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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30319/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando tuttavia le spese del relativo giudizio, sulla base della particolarità della questione e della mancata costituzione del Ministero opposto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Si è invece costituito il Ministero dell’Interno, ai soli fini della partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando tuttavia le spese del relativo giudizio, sulla base della particolarità della questione e della mancata costituzione del Ministero opposto.

La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta lacompensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492).

Né il generico riferimento alla “particolarità della questione”, né tanto meno il fatto che il Ministero opposto non si fosse costituito nel giudizio di opposizione costituiscono giuste cause idonee a sostenere la decisione di compensare, in tutto o in parte, le relative spese”. [OSCURATO:PERSONA], condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizione.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando tuttavia le spese del relativo giudizio, sulla base della particolarità della questione e della mancata costituzione del Ministero opposto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Si è invece costituito il Ministero dell’Interno, ai soli fini della partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando tuttavia le spese del relativo giudizio, sulla base della particolarità della questione e della mancata costituzione del Ministero opposto. La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta lacompensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Né il generico riferimento alla “particolarità della questione”, né tanto meno il fatto che il Ministero opposto non si fosse costituito nel giudizio di opposizione costituiscono giuste cause idonee a sostenere la decisione di compensare, in tutto o in parte, le relative spese”. [OSCURATO:PERSONA], condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizione. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 30319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris