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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44291/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente la mancata esclusione della tipicità della condotta, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse priva di efficacia drogante, nonché l'omesso riconoscimento dell'art. 131-bis cp, delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp; rilevato che i motivi si risolvono nell'enunciazione di principi generali, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla decisione impugnata, nella quale si dà puntualmente conto del fatto che lo stupefacente aveva una accertata efficacia drogante e dell'insussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di minima offensività, nonché per addivenire ad un trattamento sanzionatorio più favorevole; a fronte di motivazioni logiche e coerenti, non vi è spazio per una rivalutazione nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente la mancata esclusione della tipicità della condotta, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse priva di efficacia drogante, nonché l'omesso riconoscimento dell'art. 131-bis cp, delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp; rilevato che i motivi si risolvono nell'enunciazione di principi generali, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla decisione impugnata, nella quale si dà puntualmente conto del fatto che lo stupefacente aveva una accertata efficacia drogante e dell'insussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di minima offensività, nonché per addivenire ad un trattamento sanzionatorio più favorevole; a fronte di motivazioni logiche e coerenti, non vi è spazio per una rivalutazione nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44291/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris