CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 03244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1154/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 479/2020 , depositata il 28/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., divenuta in corso di causaBaglio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per sentire dichiarare l’inadempimento della convenuta, promissaria acquirente,al preliminare di vendita di un complesso immobiliare sito nel Comune di Favignana, stipulato in Genova il 30.04.2010 per il prezzo di €. 3.500.000,00, con conseguenziale risoluzione di diritto; ovvero per sentire dichiarare la legittimità del recesso dell’attrice, promittente venditrice, con diritto a ritenere la caparra confirmatoria e a vedere riconosciuto il risarcimento del danno. La società convenuta [OSCURATO:PERSONA] spiegava domanda riconvenzionale, lamentando l'inadempimento dell'attrice, chiedendo perciò la risoluzione del contratto,la restituzione delle somme versate (il doppio di €. 100.000,00, pagato al momento della stipula del preliminare a titolo di caparra confirmatoria e ulteriori €. 100.000,00 conferiti a titolo di caparra penitenziale), oltre al risarcimento del danno quantificato in €. 350.000,00, somma corrispondente alla differenza di prezzotra la programmata rivendita a terzi del compendio immobiliare e il prezzo d'acquisto pattuito con l'attrice. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, pronunciando la risoluzione del preliminare di compravendita per inadempimento dell'attrice promittente venditricesotto tre profili: 1) il fatto che una parte dei beni promessi in vendita appartenesse al demanio; 2) la mancata trasmissione dell'attestazione del Comune di Favignana in merito alla regolarità, conformità e legittimità edilizia; 3) la difformità tra vecchie e nuove rappresentazioni catastali. Condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] a restituire alla società [OSCURATO:SOCIETA] la sola caparra penitenziale; rigettava la domandadi risarcimento del danno, in quanto non provato. 2. La sentenza di primo grado veniva impugnata con appello principale da [OSCURATO:SOCIETA]. e con appello incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla Corte d'Appello di Genova che, in parziale accoglimento del gravame principale, dichiarava [OSCURATO:SOCIETA]tenuta a restituire a [OSCURATO:SOCIETA]. l'importo di €. 100.000 ,00 versato a titolo di caparra confirmatoria, trattandosi di obbligo restitutorio conseguente a lla risoluzione stessa; confermava nel resto la sentenza di primo grado; condannava [OSCURATO:SOCIETA]al rimborso delle spese di lite a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per complessivi €. 9.515,00 per compensi, dichiaratamente liquidati all'interno dello scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00, tenendo conto della mancanza della fase istruttoria nel grado. Per quanto quidi interesse, la Corte d’Appello ha dichiarato che: -avuto riguardo alle espressioni utilizzate dalle parti nel contratto preliminare e, soprattutto, alla natura e oggetto del contratto preliminare, il termine previsto per la trasmissione dei documenti da parte della società Floriodoveva considerarsi essenziale; -non era fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla promissaria acquirente, poiché mancavala prova del danno, che la promissaria acquirente aveva l’onere di dare atteso che, in luogo della liquidazione convenzionale del danno da inadempimento mediante restituzione del doppio della caparra confirmatoria, aveva esercitato l’azione di risoluzione eaveva chiesto l’ integrale risarcimento del danno. Del resto, la mera produzione della lettera dell'agenzia immobiliare -che comunicava alla promissaria acquirente di avere reperito un acquirente disposto a corrispondere €. 3.850.000,00 per l’acquisto del complesso immobiliare di cui si discute va - non era sufficiente ad assolvere l'onere probatorio, in assenza di una proposta scritta, forma necessaria ad substantiam anche per gli atti prodromici alla conclusione del contratto di compravendita immobiliare. Né il valore, il contenuto e la vincolatività di detta proposta si sarebbero potuti appurare attraverso l'ammissione delle prove testimoniali dedotte dalla societàBaglio. 3. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, contrastato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con controricorso. In prossimità dell’adunanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato memoria. All’esito della camera di consiglio del 10.12.2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso principale è così rubricato: «Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Ha errato la Corte d'Appello di Genova nell'omettere l'esame della lettera raccomandata del 16.03.2012 dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] prodotta subdoc 33 unitamente alle deduzioni ex art. 183, comma 6, n. 2) cod. proc. civ. del 06.04.2013 depositate dalla [OSCURATO:SOCIETA] la Camperia». La lettera raccomandata proveniente dall'agenzia sopra menzionata comunicava alla promissaria acquirente di avere ricevuto una «lettera di intenti a conferma dell'impegno contrattuale assunto per l'acquisto della Camperia di Favignana importo €. 