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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 01550/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina pluriaggravata, di cui agli artt. 628 comma primo e terzo n. 1, 61 n. 7 cod. pen., oltre reati satellite in materia di armi.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio inflitto e, segnatamente, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 114 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale non ha ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stante il contributo non certamente minimale della prevenuta nell'azione criminosa: difatti ella, nella sua qualità di "apriporta", ha indiscutibilmente giocato un ruolo tutt'altro che marginale nell'economia delittuosa complessiva, fungendo da esca per tenere aperta la porta blindata della gioielleria ed agevolare l'ingresso dei suoi complici, favorendo così la riuscita della rapina; si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata sul diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., attesa l'esiguità e la tardività del risarcimento offerto; si veda, infine, ancora pag. 6 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena, avuto riguardo alle modalità di azione, al danno cagionato alle pp.00. e alla preordinazione dell'intero disegno criminoso; ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina pluriaggravata, di cui agli artt. 628 comma primo e terzo n. 1, 61 n. 7 cod. pen., oltre reati satellite in materia di armi. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio inflitto e, segnatamente, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 114 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale non ha ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stante il contributo non certamente minimale della prevenuta nell'azione criminosa: difatti ella, nella sua qualità di "apriporta", ha indiscutibilmente giocato un ruolo tutt'altro che marginale nell'economia delittuosa complessiva, fungendo da esca per tenere aperta la porta blindata della gioielleria ed agevolare l'ingresso dei suoi complici, favorendo così la riuscita della rapina; si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata sul diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., attesa l'esiguità e la tardività del risarcimento offerto; si veda, infine, ancora pag. 6 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena, avuto riguardo alle modalità di azione, al danno cagionato alle pp.00. e alla preordinazione dell'intero disegno criminoso; ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
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