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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32068/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto nella forma tentata, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha correttamente affermato che il reato deve ritenersi consumato.

Il ricorrente, infatti, sottratte le collane alla persona offesa, si è dato a precipitosa fuga conseguendo, anche se per un breve lasso temporale, l'impossessamento del bene.

Tali elementi, pertanto, sono sufficienti ad integrare la consumazione del reato, a prescindere dal successivo recupero della refurtiva da parte di un terzo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Ppnaie 27 A 1 2026 t T DIZIARIO L ASSISTENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto nella forma tentata, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha correttamente affermato che il reato deve ritenersi consumato. Il ricorrente, infatti, sottratte le collane alla persona offesa, si è dato a precipitosa fuga conseguendo, anche se per un breve lasso temporale, l'impossessamento del bene. Tali elementi, pertanto, sono sufficienti ad integrare la consumazione del reato, a prescindere dal successivo recupero della refurtiva da parte di un terzo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Ppnaie 27 A 1 2026 t T DIZIARIO L ASSISTENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte 1
Sentenza Cassazione n. 32068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris