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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 16633/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si dolgono dell'erronea valutazione delle prove assunte in dibattimento e del mancato riconoscimento della legittima difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché trasmessa tardivamente il 4 aprile 2024 e la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile quando, nel rito di cui agli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen., è contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si dolgono dell'erronea valutazione delle prove assunte in dibattimento e del mancato riconoscimento della legittima difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché trasmessa tardivamente il 4 aprile 2024 e la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile quando, nel rito di cui agli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen., è contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16633/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris