Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 22612/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Giudice applicato una pena inferiore a quella concordata dalle parti e per non avere illustrato le ragioni del discostamento della pena base dal minimo edittale.3.

Il ricorso è inammissibile.

Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nella specie.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la determinazione della pena, che, però, è conforme all'accordo delle parti e non è illegale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Giudice applicato una pena inferiore a quella concordata dalle parti e per non avere illustrato le ragioni del discostamento della pena base dal minimo edittale.3. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nella specie. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la determinazione della pena, che, però, è conforme all'accordo delle parti e non è illegale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris