CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 30998/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Modena ha irrogato all'imputato la condanna, in relazione all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, alla pena di euro cinquemila di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. F. Chiarini (nullità della sentenza perché l'imputato, detenuto per altra causa, non è stato tradotto all'udienza come comunicato dal difensore, né risulta rinunciante, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.) è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto smentito dall'esame degli atti processuali trasmessi, dai quali risulta che lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, ritualmente citato, non era noto all'autorità giudiziaria procedente. Rilevato, infatti, che l'esame degli atti trasmessi, consentito a questa Corte per la qualità dell'eccezione proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha dato modo di verificare che, alla prima udienza del 18 aprile 2024, l'imputato risulta assente e assistito dal difensore di fiducia, il quale ha consentito all'acquisizione degli atti, con rinvio del processo 24 settembre 2024 per audizione di un teste ammesso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., senza alcuna eccezione sullo status detentionis dell'imputato, ritualmente citato per quell'udienza; né il ricorso è specifico circa l'indicazione delle circostanze in cui detto stato sarebbe stato comunicato all'Autorità giudiziaria procedente e circa il contenuto dell'eccezione formulata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerato il motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il r