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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24337/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 SPANO, [OSCURATO:PERSONA];2830 - controricorrente –avverso la sentenza n. 960/2022 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 914/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11157/2023RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 2830/20261.

L’odierno ricorrente -premesso che: a) con una precedente pronuncia delN Turmiberuon dai rlaec cdoilt aL geecnceera lee r2a4 3s3t7a/2t0a2 6Data pubblicazione 31/07/2026dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lui stesso e la società [OSCURATO:SOCIETA] (già affidataria del servizio di igiene urbana presso il Comune di Gallipoli); b) che tale società erafallita e che ad essa era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di appalto per il suddetto servizio e in tutti iconnessi rapporti di lavoro dipendenti; c) che era stato chiesto a tale società che fosse posta in essere lasentenza citata- chiedeva al Tribunale sopra indicato che fosse accertata la sussistenza di un rapporto dilavoro subordinato con la [OSCURATO:SOCIETA] e che quest’ultima fosse condannata a ricostituire il rapporto di lavoroe a corrispondere il relativo dovuto trattamento retributivo.2.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la Corte di appello di Lecce, con la sentenza oggiimpugnata, confermava la pronuncia di prime cure.3.

La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che: a) la successione di un imprenditore ad un altro in uncontratto di appalto di servizi integrava la fattispecie del trasferimento di azienda ex art. 2112 cc solo quandofosse stato accertato, inconcreto, il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attivitàdi impresa, o almeno del know how dei lavoratori o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativaad un gruppo di dipendenti; b) nel caso in esame, la valutazione del Tribunale, in fatto, che aveva esclusoun trasferimento di azienda, era condivisibile; c) la legge n. 122/2016, art. 30, che aveva modificato l’art.29 D.lgs. n. 276/2003 non era applicabile perché il passaggio tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] era avvenutonel 2013 e, comunque, tra le due società erano ravvisabili elementi di discontinuità al di fuori dell’utilizzodel medesimo personale, ex art. 6 CCNL Ambiente, e degli stessi cassonetti per i rifiuti; d) nell’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (intercorso tra il Comune di Gallipoli, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e sulla base del qualela società si era impegnata adassumere i dipendenti, non inclusi nell’elenco, che fossero risultati in forza a [OSCURATO:SOCIETA] al momentodella cessazione dell’appalto e che fossero risultati vittoriosi nei giudizi di impugnazione dei contratti atermine) vi era solo una disponibilità alla assunzione ma non un obbligo giuridico e, in ogni caso, la relativaclausola sarebbe stata sottoposta alla condizione sospensiva (delibera di impegno di spesa da parte dell’Enteterritoriale per l’assunzione dell’odierno ricorrente), nella fattispecie non risultata avverata; e) la sentenzacon cui era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il lavoratore e lacuratela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA] non era opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] e al Comune di Gallipoli che eranorimasti estranei al giudizio; f) l’art. 6 del CCNL del 2003 Ambiente non stabiliva alcuna automaticaqualificazione giuridica (in termini di cessione di azienda) circa il fenomeno del passaggio di dipendenti traimprese assegnatarie del servizio pubblico, con il connesso riconoscimento della anzianità pregressa.4.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivicui resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.[OSCURATO:PERSONA]:1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazioneN,u amie rsoe rnegsisi trdoe glel’naerratl.e 31161057 c/2o0.2 31 n. 3 cpc, dell’art. 2112 c.c. in rapporto a Corte di Giustizia CEE del 25.1.2001 e n. 29N8u mdeerlo 2se0z2io0na,l en 2o8n30c/h20é2 6Numero di raccolta generale 24337/2026della sentenza n.11247 del 2016, Cass. n. 8922 del 2019 e a Cass. 12720 del 2017 per violazione degli artt.Data pubblicazione 31/07/2026115, 421 e 437 c.p.c , per avere erroneamente applicato la Corte territoriale principi affermati in tema dicessione di ramo di azienda in presenza di un appalto da parte del cedente al cessionario quando, invece,nel caso in esame, si verteva in ipotesi di trasferimento di manodopera da impresa cessante a impresasubentrante in un appalto di servizi, dove era determinante, per la giurisprudenza euro-unitaria, anche ilsolo trasferimento della parte essenziale, in termini di numero e di competenza dei lavoratori dipendentidell’Impresa cessante alla Impresa subentrante nell’appalto che, nel caso de quo, era di natura pubblica,con la conseguenza ulteriore che era improprio il riferimento, operato nella gravata pronuncia, all’art. 29 co.3 D.lgs. n. 276/2003 che riguardava la fattispecie dell’appalto privato.3.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.6 del CCNL dicategoria in relazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 20192/2011, alla sentenza della Corte diGiustizia N. 298/2020 ed a Cass. del 2017 già richiamata e dell’art. 115 c.p.c., 421 e 437 c.p.c. in relazionealla sentenza della Corte di cassazione n. 20192/2011;4.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la violazionedell’art. 29 III comma del d.lgs n. 276/2003 in relazione a sentenze di Cassazione 11247/2016 e n.8922/2019 in relazione all’art. 2112 ultimo comma c.c.;5.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. in relazione alrichiamo dell’Accordo sindacale del 14 gennaio 2013 soltanto al fine di documentare l’avvenuto trasferimentodi tutta la manodopera;6.

Con il quinto motivo, si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degliartt. 1362 e 1363 cc, in relazione all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché la Corte distrettuale,erroneamente interpretando il suddetto accordo, non aveva ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA] subentranteaveva assunto l’impegno (e non una mera disponibilità o una opzione) ad assumere tutti i lavoratori exSE.[OSCURATO:SOCIETA] con passaggio diretto ed immediato, come previsto dall’art. 6 del CCNL del 2003, e che ilcontributo economico assunto dal Comune riguardava una obbligazione di quest’ultimo e non incideva sulsuddetto obbligo gravante sulla società.7.

Con il sesto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 112cpc, per avere la Corte di appello erroneamente rilevato di ufficio la circostanza secondo cui l’impegno di cuiall’Accordo del gennaio 2013 fosse stato sottoposto a condizione sospensiva.8.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3cpc, dell’art. 1359 cc, in relazione all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere ritenuto la Corteterritoriale avverata la condizione, ex art. 1359 c.c., non avendo la società mai provato di avere richiesto ilcontributo al Comune di Gallipoli per assumere il dipendente e perché la condizione era collegata alla volontàdi un terzo e della stessa società firmataria dell’Accordo.9.

Con l’ottavo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc, in relazione allafalsa applicazione dell’art. 111 cpc, relativamente all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avereNumero registro generale 11157/2023erroneamente ritenuto la Corte distrettuale che la sentenza dichiarativa della nullità del teNrumeinroe s,e zriiognualae r2d83a0n/2t0e2 6il ricorrente, non fosse opponibile al Comune di Gallipoli e alla società pur avendoN uqmueeros dti’ uralctciomltaa g, enneerla lseu 2d43d3e7/t2t0o2 6Data pubblicazione 31/07/2026Accordo, assunto l’impegno ad eseguire le sentenze dichiarative di nullità del termine e ad assumere ilavoratori dichiarati vincitori.10.

Con il nono motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3cpc, dell’art. 6 del CCNL del 2003, rinnovo dell’art. 4 del CCNL 1995, per avere erroneamente la Corte diappello affermato che l’applicazione dell’art. 6 del CCNL del 2003 non comportava cessione del ramodi azienda, con il diritto dei lavoratori ad essere assunti, quando invece, nel caso de quo, si verteva nelladifferente ipotesi di trasferimento di manodopera da impresa cessante e impresa subentrante in appalto diopere o servizi, con la domanda del lavoratore finalizzata non alla ricostituzione del rapporto di lavoro perpresunta cessione negoziale di azienda ma: a) per estensione dell’art. 2112 cc, in successione di azienda,alla fattispecie di trasferimento di manodopera da Impresa cessante a Impresa subentrante in appalto diopera e servizi; b) per esecuzione di obbligo di assumere in virtù dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c)per applicazione dell’art. 6 del CCNL del 2003 prevedente il diritto alla assunzione con le tutele normativeed economiche precedenti.11.

In via preliminare, va rilevato che in data precedente all'udienza, il difensore del lavoratore hadepositato nota di accompagnamento a verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove risulta chele parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, con specificadichiarazione del ricorrente di dare mandato al proprio difensore di provvedere al deposito del verbale diconciliazione e di apposita nota contenente la esplicita indicazione di volontà di rinunciare al ricorso,all’azione alla domanda, a seguito della reciproca rinunzia a ogni pretesa o azione, con compensazione dellespese per intervenuta transazione.12.

La Corte, preso atto dell’istanza depositata e della documentazione attestante l’avvenutacomposizione della lite con rinuncia reciproca ad ogni pretesa, dichiara cessata la materia del contenderecon compensazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.Così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 11157/2023Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 24337/2026Data pubblicazione 31/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 SPANO, [OSCURATO:PERSONA];2830 - controricorrente –avverso la sentenza n. 960/2022 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 914/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11157/2023RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 2830/20261. L’odierno ricorrente -premesso che: a) con una precedente pronuncia delN Turmiberuon dai rlaec cdoilt aL geecnceera lee r2a4 3s3t7a/2t0a2 6Data pubblicazione 31/07/2026dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lui stesso e la società [OSCURATO:SOCIETA] (già affidataria del servizio di igiene urbana presso il Comune di Gallipoli); b) che tale società erafallita e che ad essa era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di appalto per il suddetto servizio e in tutti iconnessi rapporti di lavoro dipendenti; c) che era stato chiesto a tale società che fosse posta in essere lasentenza citata- chiedeva al Tribunale sopra indicato che fosse accertata la sussistenza di un rapporto dilavoro subordinato con la [OSCURATO:SOCIETA] e che quest’ultima fosse condannata a ricostituire il rapporto di lavoroe a corrispondere il relativo dovuto trattamento retributivo.2. Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la Corte di appello di Lecce, con la sentenza oggiimpugnata, confermava la pronuncia di prime cure.3. La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che: a) la successione di un imprenditore ad un altro in uncontratto di appalto di servizi integrava la fattispecie del trasferimento di azienda ex art. 2112 cc solo quandofosse stato accertato, inconcreto, il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attivitàdi impresa, o almeno del know how dei lavoratori o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativaad un gruppo di dipendenti; b) nel caso in esame, la valutazione del Tribunale, in fatto, che aveva esclusoun trasferimento di azienda, era condivisibile; c) la legge n. 122/2016, art. 30, che aveva modificato l’art.29 D.lgs. n. 276/2003 non era applicabile perché il passaggio tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] era avvenutonel 2013 e, comunque, tra le due società erano ravvisabili elementi di discontinuità al di fuori dell’utilizzodel medesimo personale, ex art. 6 CCNL Ambiente, e degli stessi cassonetti per i rifiuti; d) nell’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (intercorso tra il Comune di Gallipoli, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e sulla base del qualela società si era impegnata adassumere i dipendenti, non inclusi nell’elenco, che fossero risultati in forza a [OSCURATO:SOCIETA] al momentodella cessazione dell’appalto e che fossero risultati vittoriosi nei giudizi di impugnazione dei contratti atermine) vi era solo una disponibilità alla assunzione ma non un obbligo giuridico e, in ogni caso, la relativaclausola sarebbe stata sottoposta alla condizione sospensiva (delibera di impegno di spesa da parte dell’Enteterritoriale per l’assunzione dell’odierno ricorrente), nella fattispecie non risultata avverata; e) la sentenzacon cui era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il lavoratore e lacuratela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA] non era opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] e al Comune di Gallipoli che eranorimasti estranei al giudizio; f) l’art. 6 del CCNL del 2003 Ambiente non stabiliva alcuna automaticaqualificazione giuridica (in termini di cessione di azienda) circa il fenomeno del passaggio di dipendenti traimprese assegnatarie del servizio pubblico, con il connesso riconoscimento della anzianità pregressa.4. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivicui resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.[OSCURATO:PERSONA]:1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazioneN,u amie rsoe rnegsisi trdoe glel’naerratl.e 31161057 c/2o0.2 31 n. 3 cpc, dell’art. 2112 c.c. in rapporto a Corte di Giustizia CEE del 25.1.2001 e n. 29N8u mdeerlo 2se0z2io0na,l en 2o8n30c/h20é2 6Numero di raccolta generale 24337/2026della sentenza n.11247 del 2016, Cass. n. 8922 del 2019 e a Cass. 12720 del 2017 per violazione degli artt.Data pubblicazione 31/07/2026115, 421 e 437 c.p.c , per avere erroneamente applicato la Corte territoriale principi affermati in tema dicessione di ramo di azienda in presenza di un appalto da parte del cedente al cessionario quando, invece,nel caso in esame, si verteva in ipotesi di trasferimento di manodopera da impresa cessante a impresasubentrante in un appalto di servizi, dove era determinante, per la giurisprudenza euro-unitaria, anche ilsolo trasferimento della parte essenziale, in termini di numero e di competenza dei lavoratori dipendentidell’Impresa cessante alla Impresa subentrante nell’appalto che, nel caso de quo, era di natura pubblica,con la conseguenza ulteriore che era improprio il riferimento, operato nella gravata pronuncia, all’art. 29 co.3 D.lgs. n. 276/2003 che riguardava la fattispecie dell’appalto privato.3. