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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1968

Cassazione n. 30132/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica doglianza articolata dall'imputato attiene alla maturazione, alla data, il 19 marzo 2024, della sentenza di appello, del termine prescrizionale massimo quinquennale in relazione alla contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; che la censura è manifestamente infondata, atteso che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso, in primo luogo, dal 9 marzo all'il maggio 2020, in forza della normativa introdotto con riferimento all'emergenza pandemica, sicché il termine quinquennale, calcolato a partire dall'i giugno 2018, data di commissione del reato de quo agitur, non era ancora decorso al 23 giugno 2023, giorno di emissione della sentenza di primo grado; che il decorso della prescrizione (il cui termine sarebbe spirato il 3 agosto 2023) è stato ulteriormente sospeso tra 1'8 luglio 2023 ed il 19 marzo 2024, giorno di emissione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (in questo senso, cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti); che l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, dell'unico motivo di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato maturata, come nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica doglianza articolata dall'imputato attiene alla maturazione, alla data, il 19 marzo 2024, della sentenza di appello, del termine prescrizionale massimo quinquennale in relazione alla contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; che la censura è manifestamente infondata, atteso che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso, in primo luogo, dal 9 marzo all'il maggio 2020, in forza della normativa introdotto con riferimento all'emergenza pandemica, sicché il termine quinquennale, calcolato a partire dall'i giugno 2018, data di commissione del reato de quo agitur, non era ancora decorso al 23 giugno 2023, giorno di emissione della sentenza di primo grado; che il decorso della prescrizione (il cui termine sarebbe spirato il 3 agosto 2023) è stato ulteriormente sospeso tra 1'8 luglio 2023 ed il 19 marzo 2024, giorno di emissione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (in questo senso, cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti); che l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, dell'unico motivo di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato maturata, come nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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