CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 28163/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO- intimati-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 14483/2024, inproc. n.r.g. 7672/2022 depositata il 03/10/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 23366/2024Numero sezionale 3385/2025Numero di raccolta generale 28163/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/D1at0a p/u2bb0li2ca5zio ne 23/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].N.S. impugnava avanti al Tribunale di Bologna ilprovvedimento notificatogli il 16.2.2022, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Bologna aveva rigettato la sua istanza volta alrinnovo del permesso di soggiorno originariamente rilasciato percasi speciali.In particolare, il ricorrente chiedeva di annullare il provvedimentoimpugnato e di accertare e dichiarare il suo diritto al rinnovo delpermesso di soggiorno. Il Ministero dell’Interno si era ritualmentecostituito in giudizio, chiedendo di respingere la domanda e diconfermare il provvedimento impugnato.Con decreto nr 14483/2024 il Tribunale dichiarava inammissibile ilricorso per tardività.Osservava al riguardo che il provvedimento del Questore era statonotificato il 16.2.2022 mentre il ricorso era stato depositato il27.6.2024, dunque oltre il termine perentorio di 30 giorni indicatodall’art. 19 ter del d. lgs. n. 150/2011.Rilevava che il sistema processuale del nostro ordinamento si fondasu un regime di preclusioni, in base al quale determinate attivitànon possono più essere espletate dopo il termine perentorio fissatodalla legge. I termini perentori, infatti, impediscono il compimentodell’attività dopo la loro scadenza, salva la possibilità di richiederela rimessione in termini, nel caso in cui il superamento dei terminidipenda da causa non imputabile alla parte che avrebbe dovutorispettarli. Dal ricorso si evince che il richiedente (il quale non haformulato istanza di rimessione in termini) in data 18.3.2022 avevaproposto avverso il provvedimento impugnato ricorso gerarchico al2 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 23366/2024Numero sezionale 3385/2025Numero di raccolta generale 28163/2025Prefetto di Bologna e che, decorsi inutilmente i 90 Dgatag p.u bbpliceazrio ne 23/10/2025l’emanazione del provvedimento Prefettizio, aveva depositato ilricorso dinanzi all’intestato Tribunale.Ebbene, nel caso di specie si evinceva quindi che si versa al di fuoridelle ipotesi di cui all’art. 153 c.p.c.: invero, come indicato anchenel provvedimento impugnato, i due mezzi di impugnazionepossono essere entrambi esperiti, purché’ il ricorso giurisdizionalesia però depositato entro il termine perentorio di trenta giornistabilito dal citato art. 19 ter d. lgs. 150/2011.A fronte dell’imputabilità alla parte dell’omesso tempestivo depositopresso l’autorità giudiziaria, il Tribunale riteneva di non poteraccogliere la richiesta di rimessione in termini con la conseguenzache il ricorso, proposto tardivamente, doveva essere dichiaratoinammissibile.Evidenziava che “La tardività dell'impugnazione può essere rilevatad'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché ildivieto di porre a fondamento della decisione una questione nonsottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica allequestioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domandaprevisti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e gradodel processo, senza che tale esito processuale integri unaviolazione dell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazionedata dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio nonvenga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, conuna minima diligenza avrebbe potuto e dovuto attendersi oprefigurarsi.Avverso tale provvedimento N.S. ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo cui non ha resistito ilMinistero degli Interni.3 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 23366/2024Numero sezionale 3385/2025Numero di raccolta generale 28163/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 23/10/2025Considerato che:Con il primo motivo si denuncia la violazione del combinatodisposto di cui agli artt. 1, 5 e 6 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 24 novembre 1971, n. 1199, 19 ter d. lgs. 150/2011,24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c per avere il Tribunaleritenuto che la data per la proposizione del ricorso all’AutoritàGiudiziaria, disciplinata dall’art. 19 ter d. lgs. 150/2011, decorradalla notifica del provvedimento di diniego da parte dell’AutoritàQuestorile e non dalla data di formazione del silenzio rigettodell’Amministrazione competente a cui era stato proposto ricorsogerarchico.Si sostiene che qualora l’autorità investita dal ricorso gerarchiconon lo decida, decorsi novanta giorni dalla proposizione del ricorsosenza che nulla sia accaduto, si ritiene formato il silenzio-rigetto, inesito al quale si consente al ricorrente che aveva proposto ricorsoin via gerarchica di riproporre l’impugnazione del medesimoprovvedimento già contestato in sede gerarchica avanti all'autoritàgiurisdizionale competente (art. 6 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 24 novembre 1971, n. 1199).Il silenzio sul ricorso gerarchico non è considerato, unprovvedimento impugnabile, ma, semplicemente, un elemento checonsente al ricorrente di rivolgersi al giudice competente.Si osserva che nel caso in esame il ricorrente proponeva nei terminidi legge (30 gg) ricorso gerarchico mezzo posta raccomandata, indata 18 marzo 2022 (All.to n. A3), avverso il provvedimentoquestorile notificatogli il 16 febbraio 2022, con il quale venivadecretato il rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno 8 (All.to n.A2). Nel silenzio dell’investita amministrazione gerarchica4 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 23366/2024Numero sezionale 3385/2025Numero di raccolta generale 28163/2025superiore, individuata nel Prefetto di Bologna, si formavaD,a tae pxu bbalicratz.io ne 23/10/2025art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre1971, n. 1199, il silenzio – rigetto, a far data 16 giugno 2022 esolo da quella data iniziavano a decorrere i termini per proporrericorso giurisdizionale.Il ricorso è fondato.L'art. 6 D.P.R. 1199/1971, prevede che ". Decorso il termine dinovanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza chel'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intenderespinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato èesperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quellostraordinario al Presidente della Repubblica".L’inutile decorso del termine di novanta giorni per la decisione sulricorso gerarchico, assegnato all'Amministrazione dall'art. 6 delD.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) consente l’impugnazione delmedesimo provvedimento già contestato in sede gerarchica avantiall'autorità giurisdizionale competente che nella specie vaidentificata nel tribunale sede della sezione specializzata in materiadi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione deicittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità cheha adottato il provvedimento impugnato e non all’Autoritàgiurisdizionale amministrativa.La disciplina dettata per i procedimenti in materia di diniego o direvoca dei permessi di soggiorno temporanei, nei casi di protezionespeciale attribuiti, ex lege (art. 19 ter d. lgs. 150/2011) va poicoordinata con la disciplina di cui agli artt. 1, 5 e 6 del Decreto delPresidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, perquanto concerne il decorso del termine per adire l’Autoritàgiurisdizionale competente.5 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 23366/2024Numero sezionale 3385/2025Numero di raccolta generale 28163/2025Ne consegue che i termini di 30 giorni previsti dall’art. 19 tDearta dpu.b blglicsaz.io ne 23/10/2025150/2011 decorrono dalla formazione del silenzio rigetto.Termine questo rispettato giacchè il ricorso gerarchico mezzo postaraccomandata, risulta proposto in data 18 marzo 2022 (All.to n.A3), avverso il provvedimento questorile notificatogli il 16 febbraio2022, con il quale veniva decretato il rifiuto al rinnovo delpermesso di soggiorno 8 (All.to n. A2).L’assenza di un provvedimento da parte dell’amministrazionegerarchica superiore, individuata nel Prefetto di Bologna, hacomportato la formazione del silenzio rifiuto ex art. art. 6 delDecreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, a far data 16 giugno 2022, periodo dal quale iniziavapertanto a decorrere il termine per la proposizione del ricorso exart. 19 ter d . lgs. 150/2011.La proposizione in data 27 giugno 2022 (All.to n. A)dell’impugnativa è pertanto avvenuta entro i termini di 30 gg dallaformazione del silenzio rigetto.La decisione va cassata e rinviata al Tribunale di Bologna in diversacomposizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato erinvia al Tribunale di Bologna in composizione diversa anche per laliquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 8.10.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])6 di 6