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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 32856/2026

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ia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/02/2026 del Tribunale di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 5 febbraio 2026, il Tribunale di Torino ha ritenutoSamir [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentata truffa aggravata in concorso (artt.110, 56-640, 61, n. 5, cod. pen.), così riqualificato il fatto originariamentecontestato e lo ha condannato alla pena di giustizia.2.

Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diTorino ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura.2.1.

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione per travisamento dellaprova.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la personaoffesa, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata indotta dall’imputato, previo ingannoconsistito nel fingersi un carabiniere, a collocare i monili e il denaro in unacassettina, escludendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere atti finalizzatiall’impossessamento degli stessi.

Tuttavia, dalla querela e dal verbale di arrestosarebbe emerso, al contrario, che l’imputato si era attivato per prendere lacassetta che conteneva i preziosi.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 624-bis e 640 cod. pen.

Il denunciato travisamento della prova avrebbe condotto ilTribunale alla erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di tentata truffa,mentre invece la fattispecie integrerebbe il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, costituito dall’inganno ordito ai dannidelle persone offese.3.

Con memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’imputato ha chiesto il rigettodel ricorso, avendo il Pubblico Ministero sollecitato una diversa lettura delle prove,inammissibile in sede di legittimità.4.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Conviene innanzitutto dare atto che, nel caso in esame, secondo quantoaccertato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], spacciandosi per un maresciallo deicarabinieri e con la scusa di dover eseguire dei controlli presso l’abitazione di IsidePatrucco e del marito, li aveva indotti a porre gli oggetti di valore di loro proprietàin una cassettina che avrebbero dovuto esibire al pubblico ufficiale per esserefotografati.

Una volta giunto all’interno dell’abitazione delle vittime, superando lacontrarietà di costoro, l’imputato «infilava le mani nella cassettina».

L’azione,tuttavia, non veniva portata a termine in quanto la polizia giudiziaria, che avevaassistito alla scena rimanendo nascosta, era intervenuta traendo in arrestol’imputato.Nel qualificare la condotta posta in essere dall’imputato come tentata truffaaggravata, il Tribunale non ha tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento diquesta Corte, secondo cui è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso delmezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino,mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res sirealizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima(Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 269537 – 01).

Si è pertantoaffermato che integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento,e non quello di truffa, la condotta di colui che, simulando la qualità di agente dipolizia (o altra qualità personale o d’ufficio o di servizio), adduca esigenze diinesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte dellapersona offesa al fine di impadronirsene.

In tale ipotesi la consegna del bene nonè sintomo della volontà della persona offesa di spossessarsene definitivamente,consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, invirtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e raggiri (Sez. 5, n. 18655del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640 – 01; Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014,Labellarte, Rv. 262725; Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv.257491).In sostanza, il discrimine tra le due ipotesi di reato è costituito dalla volontàdella persona offesa, che, nel delitto di furto consegna solo precariamenteall’agente il bene di sua proprietà, non intendendo cederne né la proprietà né ilpossesso, mentre, nel caso della truffa, la volontà della vittima del reato, purviziata da artifici e raggiri, è proprio nel senso di cedere il bene all’agente.3.

Nel caso in esame, il Tribunale ha disatteso tali principi, avendo omesso diconsiderare che gli artifici e raggiri attuati dall’imputato non hanno indotto lepersone offese a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale, stante lamancanza di volontà delle stesse di spossessarsi degli stessi, ma hanno creatol’apparenza di una condizione di affidamento finalizzata ad impossessarsi deipreziosi della [OSCURATO:PERSONA], contro la sua volontà.

Ed invero – come risulta dal verbaledi arresto il cui contenuto è riassunto dalla sentenza impugnata - [OSCURATO:PERSONA], conazione autonoma, ha tentato di appropriarsi del contenuto del portagioieintroducendovi all’interno le mani, ma non riuscendo nell’intento per il tempestivointervento della polizia giudiziaria.Il fatto integra, pertanto, l’ipotesi di tentato furto aggravato dall’uso delmezzo fraudolento e non quella di truffa.4.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio da svolgere alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.Tale rinvio deve essere disposto al Tribunale di Torino, atteso che,procedendosi per un reato compreso tra quelli di cui all’art. 550 cod. proc. pen., ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal Pubblico ministeroavverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che non trova applicazionel’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTorino, in diversa persona fisica.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/02/2026 del Tribunale di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 5 febbraio 2026, il Tribunale di Torino ha ritenutoSamir [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentata truffa aggravata in concorso (artt.110, 56-640, 61, n. 5, cod. pen.), così riqualificato il fatto originariamentecontestato e lo ha condannato alla pena di giustizia.2. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diTorino ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione per travisamento dellaprova. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la personaoffesa, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata indotta dall’imputato, previo ingannoconsistito nel fingersi un carabiniere, a collocare i monili e il denaro in unacassettina, escludendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere atti finalizzatiall’impossessamento degli stessi. Tuttavia, dalla querela e dal verbale di arrestosarebbe emerso, al contrario, che l’imputato si era attivato per prendere lacassetta che conteneva i preziosi.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 624-bis e 640 cod. pen. Il denunciato travisamento della prova avrebbe condotto ilTribunale alla erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di tentata truffa,mentre invece la fattispecie integrerebbe il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, costituito dall’inganno ordito ai dannidelle persone offese.3. Con memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’imputato ha chiesto il rigettodel ricorso, avendo il Pubblico Ministero sollecitato una diversa lettura delle prove,inammissibile in sede di legittimità.4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Conviene innanzitutto dare atto che, nel caso in esame, secondo quantoaccertato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], spacciandosi per un maresciallo deicarabinieri e con la scusa di dover eseguire dei controlli presso l’abitazione di IsidePatrucco e del marito, li aveva indotti a porre gli oggetti di valore di loro proprietàin una cassettina che avrebbero dovuto esibire al pubblico ufficiale per esserefotografati. Una volta giunto all’interno dell’abitazione delle vittime, superando lacontrarietà di costoro, l’imputato «infilava le mani nella cassettina». L’azione,tuttavia, non veniva portata a termine in quanto la polizia giudiziaria, che avevaassistito alla scena rimanendo nascosta, era intervenuta traendo in arrestol’imputato.Nel qualificare la condotta posta in essere dall’imputato come tentata truffaaggravata, il Tribunale non ha tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento diquesta Corte, secondo cui è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso delmezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino,mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res sirealizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima(Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 269537 – 01). Si è pertantoaffermato che integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento,e non quello di truffa, la condotta di colui che, simulando la qualità di agente dipolizia (o altra qualità personale o d’ufficio o di servizio), adduca esigenze diinesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte dellapersona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene nonè sintomo della volontà della persona offesa di spossessarsene definitivamente,consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, invirtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e raggiri (Sez. 5, n. 18655del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640 – 01; Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014,Labellarte, Rv. 262725; Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv.257491).In sostanza, il discrimine tra le due ipotesi di reato è costituito dalla volontàdella persona offesa, che, nel delitto di furto consegna solo precariamenteall’agente il bene di sua proprietà, non intendendo cederne né la proprietà né ilpossesso, mentre, nel caso della truffa, la volontà della vittima del reato, purviziata da artifici e raggiri, è proprio nel senso di cedere il bene all’agente.3. Nel caso in esame, il Tribunale ha disatteso tali principi, avendo omesso diconsiderare che gli artifici e raggiri attuati dall’imputato non hanno indotto lepersone offese a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale, stante lamancanza di volontà delle stesse di spossessarsi degli stessi, ma hanno creatol’apparenza di una condizione di affidamento finalizzata ad impossessarsi deipreziosi della [OSCURATO:PERSONA], contro la sua volontà. Ed invero – come risulta dal verbaledi arresto il cui contenuto è riassunto dalla sentenza impugnata - [OSCURATO:PERSONA], conazione autonoma, ha tentato di appropriarsi del contenuto del portagioieintroducendovi all’interno le mani, ma non riuscendo nell’intento per il tempestivointervento della polizia giudiziaria.Il fatto integra, pertanto, l’ipotesi di tentato furto aggravato dall’uso delmezzo fraudolento e non quella di truffa.4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio da svolgere alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.Tale rinvio deve essere disposto al Tribunale di Torino, atteso che,procedendosi per un reato compreso tra quelli di cui all’art. 550 cod. proc. pen., ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal Pubblico ministeroavverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che non trova applicazionel’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTorino, in diversa persona fisica.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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