3.850.000 » . In sostanza , la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe escluso la reale esistenza della «proposta scritta»menzionata nella raccomandata, così omettendo di valutare un fatto decisivo per il giudizio. 1.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, non è configurabile l’omesso esame evocato nel motivo, in quanto la sentenza impugnata (pag.10) ha esaminato la missiva alla quale si riferisce la ricorrente e ha evidenziato come non contenesse neppure la menzione dell’esistenza di proposta scritta di acquisto. La pronuncia è conforme al principio secondo il quale, ai fini della valida conclusione di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità (nel caso di specie, compravendita immobiliare), il consenso può risultare anche da atti non contestuali ma pur sempre scritti, diretti alla controparte e contenenti la volontà definitiva di obbligarsi , ovvero all’esito della disallineata, anziché simultanea, sottoscrizione dello stesso documento a cura dei contraenti (Cass. Sez. 2, n. 1462 del 18/01/2023; Cass. Sez. 1, n. 5919 del 24/03/2016; Sez. 2, n. 3088 del 13/02/2007; Sez. 3, n. 23966 del 23/12/2004). Quindi, sarebbe stata l’esistenza di una proposta d’acquisto, che non avesse potuto essere accettatadalla società [OSCURATO:SOCIETA] in ragione del precedente inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA], ad attestare la perdita riferita alla differenza del maggiore prezzo che il terzo proponente avesseofferto di pagare. In secondo luogo, in ordine al valore probatorio della missiva, escluso dalla Corte d’appello in ragione della sua genericità e della mancanza di riferimento all’esistenza di una proposta scritta di acquisto, che non sarebbe stata superata neppure dall’ammissione delle prove testimoniali,non sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché la doglianza investe l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. Secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020;conf.: Cass. Sez. 5, n. 16016 del 09.06.2021; Cass. Sez. 2, n. 29177 del 20.10.2023, per tutte), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.A sua volta, la censura circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. 2. Il secondo motivo è così rubricato: «Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.Nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all’art. 132 cod. proc. civ.: ha errato la Corte d'Appello di Genova nel ritenere carente di prova la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] » . Ancoracon riferimento alla lettera raccomandata inviata il 16.03.2012 dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,la Corte d'Appello ha addotto una motivazione meramente apparente nella parte in cui ha ritenuto che si trattasse di una comunicazione «estremamente generica»; ad avviso della ricorrente,manca un adeguato percorso argomentativo, idoneo a dimostrare l'asserita irrilevanza delle menzionata lettera a ritenere la sussistenza di una valida trattativa inerente la vendita a terzi del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare rimasto inadempiuto. 2.1. Il motivo è infondato, in quanto la motivazione rispett a il minimo costituzionale(Cass. Sez. U, n. 8053 del 7 - 4 - 2014) e perciò supera positivamente il sindacato di legittimità. E’ acquisitoche il vizio di motivazione apparente ricorra quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis: Cass. Sez. 3, n. 23123 del 28/07/2023; Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023; Cass. Sez. 6 -1, n. 6758 del 01/03/2022). Nella fattispecie la motivazione non è apparente: gli argoment i svoltidal giudice d’appello, in ordine al fatto che la proposta d’acquisto era da farsi per iscritto, in ordine al fatto che la missiva non conteneva neppure il riferimento all’esistenza di una proposta scritta e perciò era generica e in ordine al fatto che l’appellante non offriva elementi per valutare il valore, il contenuto e la vincolatività della proposta medesima, sono c oncreti e consentono di comprendere il percorso logico eseguitodal giudicante. 3. Il terzo motivo è così rubricato: «Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Violazione falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art 116 cod. proc. civ. » Osserva la ricorrente che la proposta di acquisto al prezzo di €. 3.850.000,00 non era stata contestata da [OSCURATO:SOCIETA]. in alcuno dei propri scritti difensivi. In ogni caso, è incorsa in errore la Corte d'Appello, laddove ha preteso da [OSCURATO:SOCIETA]. una prova che il nostro ordinamento non richiede, oltretutto privando il danneggiato del giusto ristoro dei danni patiti per non avere ammesso la prova per testimoni, pure tempestivamente articolata. 3.1. Anche il terzo motivo è infondato. La società Baglioaveva chiesto il risarcimento integrale del danno -danno emergente e lucro cessante- causato dall’inadempimento della promittente venditrice e ciò comporta va l’onere di provare i danni subiti. Si rammentaaltresì che, i n tema di responsabilità contrattuale , è consolidato il principio secondo ilquale il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo,al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo – che viene fatto coincidere con la proposizione della domanda di risoluzione o con altro momento anteriore, ove accertato in concreto - e il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio (tra le molte, [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 18498 del 2021; Cass. n. 26042 del 17/11/2020; Cass. n. 28375 del 28/11/2017; Cass. n. 14714 del 30/08/2012; Cass. n. 17688 del 28/07/2010). Nella fattispecie, l ’odierna ricorrente lamenta un lucro cessante della cui sussistenza non hafornito prova . E’, infatti, vero che il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 cod. civ., atteso che l'art. 2721, comma 2 cod. civ., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 21411 del 06/07/2022; Cass. Sez. 2, n. 1751 del 24/01/2018).Tuttavia, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto a esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero a enunciare specificamente che la controversia può esseredecisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (per tutte, Sez. L, n. 13485 del 13/06/2014). Per di più, nella fattispecie, la sentenza impugnata (pag. 10, in fine) ha esplicitato le ragioni per le quali non ha ammesso i capitoli di prova orale, per cui non si pone neppure un qualche profilo di vizio di motivazione. 3.2. Non ha pregioneppure la tesi in ordine a lla non contestazione di controparte che, a detta dellaricorrente, non avrebbe mai messo in dubbio nei suoi scritti difensivi l’esistenza della lettera raccomandata, contenente menzione della proposta di acquisto del compendio di cui è causa. In disparte il rilievo che tale affermazione è stata smentita dalla controricorrente, evidenziando come la contestazione fossecontenuta nella memoria exart. 183, comma 6, cod. proc. civ., in punto di diritto si richiama il principio secondo il qualel'accertamento della sussistenza di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte; perciò, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2 n. 27490 del 28-10-2019; Cass., Sez. 1 n.3680 del 7-2-2019; Cass., Sez. L n. 10182 del 3-5-2007). Per di più, l'onere di contestazione sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla controparte(per tutte, Cass. , Sez. 3 n. 4681 del 15/02/2023)e l’ ipotesi nel caso di specie è esclusa, e comunque non allegata dalla ricorrente, atteso che si è in presenza –a dire della stessa ricorrente - di trattative riservate (v. ricorso p. 21, 6° capoverso). 3.3. Infine, si impone il rilievo che la Corte territoriale aveva confermato la pronuncia di primo grado di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice, fondata anche sul fatto che una parte dei beni promessi in vendita appartenesse al demanio. Tanto basta a escludere la configurabilità di una libera venditadi tutt o il compendio già oggetto del contratto preliminare e, di conseguenza, a minarelo stesso presupposto sul quale la ricorrente ha fondato la sua intera costruzione relativa al lucro cessante : il lucro cessante, com e prospettato dalla ricorrente per non avere potuto rivendere al prezzo di € 3.850.000,00 il compendio per il quale nel preliminare era stato pattuito il prezzo di € 3.500.000,00 non era neppure configurabile, non potendoessere oggetto di vendita la parte del compendio compresa nel demanio. 4. Passando logicamente alla disamina dei motivi di ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1457 e 1367 cod. civ. Con riguardo alla qualificazione come essenziale del termine del 29.06.2012 - previsto dalle parti per la trasmissione dei documenti - osserva la ricorrente incidentale come la Corte d'Appello non abbia considerato che detto termine era previsto non già nell'interesse esclusivo della promissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., bensì nell'interesse di entrambe le parti. Per questo, il termine di produzione dei documenti non poteva ritenersi inderogabile al fine della stipula del successivo contratto di vendita, ma doveva essere considerato quale termine intermedio, finalizzato alla disamina dei documenti. Ne consegue che non è ragionevole pensare che la mancata consegna di qualche documento o la necessità di qualche chiarimento o integrazione avrebbe dovuto determinare l'impossibilità assoluta della stipula del contratto definitivo; oltre al fatto - prosegue la ricorrente incidentale - che vi erano una serie di indici di segno nettamente contrario al carattere essenziale del predetto termine (la previsione di un termine molto anticipato per la consegna dei documenti rispetto a quello per la stipula del contratto di vendita; la corrispondenza tra le parti intercorsa successivamente alla scadenza del termine del 29 giugno 2012; il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse richiesto l'adempimento in forma specifica; la corrispondenza intercorsa tra il notaio e la promittente venditrice per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., ove nulla si diceva in ordine alla tempestività o tardività dell'invio della documentazione). Anche in un'ottica interpretativa di conservazione del contratto, non avrebbe, dunque, potuto attribuire il secondo giudice carattere di essenzialità al predetto termine di presentazione dei documenti. Infine, conclude la ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inequivocabilmente rinunciato ad avvalersi di detto termine. 4.1. Il motivo non può essere accolto, in quanto la doglianza si traduce in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). E’ già stato enunciato il principio secondo il quale il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ. all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto; ciò, allorché risulti, dall’oggetto del contratto o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissata oltre la data considerata(per tutte, Cass. Sez. 2, n. 9529 del 11/04/2025; Sez. 2 n. 5797 del 17-3-2005). Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, poiché non si è limitata a esaminare le espressioni letterali utilizzate nella scrittura privata del 31.03.2012. A lla luce della natura e dell’ oggetto del contratto ha ritenuto che i documenti per la cui consegna era previsto un termine qualificato come «essenziale»erano in gran parte indispensabili per la stipula del definitivo, e che tale loro necessità risultasse dalla medesima scrittura privata; ciò , in quanto nella scrittura era stato espressamente dichiarato (maera anche pienamente rispondente alla logica) che per la parte promissaria acquirente il contratto conservasse la propria utilità soltanto ove essa fosse stata posta in condizione di verificare la regolarità edilizia del bene compravenduto con tre settimane di anticipo rispetto alla data prevista per la stipula (v. sentenza,pp. 7-9). L’esaustività e congruità logic a delle argomentazioni esposte in sentenza escludono l’ammissibilità del sindacato della SupremaCorte, sollecitata, dietro lo schermo della violazione di legge, alla revisione del convincimento del giudice del merito. 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. Con due diverse doglianze la ricorrente eccepisce: i. la nullità della sentenza, perché la Corte avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi sulle eccezioni con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. contestava (oltre che il postulato carattere essenziale del termine) il presunto mancato rispetto d el termine medesimo. Sostiene la ricorrente che vi siano stati diversi inoltri della documentazione -prodotta in primo grado - necessaria per la stipulazione del rogito. Sulla trasmissione della suddetta documentazione la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi; ii. l’omessa pronuncia, nel dispositivo della sentenza, della risoluzione del contratto preliminare per ritenuta violazione del termine essenziale, pur avendo il secondo giudice affe rmato la violazione del termine essenziale da parte della promittente venditrice. Nel dispositivo, la Corte d’Appello si è limitata a confermare la decisione di primo grado, che però era stata una pronuncia giudiziale costitutiva, mentre la violazione del termine essenzialeera oggetto di pronuncia dichiarativa, trattandosi di un’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto. 5.1. Il motivo non può essere accolto. La prima censura, relativa all’omessa pronuncia sulla trasmissione della documentazione, risulta inammissibile per le modalità con le quali è formulata. Come rilevato nellasentenza impugnata (p. 5, 1° capoverso) già il Tribunale aveva accertato che la promittente venditrice era inadempiente sotto tre profili che non permettevano di pervenire al trasferimento del compendio immobiliare, rilevati da [OSCURATO:SOCIETA]prima della stipula del rogito: i. il fatto che una parte dei beni promessi in vendita appartenesse al demanio; ii. la mancata trasmissione dell'attestazione del Comune di Favignana in merito alla regolarità, conformità e legittimità edilizia del complesso immobiliare promesso in vendita; iii.la difformità tra vecchie e nuove rappresentazioni catastali. Di seguito laCorte d’Appello ha escluso che ricorressero i presupposti per accogliere l’appello incidentale (con cui la promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente),sulla scorta del fatto che haconfermato la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. fondata sugli inadempimenti già accertati dalla sentenza di primo grado(come sopra riportati), oltre che sul mancato rispetto del termine essenziale relativo alla consegna dei documenti (v. sentenza p. 13, 2° capoverso). A fronte di questo contenuto della pronuncia, la ricorrente incidentale si limita a richiamare le proprie deduzioni in comparsa di appello sull’inoltro dei documenti, ma nulla specificamente deduce con riguardo alla trasmissione dell’attestazione del Comune di Favignana in ordine alla regolarità, conformità e legittimità edilizia (punto ii della pronuncia del Tribunale come riportato a pag. 5 della sentenza impugnata); quindi, sotto questospecifico profilo, in violazione dell’art. 366 comma1 n.6 cod. proc. civ., non risulta neppure che la pronuncia di primo grado fosse stata specificamente impugnata, così da richiedere alla Corte d’appello accertamento ulteriore rispetto al richiamo all’accertamento già svolto sul punto dal giudice di primo grado. 5.2. Neppure con riguardo al contenuto del dispositivo della sentenza impugnata gli argomenti della ricorrente incidentale hanno un qualche pregio: la Corte d’appello ha confermato la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA] pronunciata dal giudice di primo grado, soltanto individuando un ulteriore profilo di inadempimento, riferito alla mancata consegna dei documenti nel termine pattuito. La circostanza che il mancato rispetto del termine essenziale integrasse ipotesi di risoluzione di diritto del contratto non comporta anche che la parte interessata società [OSCURATO:SOCIETA] avesse proposto la domanda in tal senso, per cui la Corte d’appello ha pronunciato nell’ambito delle domande che erano state formulate e devolute alla sua cognizione in appello. 6.Infine, si esamina il quarto motivo di ricorso principale, così rubricato: «Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.Violazione e falsa applicazione degli art t. 91 e 92 cod. proc. civ.e degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.m. 10.03.2014 n. 55. Ha errato la Corte di Appello nel quantificare in €. 9.515,00 le spese legali del giudizio di appello a carico della [OSCURATO:SOCIETA] . La ricorrente censura la sentenza impugnata innanzitutto nella parte in cui ha ritenuto non dovuti i compensi per la fase istruttoria sull'erroneo presupposto della sua mancanza, posto che con ordinanza del 28.11.2018 la Corte territoriale aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio. In secondo luogo, si contesta alla Corte d'Appello di aver ritenuto che il valore della causa fosse ricompreso nello scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00, verosimilmente considerando la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso della somma di €. 100.000 ,00 a titolo di caparra confirmatoria. È noto, invece, che ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ.,il valore della controversia avente ad oggetto rapporti obbligatori deve essere determinato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ., ossia sulla base del valore del rapporto giuridico che la sentenza costituisce o fa cessare; nel caso di specie determinato dall'intero contratto preliminare stipulato inter partes, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata a trasferire a [OSCURATO:SOCIETA]. il complesso immobiliare sito in Favignana al prezzo di €. 3.500.000,00. 6.1. Il motivoè fondato. Quanto alla mancata liquidazione della fase istruttoria, nella stessa sentenza impugnata (p. 6, 2° capoverso) è fatto espresso riferimento all’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio. Tanto basta ad accogliere il motivo, essendo stata svolta in appello attività istruttoria. Del resto, il parametro tabellare di cui al d.m. n. 55 del 2014 è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che il relativo importo è spettan te anche solo per la fase della trattazione, in ogni caso ineludibile (Sez. 2, n. 17579 del 26.06.2024; Sez. 2, n. 3242 del 05/02/2024; Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023, per tutte). 6.2. Quanto al valore della causa, l’art.12 cod. proc. civ. prevede che il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base allaparte del rapporto che è in contestazione. Nel caso di specie,è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello laquestione relativa alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare per gli inadempimenti che le parti reciprocamente si imputavano; ciò, tanto che la Corte d’Appello ha individuato in capo alla società Florioprofili di inadempimento ulteriori rispetto a quelli ritenuti dal primo giudice, in ordine alla violazione del termine essenziale per la trasmissione dei documenti indispensabili alla vendita e ha con fermato la declaratoria di risoluzione per inadempimento pronunciata dal giudice di primo grado. Ne consegue chelo scaglione di riferimento doveva essere quello da 2.000.000,00 a 4.000.000,00 di euro, in riferimento al prezzo pattuito nel contratto preliminare oggetto dellapronuncia di risoluzione . La sentenzaimpugnata, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio la corretta determinazione delle spesedel grado di appello secondo i criteri sopra indicati. 7. In conclusione, è accolto soltanto il quarto motivo del ricorso principale, sono rigetta ti gli altri motivi di ricorso principale ed è integralmente rigettato ilricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito del ricorso incidentale , sussistono i presupposti processuali,ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il quarto motivo diricorso principale, rigetta gli altri motivi di ricorso principale e rigettaintegralmente il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche per la statuizionesulle spese del giud