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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1988

Cassazione n. 19958/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1988 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocata circostanza, in considerazione del complessivo danno criminale causato dal Kasm e del valore dei beni sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1988 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocata circostanza, in considerazione del complessivo danno criminale causato dal Kasm e del valore dei beni sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglie
Sentenza Cassazione n. 19958/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris