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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17464/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e suc. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 27 gennaio 2021, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere dei seguenti reati: - reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, in concorso tra loro, portavano in luogo pubblico un'arma clandestina costituita da un fucile a canne mozzate e con matricola abrasa; fatto commesso in Fiumedinisi, il 31 gennaio 2020 (capo A); - reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. perché, al fine di procurare a sé o altri un profitto, acquistavano o comunque ricevevano l'arma di cui al capo A) con matricola abrasa, di illecita provenienza, in quanto clandestina e con caratteristiche meccaniche e dimensioni alterate; fatto commesso in Fiumedinisi, in data anteriore e prossima al 30 gennaio 2020 (capo B); - reato di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen. perché, in concorso tra loro, detenevano cinque cartucce cal. 12 senza averne fatto regolare denuncia all'Autorità; fatto commesso in Fiumedinisi, in data anteriore e prossima al 30 gennaio 2020 (capo C).

1.1. Il Tribunale aveva assolto gli imputati dal reato sub C) perché il fatto non sussiste e aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui ai capi A) e B), avvinti in continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche al solo [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

1.2. La sentenza di secondo grado ha confermato le statuizioni relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha concesso la sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, nel ribadire l'accertamento di responsabilità degli imputati, ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, evidenziando, quanto a [OSCURATO:PERSONA], come la prova della commissione dei delitti ascrittigli emergesse dalle sue stesse spontanee dichiarazioni, nonché da quelle da lui rese in sede di interrogatorio: dalla loro disamina era emerso che l'imputato non poteva essere individuato come il responsabile della materiale alterazione dell'arma, circostanza che comunque non avrebbe escluso la sua responsabilità a titolo di ricettazione anche ex 648 cod. pen., dovendo comunque darsi per accertata la sua consapevolezza della provenienza illecita dell'arma, in ragione dell'abrasione della matricola finalizzata a impedirne l'identificazione.

La Corte territoriale, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha considerato provato il concorso dell'imputato nei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo materiale, avendo entrambi prelevato l'arma dal suo nascondiglio portandola in luogo pubblico, sebbene, quanto a [OSCURATO:PERSONA], per un tratto più breve, sia sotto il profilo morale, avendo questi supportato il proposito di [OSCURATO:PERSONA] con la piena consapevolezza della clandestinità dell'arma ed essendo risultato pure [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza delle caratteristiche della stessa e del luogo in cui essa era nascosta.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidando l'impugnazione a due motivi.

2.1. Con la prima doglianza si prospetta la violazione degli artt. 110, 648 cod. pen. e l'inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex artt.192, 533 e 546 cod. proc. pen.

I giudici del merito non avrebbero mostrato un'adeguata considerazione dell'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, avente un grado di probabilità razionale maggiore rispetto a quella accolta, perché più vicina alla realtà dei fatti.

Più in particolare, tale ipotesi, che troverebbe conforto nelle risultanze dell'istruttoria, ha fatto riferimento all'utilizzo dell'arma di cui al capo A) nell'ambito di una battuta di caccia al cinghiale: da ciò, argomenta la difesa, dovrebbe considerarsi più probabile che sia stato l'odierno ricorrente a modificarla, mozzando la canna e anche cancellando la matricola, per renderla più adatta a tale tipo di attività.

2.2. Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 533, comma 2, cod. proc. pen.

La difesa si duole dell'eccessività della pena inflitta al ricorrente in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte di una piena confessione in sede di interrogatorio di garanzia e di un comportamento processuale improntato al riconoscimento dell'addebito in ordine alla propria posizione e in relazione al porto dell'arma clandestina.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha, a sua volta, impugnato in questa sede la sentenza formulando un unico motivo, con cui lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché dell'art. 27 Cost., e il correlato vizio di motivazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, all'esito delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Premesso che il potere discrezionale affidato al giudice del merito sulla determinazione della pena deve essere orientato anche alla rieducazione del reo, in ossequio alla richiamata norma costituzionale, il ricorrente ritiene che, confermando la riduzione della pena in misura inferiore a un terzo per le accordate attenuanti generiche, la Corte di appello abbia violato i criteri imposti dalla legge per l'equa quantificazione della sanzione, non avendo considerato che l'uso dell'arma oggetto dei reati era stato finalizzato a una battuta di caccia al cinghiale, nel corso della quale, peraltro, non risultava essere stato abbattuto alcun capo: evento in cui, d'altro canto, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo del tutto neutro, da inquadrarsi più propriamente nella connivenza, in un contesto di ridotta offensività e scarso allarme sociale, sicché, alla stregua delle considerazioni svolte pure dai giudici del merito sulla personalità dell'imputato, la riduzione avrebbe dovuto necessariamente quantificarsi in un terzo della pena base.

