CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 24152/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bisignano avverso la sentenza del 16/06/2022 del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili ed i rigetto del ricorso nel resto. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Franco BISIGNANO, a mezzo del suo difensore, proporle ricorso avverso la sentenza con cui, in data 16/02/2022, il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Cosenza ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 80,00 in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen. e condannato l'imputato al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile Umberto SAFFIOTI. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 78, 79, 80 e 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile e della sentenza nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Secondo la difesa, il giudice di merito ha erroneamente ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa Umberto SAFFIOTI, senza tenere conto dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la costituzione non è consentita in occasione dell'udienza fissata esclusivamente per l'applicazione concordata della pena conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna. Il giudice di merito ha fondato la propria decisione sul fatto che la persona offesa non è stata messa a conoscenza formale dell'avvenuto accordo raggiunto tra il Pubblico Ministero e l'imputato e, che di conseguenza, non «risulta con certezza che «fosse stata posta in condizione di rendersi conto dell'impossibilità di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni richiesti» (pag. 3 della sentenza impugnata), circostanza che, oltre ad essere del tutto ininfluente non prevedendo il codice di rito alcun onere per le parti di comunicare alla persona offesa l'intervenuto accordo ex art. 444 cod. proc. pen., è confutata dal tenore stesso dell'atto di costituzione di parte civile che dimostra la piena consapevolezza del SAFFIOTI, in data anteriore al deposito in cancelleria dell'atto di costituzione, della finalità dell'udienza fissata per la definizione del giudizio mediante applicazione concordata della pena. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del quantum delle spese sostenute dalla parte civile. La motivazione sarebbe carente avendo il giudice fatto esclusivo riferimento ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 senza alcuna argomentazione in ordine al criterio utilizzato per valutare la congruità della somma liquidata. 4. In data 15 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con quale ha insistito nei motivi di ricorso. 5. In data 15 marzo 2023 il difensore della parte civile ha depositato comparsa conclusionale con quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Premesso che è ammissibile l'impugnazione proposta ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 606 codice di rito, vertendo su un tema estraneo all'accordo delle parti e, come tale, non soggetto ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Rv. 276900 - 01), Le Sezioni Unite hanno affermato che„ nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto; in motivazione le Sezioni Unite hanno altresì precisato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di ratio, anche in relazione all'udienza fissata per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale (vedi Sez. U., n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356-01). Tale orientamento è stato ripetutamente confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017, B., Rv. 273156 - 01; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019) e giustificato con la ratio per la quale, essendo la persona danneggiata a conoscenza del fatto che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto l'accordo tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile, sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Del resto, in tale udienza la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale (difensore dell'imputato e pubblico ministero) è meramente eventuale (art. 447 c.p.p., comma 2), diversamente, appunto, da quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 420 c.p.p., comma 1), sicché ammettendo in via di mera ipotesi la possibilità del danneggiato di costituirsi parte civile direttamente in udienza, la sua domanda potrebbe non essere nemmeno conoscibile dall'imputato, e cioè dal soggetto nei cui confronti essa unicamente si rivolge. Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese è, pertanto, collegato in modo espresso all'anteriorità della sua costituzione rispetto all'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.1.2. Nel caso di specie l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il Pubblico Ministero e l'imputato avevano raggiunto l'accordo in data 8 aprile 2022, e, quindi, in data anteriore al deposito della costituzione di parte civile avvenuta in data 24 maggio 2022. A ciò va aggiunto che, in data 23 aprile 2022, il giudice per le indagini preliminari ha fissato udienza ex art. 447 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, l'udienza era geneticamente destinata al solo giudizio sul patteggiamento, circostanza che non poteva ingenerare nella persona offesa alcun dubbio sull'impossibilità di eventuali esiti risarciton. Il SAFFIOTI, avendo avuto preventivamente la possibilità di accedere agli atti, ben avrebbero potuto avvedersi dell'intervenuto accordo tra le parti, e dunque dell'assoluta infruttuosità della propria costituzione di parte civile. 1.3. Da quanto sopra consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nel punto relativo alla condanna dell'imputato al rimborso delle spese in favore delle parti civili. 2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo e dal conseguente annullamento senza rinvio con conseguente revoca delle statuizioni civili P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che r