa società ricorrente afferma, peraltro, di rivestire «formalmente nel processo esecutivo la posizione di terzo acquirente di bene pignorato sicché in tale veste, e, occorrendo, in surrogazione del debitore esecutato, ha interesse a che sia dichiarata l’intervenuta estinzione del giudizio, ovvero, in subordine, la nullità e l’inefficacia del pignoramento»; contrariamente a tale assunto, peraltro, la indicata posizione di terzo acquirente del bene pignorato non consente affatto la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., secondo il consolidato indirizzo di questa Corte … e, comunque, in generale, è esclusa la legittimazione a proporre l’opposizione agli atti esecutivi, come la stessa opposizione all’esecuzione di cui all’art 615 c.p.c., per i soggetti che non sono parti del processo esecutivo, con la limitata eccezione della posizione di quelli che ne entrano legittimamente a far parte in un secondo momento, come l’aggiudicatario dei beni pignorati, al solo scopo di tutelare i relativi interessi … altrettanto è, poi, a dirsi con riguardo all’istanza di estinzione del processo esecutivo, in relazione al mancato accoglimento della quale, in ogni caso, l’unico rimedio esperibile è il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., giudizio soggetto a doppio grado di merito (con conseguente inammissibilità non solo dell’opposizione agli atti esecutivi ma anche del ricorso per cassazione volto a far valere l’eventuale omissione di pronuncia in proposito); va, infine, altresì rilevato … che, anche a volere per un solo momento ammettere la possibilità di proporre l’opposizione agli atti esecutivi da parte di un terzo estraneo alla procedura, la stessa resterebbe comunque soggetta al termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente …»; - la ricorrente avanzava tempestiva istanza di decisione; - per l’odierna adunanza camerale la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. depositavano memorie exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 25/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo è formulato « ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione dell’art. 617 c.c. in tema di opposizione agli atti»; - il secondo motivo è formulato «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione ed erronea applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. motivazione apparente ovvero perplessa ovvero contraddittoria»; - il terzo motivo è formulato «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione ed erronea applicazione degli art. 112 c.p.c. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al secondo motivo di opposizione»; - il quarto motivo è formulato «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al primo motivo di opposizione»; - il quinto motivo è formulato «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione degli artt. 112 c.p.c., 6 CEDU e 111 Cost.»;- tra le varie ragioni individuate nella proposta exart. 380-bis c.p.c. appare al Collegio dirimente ed assorbente quella attinente alla tardività dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - come già osservato nella predetta proposta di definizione, è inequivoca e incontestata la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi e altrettanto indubbio è il rilievo del giudice di merito sulla sua tardività («… nella fattispecie di cui all’art. 617 c.p.c., e pertanto l’eccezione svolta solo con l’odierno ricorso è tardiva, tenuto conto che l’attrice è costituita nel giudizio esecutivo in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 26/1/16»); - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, «In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l’improseguibilità del processo, pur se rilevabili “ex officio” dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell’atto esecutivo opposto) e,comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell’espropriazione forzata -avverso l’ atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022, Rv. 666303-01); analogamente, si era espressa Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022, Rv. 664566- 01, secondo cui «va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioè senza termini»; - in ordine alla denunciata (col terzo e col quarto motivo) minuspetizione sulle eccezioni di estinzione della procedura formulate dall’odierna ricorrente, la proposta ex art. 380 - bis c.p.c. osserva, con riguardo al mancato accoglimento dell’istanza di estinzione del processo esecutivo, che «l’unico rimedio esperibile è il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., giudizio soggetto a doppio grado di merito (con conseguente inammissibilità non solo dell’opposizione agli atti esecutivi ma anche del ricorso per cassazione volto a far valere l’eventuale omissione di pronuncia in proposito)»; - anche tale ragione dev’essere confermata, perché è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, riferito ai casi di estinzione tipica del processo esecutivo (e, cioè, tali dichiarati espressamente dal codice), secondo cui «Tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all’esecuzione, exart. 615 c.p.c., per far valere l’improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia dichiarato l’estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022, Rv. 664566-01); - si aggiunge, poi, un’ulteriore ragione di inammissibilità dei predetti motivi, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - il giudice di merito ha espressamente considerato le citate doglianze e ha affermato -correttamente e, comunque, senza alcuna specifica censura - che «non possono formare oggetto di delibazione nell’odierno giudizio»; - in conclusione, il ricorso è inammissibile; - all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, la ricorrente va condannata a pagare una ulteriore somma, che si stima equa in misura corrispondente a quella liquidata per le spese di lite, a norma del citato art.96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 1.000,00; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro3.500.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 3.500,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 3.000,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ult