CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 37660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7544/2022 nel giudizio vedente tra D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato - Con troricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1.12.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021 in una controversia in materia di sanzioni amministrative; che al ricorso resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Trieste mentre il Comune di Trieste è rimasto intimato; che il relatore ha proposto l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 comma 1 cpc per mancato deposito nei termini; che dalla certificazione della [OSCURATO:PERSONA] rilasciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta il mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 cpc del ricorso notificato il 13.12.2021; ritenuto che in caso di pronuncia di improcedibilità consegue, oltre alla condanna alle spese, il raddoppio del contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115); rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 33270/2022 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Sezione Tributaria di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all'applicazione - al caso in cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile e non è avvenuta l'iscrizione a ruolo del ricorso ad opera del ricorrente - del disposto di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a nonna dello stesso art. 13, comma 1-bis; che pertanto si rende necessario attendere la pronuncia delle Sezioni Unite; P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. n. 33270/2022 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Così d