CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a PALERMO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre e quattro della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla quantificazione della pena non è consentito, non essendo stato dedotto con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichia P.Q.MDEPOS A 2026 ínas