CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04657/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 55 comma 9,d. Igs. n. 231 del 2007 (ora art. 49,3 ter cod. pen. - capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere pi-oposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18