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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02375/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAderto—dv~e-part4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 10 febbraio 2021 la Corte d'appello di Genova, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599- bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale genovese il 20 febbraio 2020 in relazione a delitti p. e p. dagli articoli 186 e 187 c.d.strada.

Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena e al calcolo a titolo di aumento per la continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito.

Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] -ste nsore [OSCURATO:PERSONA] ente ^- —72-1 (Frances .

Ciampi) Li k s IN (GiuseP 1 P:vich) 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAderto—dv~e-part4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 10 febbraio 2021 la Corte d'appello di Genova, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599- bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale genovese il 20 febbraio 2020 in relazione a delitti p. e p. dagli articoli 186 e 187 c.d.strada. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena e al calcolo a titolo di aumento per la continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito. Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] -ste nsore [OSCURATO:PERSONA] ente ^- —72-1 (Frances . Ciampi) Li k s IN (GiuseP 1 P:vich) 2
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