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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 16820/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20135/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.37/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il21/01/2020 R.G.N.648/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 21.1.2020, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, e in applicazione del differimento della decorrenza di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), ha fissato la decorrenza medesima al 1°.1.2015, ossia un anno dopo il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 4.12.2013; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, dolendosi che la posticipazione della decorrenza fosse stata ancorata alla presentazione della domanda amministrativa, ancorché la CTU disposta nella precedente fase di merito avesse individuato nel giugno 2014 la data di maturazione del requisito sanitario utile ai fini della provvidenza de qua; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine breve di decadenza e argomentandone nel merito l’infondatezza; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, risultando in atti che la notifica della sentenza impugnata è stata effettuata al procuratore domiciliatario dell’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso per cassazione, in ossequio al termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. e tenuto conto della sospensione di sessantatré giorni dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], complessivamente disposta prima dall’art. 83, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e poi dall’art. 36, d.l. n. 23/2020 (conv. con l. n. 40/2020), andava notificato entro il 3.6.2020; che, risultando viceversa il gravame notificato in data 15.7.2020 (cfr. la ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC allegata in calce al ricorso), esso risulta irrimediabilmente tardivo; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi comeda dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20135/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.37/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il21/01/2020 R.G.N.648/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 21.1.2020, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, e in applicazione del differimento della decorrenza di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), ha fissato la decorrenza medesima al 1°.1.2015, ossia un anno dopo il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 4.12.2013; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, dolendosi che la posticipazione della decorrenza fosse stata ancorata alla presentazione della domanda amministrativa, ancorché la CTU disposta nella precedente fase di merito avesse individuato nel giugno 2014 la data di maturazione del requisito sanitario utile ai fini della provvidenza de qua; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine breve di decadenza e argomentandone nel merito l’infondatezza; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, risultando in atti che la notifica della sentenza impugnata è stata effettuata al procuratore domiciliatario dell’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso per cassazione, in ossequio al termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. e tenuto conto della sospensione di sessantatré giorni dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], complessivamente disposta prima dall’art. 83, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e poi dall’art. 36, d.l. n. 23/2020 (conv. con l. n. 40/2020), andava notificato entro il 3.6.2020; che, risultando viceversa il gravame notificato in data 15.7.2020 (cfr. la ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC allegata in calce al ricorso), esso risulta irrimediabilmente tardivo; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi comeda dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de
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