CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/12/2025, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione e quattro milioni di multa, per il reato di cui all'art. 291-bis del d.P.R. 43 del 1973. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della doglianza eccepita con l'unico motivo di appello, avendo la Corte di appello confermato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di giudizio abbreviato, senza vagliare correttamente le argomentazioni difensive secondo le quali l'imputato avrebbe ammesso l'addebito in quanto versava in una condizione di soggezione verso l'autorità. Il ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale e prospettando deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato le dichiarazioni rese all'udienza del 29 maggio 2024 dall'ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il prevenuto, alla guida del furgone di sua proprietà, trasportava un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando pari a kg 1.800,00, contenuti in 225 colli. Né è parsa meritevole di accoglimento la tesi difensiva, secondo cui il ricorrente sarebbe stato ignaro di cosa stesse trasportando nel proprio furgone, atteso l'elevato quantitativo di t.l.e. di contrabbando trasportato, non potendosi neppure trascurare l'ammissione dell'addebito da parte del [OSCURATO:PERSONA], la quale è apparsa genuina e corrispondente al vero. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M