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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29464/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 8076/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. (furto con strappo); Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è aspecifico in quanto non tiene conto che la pena è stata determinata partendo dal minimo edittale e che la Corte di appello ha giustificato la riduzione della pena al di sotto del terzo consentito dalla legge per le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta tenuta in occasione dell'arresto e dell'assenza di segnali di resipiscenza; tale motivazione si sottrae alle critiche del ricorrente dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha chiarito le ragioni, legate al valore della collana ed alle conseguenze fisiche dell'aggressione, per cui il danno non può considerarsi particolarmente lieve.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 8076/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. (furto con strappo); Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è aspecifico in quanto non tiene conto che la pena è stata determinata partendo dal minimo edittale e che la Corte di appello ha giustificato la riduzione della pena al di sotto del terzo consentito dalla legge per le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta tenuta in occasione dell'arresto e dell'assenza di segnali di resipiscenza; tale motivazione si sottrae alle critiche del ricorrente dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha chiarito le ragioni, legate al valore della collana ed alle conseguenze fisiche dell'aggressione, per cui il danno non può considerarsi particolarmente lieve. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 29464/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris