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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 22525/2026

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r la gestione dei servizi della Provincia di Salerno, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRosa [OSCURATO:PERSONA] resistente-relativamente alla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 2677/2024 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4311/2025Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 22525/2026Data pubblicazione 01/07/20261.- Con ricorso notificato il 23 dicembre 2021 (R.G.N. 658/2022), ilConsorzio C.G.S.

S.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza n.1278/2020 della Corte di Appello di Salerno, resa il 19 novembre 2020 epubblicata il 26 novembre 2020 nel giudizio civile R.G.N. 1050/2014.La società Teredo S.r.l. si è costituita nel giudizio di legittimità con ilpatrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea echiedendone il rigetto, con condanna della parte ricorrente alla refusionedelle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosiantistatario.2.- Con ordinanza n. 2677/2024 – n.

R.G. 26549/2024, pubblicata l'11ottobre 2024, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazioneproposto dal Consorzio C.G.S.

S.r.l., condannando il ricorrente allarefusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.800,00, di cuieuro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessoridi legge.Risulta tuttavia omessa la pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la specifica dichiarazione di averleanticipate contenuta nelle conclusioni del controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’istanza è fondata.Nella ordinanza di cui in premessa, infatti, le spese riconosciute alla partevincitrice non sono state distratte a favore del procuratore che ha dichiaratodi averle anticipate.

Per mero errore materiale.Va dunque disposta la correzione della ordinanza n.2677/2024 di questaCorte, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese afavore del procuratore costituito con integrazione del dispositivo.

P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 2677/2024,pubblicata l’11.10.2024, venga corretto con l’aggiunta, in fine, delleNumero registro generale 4311/2025Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 22525/2026Data pubblicazione 01/07/2026seguenti parole: , con distrazione in favore del difensore, dichiaratosiantistatario .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenzagiusta gli artt. 288, 2° comma, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies,5° comma, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r la gestione dei servizi della Provincia di Salerno, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRosa [OSCURATO:PERSONA] resistente-relativamente alla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 2677/2024 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4311/2025Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 22525/2026Data pubblicazione 01/07/20261.- Con ricorso notificato il 23 dicembre 2021 (R.G.N. 658/2022), ilConsorzio C.G.S. S.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza n.1278/2020 della Corte di Appello di Salerno, resa il 19 novembre 2020 epubblicata il 26 novembre 2020 nel giudizio civile R.G.N. 1050/2014.La società Teredo S.r.l. si è costituita nel giudizio di legittimità con ilpatrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea echiedendone il rigetto, con condanna della parte ricorrente alla refusionedelle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosiantistatario.2.- Con ordinanza n. 2677/2024 – n. R.G. 26549/2024, pubblicata l'11ottobre 2024, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazioneproposto dal Consorzio C.G.S. S.r.l., condannando il ricorrente allarefusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.800,00, di cuieuro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessoridi legge.Risulta tuttavia omessa la pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la specifica dichiarazione di averleanticipate contenuta nelle conclusioni del controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’istanza è fondata.Nella ordinanza di cui in premessa, infatti, le spese riconosciute alla partevincitrice non sono state distratte a favore del procuratore che ha dichiaratodi averle anticipate. Per mero errore materiale.Va dunque disposta la correzione della ordinanza n.2677/2024 di questaCorte, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese afavore del procuratore costituito con integrazione del dispositivo. P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 2677/2024,pubblicata l’11.10.2024, venga corretto con l’aggiunta, in fine, delleNumero registro generale 4311/2025Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 22525/2026Data pubblicazione 01/07/2026seguenti parole: , con distrazione in favore del difensore, dichiaratosiantistatario . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenzagiusta gli artt. 288, 2° comma, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies,5° comma, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]