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.6 del CCNL dicategoria in relazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 20192/2011, alla sentenza della Corte diGiustizia N. 298/2020 ed a Cass. del 2017 già richiamata e dell’art. 115 c.p.c., 421 e 437 c.p.c. in relazionealla sentenza della Corte di cassazione n. 20192/2011;4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la violazionedell’art. 29 III comma del d.lgs n. 276/2003 in relazione a sentenze di Cassazione 11247/2016 e n.8922/2019 in relazione all’art. 2112 ultimo comma c.c.;5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. in relazione alrichiamo dell’Accordo sindacale del 14 gennaio 2013 soltanto al fine di documentare l’avvenuto trasferimentodi tutta la manodopera;6. Con il quinto motivo, si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degliartt. 1362 e 1363 cc, in relazione all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché la Corte distrettuale,erroneamente interpretando il suddetto accordo, non aveva ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA] subentranteaveva assunto l’impegno (e non una mera disponibilità o una opzione) ad assumere tutti i lavoratori exSE.[OSCURATO:SOCIETA] con passaggio diretto ed immediato, come previsto dall’art. 6 del CCNL del 2003, e che ilcontributo economico assunto dal Comune riguardava una obbligazione di quest’ultimo e non incideva sulsuddetto obbligo gravante sulla società.7. Con il sesto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 112cpc, per avere la Corte di appello erroneamente rilevato di ufficio la circostanza secondo cui l’impegno di cuiall’Accordo del gennaio 2013 fosse stato sottoposto a condizione sospensiva.8. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3cpc, dell’art. 1359 cc, in relazione all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere ritenuto la Corteterritoriale avverata la condizione, ex art. 1359 c.c., non avendo la società mai provato di avere richiesto ilcontributo al Comune di Gallipoli per assumere il dipendente e perché la condizione era collegata alla volontàdi un terzo e della stessa società firmataria dell’Accordo.9. Con l’ottavo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc, in relazione allafalsa applicazione dell’art. 111 cpc, relativamente all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avereNumero registro generale 11157/2023erroneamente ritenuto la Corte distrettuale che la sentenza dichiarativa della nullità del teNrumeinroe s,e zriiognualae r2d83a0n/2t0e2 6il ricorrente, non fosse opponibile al Comune di Gallipoli e alla società pur avendoN uqmueeros dti’ uralctciomltaa g, enneerla lseu 2d43d3e7/t2t0o2 6Data pubblicazione 31/07/2026Accordo, assunto l’impegno ad eseguire le sentenze dichiarative di nullità del termine e ad assumere ilavoratori dichiarati vincitori.10. Con il nono motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3cpc, dell’art. 6 del CCNL del 2003, rinnovo dell’art. 4 del CCNL 1995, per avere erroneamente la Corte diappello affermato che l’applicazione dell’art. 6 del CCNL del 2003 non comportava cessione del ramodi azienda, con il diritto dei lavoratori ad essere assunti, quando invece, nel caso de quo, si verteva nelladifferente ipotesi di trasferimento di manodopera da impresa cessante e impresa subentrante in appalto diopere o servizi, con la domanda del lavoratore finalizzata non alla ricostituzione del rapporto di lavoro perpresunta cessione negoziale di azienda ma: a) per estensione dell’art. 2112 cc, in successione di azienda,alla fattispecie di trasferimento di manodopera da Impresa cessante a Impresa subentrante in appalto diopera e servizi; b) per esecuzione di obbligo di assumere in virtù dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c)per applicazione dell’art. 6 del CCNL del 2003 prevedente il diritto alla assunzione con le tutele normativeed economiche precedenti.11. In via preliminare, va rilevato che in data precedente all'udienza, il difensore del lavoratore hadepositato nota di accompagnamento a verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove risulta chele parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, con specificadichiarazione del ricorrente di dare mandato al proprio difensore di provvedere al deposito del verbale diconciliazione e di apposita nota contenente la esplicita indicazione di volontà di rinunciare al ricorso,all’azione alla domanda, a seguito della reciproca rinunzia a ogni pretesa o azione, con compensazione dellespese per intervenuta transazione.12. La Corte, preso atto dell’istanza depositata e della documentazione attestante l’avvenutacomposizione della lite con rinuncia reciproca ad ogni pretesa, dichiara cessata la materia del contenderecon compensazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.Così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 11157/2023Numero sezionale 2830/2026Numero di raccolta generale 24337/2026Data pubblicazione 31/07/2026
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