4. Con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambe le impugnazioni non riescono a superare il vaglio di ammissibilità.

2. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo si limita a riproporre - ma in modo obiettivamente generico, al di là degli svariati riferimenti giurisprudenziali - una questione, già sollevata in appello, che ha formato oggetto di puntuale e logicamente articolata risposta da parte della Corte territoriale.

2.1. Sul punto di diritto evocato dal ricorrente, si osserva che, in tema di prova, il dubbio idoneo a supportare un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello ragionevole, vale a dire quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni di una siffatta ricostruzione alternativa a quella privilegiata dal giudice del merito, occorre comunque individuare gli elementi di conferma della ricostruzione proposta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppur plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, P., 281647 - 04; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 - 01).

In sostanza, la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato al là di ogni ragionevole dubbio implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva di segno alternativo (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01).

2.2. Orbene, il ricorrente, prospettando che la propria ipotesi ricostruttiva avrebbe dovuto essere valutata come la più probabile e più vicina alla realtà dei fatti, ha, all'evidenza, obliterato i principi richiamati.

La sentenza impugnata, infatti, ha illustrato, con ampiezza di riferimenti e argomentazioni logiche, il contrasto tra la tesi addotta dalla difesa e le risultanze istruttorie, richiamando le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, che sono state poste alla base del giudizio di responsabilità per i reati ascritti.

E' stato, in particolare, accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente ammesso di avere rinvenuto l'arma con matricola abrasa e con le canne mozzate già un anno prima del giorno dell'arresto e che, al momento in cui era stato sorpreso con essa, l'aveva prelevata da poco nella casa ove era collocata e nascosta dietro il cespuglio, per poi utilizzarla nella caccia al cinghiale.

Anche il rilievo autonomo dell'abrasione della matricola nella determinazione del reato presupposto, in relazione alla configurazione della ricettazione, è stato adeguatamente evidenziato dai giudici di appello.

Nell'estrinsecazione della valutazione di veridicità della ricostruzione fattuale prescelta dai giudici del merito non è dato, d'altronde, riscontrare alcun vizio di illogicità manifesta o di contraddittorietà, il solo che avrebbe potuto fondare il sindacato sulla motivazione in questa sede.

Pertanto, la doglianza proposta appare ictu ocu/i priva di pregio.

3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare la misura della pena irrogatagli, si rivela generico e, al contempo, volto a sollecitare una valutazione di merito diversa da quella formulata, in modo congruo e non illogico, dalla Corte territoriale.

3.1. Sul punto, si premette che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame - tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. - quello che ritiene nel caso concreto dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).

In tal senso, il giudice del merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Pur se in punto di principio il comportamento processuale dell'imputato costituisce un elemento suscettibile di valutazione, considerato, fra l'altro, che (a seguito di Corte cost., sent. n. 182 del 2011) rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, ciò non toglie, quindi, che il suo rilievo, nel caso specifico, possa essere escluso dal giudice del merito, al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione che esponga il rilievo preponderante da annettere ad altre ragioni, tali da risultare determinanti per la decisione: motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità, ove non risulti contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03).

3.2. Nel solco di tali principi, la Corte di appello ha, con argomenti adeguati e coerenti, giustificato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. annettendo valore preminente, in senso ostativo, alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi e allarmanti procedimenti penali.

A fronte di una motivazione chiaramente espressa sul punto, senza essere inficiata da aporie logiche, il sindacato di legittimità - siccome dovrebbe inammissibilmente sondare la prospettata preminenza dei diversi elementi indicati dal ricorrente - risulta totalmente precluso.

4. Manifestamente priva di fondamento si rivela l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

4.1. La riduzione della pena per l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha, nel computo effettuato dal primo giudice e confermato dalla Corte di appello, determinato che la pena base di anni due di reclusione ed euro 2.100,00 di multa sia stata diminuita a mesi diciotto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; ciò, prima dell'aumento per la continuazione e della susseguente riduzione per il rito abbreviato, all'esito della quale la pena finale, dopo l'aumento per la continuazione per il reato satellite, fino ad anni due di reclusione ed euro 2.100,00 di multa, è stata fissata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

E' vero che, applicando in modo massimale, dunque per l'intera frazione di un terzo, la diminuzione di cui all'art. 65 cod. pen., la riduzione della pena base avrebbe potuto giungere fino a mesi sedici di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, sempre prima dell'aumento per la continuazione e della conclusiva riduzione per il rito.

Però - motivando, in modo chiaro, seppur sintetico - il primo giudice (con richiamo ai connotati generali del profilo dosimetrico applicato a [OSCURATO:PERSONA]) e, poi, la Corte di appello, rispondendo al motivo di gravame e specificando che, nella fattispecie esaminata, non si sono ravvisati elementi positivi di grado tale da giustificare la massima riduzione invocata dall'appellante, hanno dato conto della ragione per la quale le circostanze attenuanti generiche potevano influire sulla diminuzione della pena base entro e non oltre il limite, non massimale, prescelto.

4.2. Il ricorrente, anche in tal caso, ha censurato tale opzione sollecitando una diversa valutazione degli elementi rilevanti per lo snodo dosimetrico considerato, sulla scorta di un inquadramento del suo ruolo - contraddittoriamente (siccome non accompagnato con una specifica censura sull'accertamento della sua responsabilità) - relegato nella figura del connivente o di un partecipe neutro e, comunque, annettendo rilievo alla battuta di caccia al cinghiale a cui sarebbero stati coordinati i comportamenti penalmente illeciti, nonché esponendo, finanche, la deduzione che, nel corso di tale episodio di caccia, non era stato abbattuto alcun capo.

Tuttavia, non può non ribadirsi che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice del merito di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla più accentuata efficienza diminuente delle predette attenuanti sino alla massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, affermate dall'art. 27 Cost. (Sez. 2, 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01; Sez. 7, Ord., n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475 - 01).

Su tale principio la doglianza articolata da [OSCURATO:PERSONA] si infrange in modo evidente, risultando essa, oltre che manifestamente infondata, anche volta a prefigurare una valutazione alternativa degli elementi rilevanti per la specifica statuizione e, così, disvelando il suo - non consentito - contenuto di merito.

5. Discende da tali considerazioni l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Essa determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e suc. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 27 gennaio 2021, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere dei seguenti reati: - reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, in concorso tra loro, portavano in luogo pubblico un'arma clandestina costituita da un fucile a canne mozzate e con matricola abrasa; fatto commesso in Fiumedinisi, il 31 gennaio 2020 (capo A); - reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. perché, al fine di procurare a sé o altri un profitto, acquistavano o comunque ricevevano l'arma di cui al capo A) con matricola abrasa, di illecita provenienza, in quanto clandestina e con caratteristiche meccaniche e dimensioni alterate; fatto commesso in Fiumedinisi, in data anteriore e prossima al 30 gennaio 2020 (capo B); - reato di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen. perché, in concorso tra loro, detenevano cinque cartucce cal. 12 senza averne fatto regolare denuncia all'Autorità; fatto commesso in Fiumedinisi, in data anteriore e prossima al 30 gennaio 2020 (capo C). 1.1. Il Tribunale aveva assolto gli imputati dal reato sub C) perché il fatto non sussiste e aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui ai capi A) e B), avvinti in continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche al solo [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. 1.2. La sentenza di secondo grado ha confermato le statuizioni relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha concesso la sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, nel ribadire l'accertamento di responsabilità degli imputati, ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, evidenziando, quanto a [OSCURATO:PERSONA], come la prova della commissione dei delitti ascrittigli emergesse dalle sue stesse spontanee dichiarazioni, nonché da quelle da lui rese in sede di interrogatorio: dalla loro disamina era emerso che l'imputato non poteva essere individuato come il responsabile della materiale alterazione dell'arma, circostanza che comunque non avrebbe escluso la sua responsabilità a titolo di ricettazione anche ex 648 cod. pen., dovendo comunque darsi per accertata la sua consapevolezza della provenienza illecita dell'arma, in ragione dell'abrasione della matricola finalizzata a impedirne l'identificazione. La Corte territoriale, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha considerato provato il concorso dell'imputato nei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo materiale, avendo entrambi prelevato l'arma dal suo nascondiglio portandola in luogo pubblico, sebbene, quanto a [OSCURATO:PERSONA], per un tratto più breve, sia sotto il profilo morale, avendo questi supportato il proposito di [OSCURATO:PERSONA] con la piena consapevolezza della clandestinità dell'arma ed essendo risultato pure [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza delle caratteristiche della stessa e del luogo in cui essa era nascosta. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con la prima doglianza si prospetta la violazione degli artt. 110, 648 cod. pen. e l'inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex artt.192, 533 e 546 cod. proc. pen. I giudici del merito non avrebbero mostrato un'adeguata considerazione dell'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, avente un grado di probabilità razionale maggiore rispetto a quella accolta, perché più vicina alla realtà dei fatti. Più in particolare, tale ipotesi, che troverebbe conforto nelle risultanze dell'istruttoria, ha fatto riferimento all'utilizzo dell'arma di cui al capo A) nell'ambito di una battuta di caccia al cinghiale: da ciò, argomenta la difesa, dovrebbe considerarsi più probabile che sia stato l'odierno ricorrente a modificarla, mozzando la canna e anche cancellando la matricola, per renderla più adatta a tale tipo di attività. 2.2. Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 533, comma 2, cod. proc. pen. La difesa si duole dell'eccessività della pena inflitta al ricorrente in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte di una piena confessione in sede di interrogatorio di garanzia e di un comportamento processuale improntato al riconoscimento dell'addebito in ordine alla propria posizione e in relazione al porto dell'arma clandestina. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha, a sua volta, impugnato in questa sede la sentenza formulando un unico motivo, con cui lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché dell'art. 27 Cost., e il correlato vizio di motivazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, all'esito delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Premesso che il potere discrezionale affidato al giudice del merito sulla determinazione della pena deve essere orientato anche alla rieducazione del reo, in ossequio alla richiamata norma costituzionale, il ricorrente ritiene che, confermando la riduzione della pena in misura inferiore a un terzo per le accordate attenuanti generiche, la Corte di appello abbia violato i criteri imposti dalla legge per l'equa quantificazione della sanzione, non avendo considerato che l'uso dell'arma oggetto dei reati era stato finalizzato a una battuta di caccia al cinghiale, nel corso della quale, peraltro, non risultava essere stato abbattuto alcun capo: evento in cui, d'altro canto, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo del tutto neutro, da inquadrarsi più propriamente nella connivenza, in un contesto di ridotta offensività e scarso allarme sociale, sicché, alla stregua delle considerazioni svolte pure dai giudici del merito sulla personalità dell'imputato, la riduzione avrebbe dovuto necessariamente quantificarsi in un terzo della pena base. 4. Con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambe le impugnazioni non riescono a superare il vaglio di ammissibilità. 2. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo si limita a riproporre - ma in modo obiettivamente generico, al di là degli svariati riferimenti giurisprudenziali - una questione, già sollevata in appello, che ha formato oggetto di puntuale e logicamente articolata risposta da parte della Corte territoriale. 2.1. Sul punto di diritto evocato dal ricorrente, si osserva che, in tema di prova, il dubbio idoneo a supportare un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello ragionevole, vale a dire quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni di una siffatta ricostruzione alternativa a quella privilegiata dal giudice del merito, occorre comunque individuare gli elementi di conferma della ricostruzione proposta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppur plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, P., 281647 - 04; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 - 01). In sostanza, la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato al là di ogni ragionevole dubbio implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva di segno alternativo (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01). 2.2. Orbene, il ricorrente, prospettando che la propria ipotesi ricostruttiva avrebbe dovuto essere valutata come la più probabile e più vicina alla realtà dei fatti, ha, all'evidenza, obliterato i principi richiamati. La sentenza impugnata, infatti, ha illustrato, con ampiezza di riferimenti e argomentazioni logiche, il contrasto tra la tesi addotta dalla difesa e le risultanze istruttorie, richiamando le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, che sono state poste alla base del giudizio di responsabilità per i reati ascritti. E' stato, in particolare, accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente ammesso di avere rinvenuto l'arma con matricola abrasa e con le canne mozzate già un anno prima del giorno dell'arresto e che, al momento in cui era stato sorpreso con essa, l'aveva prelevata da poco nella casa ove era collocata e nascosta dietro il cespuglio, per poi utilizzarla nella caccia al cinghiale. Anche il rilievo autonomo dell'abrasione della matricola nella determinazione del reato presupposto, in relazione alla configurazione della ricettazione, è stato adeguatamente evidenziato dai giudici di appello. Nell'estrinsecazione della valutazione di veridicità della ricostruzione fattuale prescelta dai giudici del merito non è dato, d'altronde, riscontrare alcun vizio di illogicità manifesta o di contraddittorietà, il solo che avrebbe potuto fondare il sindacato sulla motivazione in questa sede. Pertanto, la doglianza proposta appare ictu ocu/i priva di pregio. 3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare la misura della pena irrogatagli, si rivela generico e, al contempo, volto a sollecitare una valutazione di merito diversa da quella formulata, in modo congruo e non illogico, dalla Corte territoriale. 3.1. Sul punto, si premette che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame - tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. - quello che ritiene nel caso concreto dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). In tal senso, il giudice del merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Pur se in punto di principio il comportamento processuale dell'imputato costituisce un elemento suscettibile di valutazione, considerato, fra l'altro, che (a seguito di Corte cost., sent. n. 182 del 2011) rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, ciò non toglie, quindi, che il suo rilievo, nel caso specifico, possa essere escluso dal giudice del merito, al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione che esponga il rilievo preponderante da annettere ad altre ragioni, tali da risultare determinanti per la decisione: motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità, ove non risulti contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03). 3.2. Nel solco di tali principi, la Corte di appello ha, con argomenti adeguati e coerenti, giustificato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. annettendo valore preminente, in senso ostativo, alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi e allarmanti procedimenti penali. A fronte di una motivazione chiaramente espressa sul punto, senza essere inficiata da aporie logiche, il sindacato di legittimità - siccome dovrebbe inammissibilmente sondare la prospettata preminenza dei diversi elementi indicati dal ricorrente - risulta totalmente precluso. 4. Manifestamente priva di fondamento si rivela l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. La riduzione della pena per l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha, nel computo effettuato dal primo giudice e confermato dalla Corte di appello, determinato che la pena base di anni due di reclusione ed euro 2.100,00 di multa sia stata diminuita a mesi diciotto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; ciò, prima dell'aumento per la continuazione e della susseguente riduzione per il rito abbreviato, all'esito della quale la pena finale, dopo l'aumento per la continuazione per il reato satellite, fino ad anni due di reclusione ed euro 2.100,00 di multa, è stata fissata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. E' vero che, applicando in modo massimale, dunque per l'intera frazione di un terzo, la diminuzione di cui all'art. 65 cod. pen., la riduzione della pena base avrebbe potuto giungere fino a mesi sedici di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, sempre prima dell'aumento per la continuazione e della conclusiva riduzione per il rito. Però - motivando, in modo chiaro, seppur sintetico - il primo giudice (con richiamo ai connotati generali del profilo dosimetrico applicato a [OSCURATO:PERSONA]) e, poi, la Corte di appello, rispondendo al motivo di gravame e specificando che, nella fattispecie esaminata, non si sono ravvisati elementi positivi di grado tale da giustificare la massima riduzione invocata dall'appellante, hanno dato conto della ragione per la quale le circostanze attenuanti generiche potevano influire sulla diminuzione della pena base entro e non oltre il limite, non massimale, prescelto. 4.2. Il ricorrente, anche in tal caso, ha censurato tale opzione sollecitando una diversa valutazione degli elementi rilevanti per lo snodo dosimetrico considerato, sulla scorta di un inquadramento del suo ruolo - contraddittoriamente (siccome non accompagnato con una specifica censura sull'accertamento della sua responsabilità) - relegato nella figura del connivente o di un partecipe neutro e, comunque, annettendo rilievo alla battuta di caccia al cinghiale a cui sarebbero stati coordinati i comportamenti penalmente illeciti, nonché esponendo, finanche, la deduzione che, nel corso di tale episodio di caccia, non era stato abbattuto alcun capo. Tuttavia, non può non ribadirsi che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice del merito di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla più accentuata efficienza diminuente delle predette attenuanti sino alla massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, affermate dall'art. 27 Cost. (Sez. 2, 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01; Sez. 7, Ord., n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475 - 01). Su tale principio la doglianza articolata da [OSCURATO:PERSONA] si infrange in modo evidente, risultando essa, oltre che manifestamente infondata, anche volta a prefigurare una valutazione alternativa degli elementi rilevanti per la specifica statuizione e, così, disvelando il suo - non consentito - contenuto di merito. 5. Discende da tali considerazioni l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Essa determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricors
Sentenza Cassazione n. 17464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris