CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di revisione, presentata nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA], della sentenza emessa in data 11.10.2011 dal Tribunale di Genova, confermata in data 26.6.2012 dalla Corte di appello di Genova, divenuta definitiva il 9.11.2012, con la quale il predetto è stato condannato per rapine ed altri reati contro il patrimonio. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore del condannato che deduce i motivi di seguito indicati: 2.1. Con il primo motivo vizio censura il vizio cumulativo della motivazione della sentenza nella parte in cui esclude l'idoneità delle nuove prove, unitamente a quelle già valutate, a dimostrare che il ricorrente deve essere prosciolto a norma dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen. In particolare: - Quanto alla rapina di Masone del 15.1.2009, a fronte dello scarno dato della ríconducíbilità al Noci del "Caddy" giallo, non pare avere valenza neutra che all'interno di questo (abbandonato in fretta e furia da una persona scappata via dopo una rapina) non c'erano impronte digitali del Noci, ma solo l'impronta di un altro soggetto su una bottiglietta d'acqua. Tanto più a fronte della flebile connessione del Noci con la "Mitsubishi" - la cui targa era risultata (solo parzialmente) sovrapponibile a quella del "Caddy" - dove, tra c:entinaia di oggetti, ne erano rinvenuti due riconducibili per profilo genetico al Noci. Come pure non pare di rilievo neutro che - come è risultato dal certificato dei carichi pendenti estratto a Mantova - dopo dieci anni Noci non è mai stato sottoposto a processo per rapine a Castiglione delle Stiviere (dove era stato visto un rapinatore travestito con il "Caddy", risultato rubato, a seguito di una tentata rapina). Infine, risulta rilevante che non si è a conoscenza della tagllia delle scarpe "[OSCURATO:PERSONA]", la cui scatola fu rinvenuta nella abitazione del Noci, essendo quelle rinvenute nella Mitsubíshí prive di rilievi genetici. - Quanto alla rapina di Busalla assume significato dirimente - rispetto al rilievo dato dai giudici di merito alla parrucca gialla - la smentita proveniente dalla relazione del R.I.S. secondo la quale le formazioni pilifere rinvenute sulla Mitsubishi potevano essere anche altro rispetto a detta parrucca. Tanto più che il rinvenimento di un'annotazione di polizia giudiziaria - secondo la quale il rapinatore poco prima di entrare in banca era al telefono - contrasta con il rilievo secondo il quale dai tabulati telefonici dell'utenza pacificamente in uso all'epoca al Noci la cella del luogo della rapina non appare tra quelle attaccate. - Quanto alla rapina di Arenzano, fondata sul giudizio di somiglianza fra alcuni capi rinvenuti sulla "Mitsubishi" e quelli inquadrati dalle telecamere di vídeosorveglianza della banca, la difesa aveva rilevato che la mancanza di certa attribuibilítà delle scarpe "[OSCURATO:PERSONA] al Noci (v. rapina di Masone) non dava consistenza alla predetta valutazione. - Quanto alla tentata rapina di [OSCURATO:PERSONA] - attribuita al Noci sulla base della riconducibilità al medesimo della Mitsubishi con la quale il rapinatore era stato visto scappare, della parrucca bionda e della somiglianza fra i capi sequestrati sulla "Mitsubishi" dopo mesi dal furto e capi usati durante la rapina - la Corte non ha dato, inspiegabilmente, alcun peso ai "nuovi" accertamenti dattiloscopici del 8.11.2010 del R.I.S. di Parma su taluni oggetti in uso al rapinatore e abbandonati, che escludono riferimenti al Noci. 2.2. Con il secondo motivo si censura il vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della inconciliabilità fra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna del Tribunale di Genova e quelli stabiliti a fondamento della sentenza assolutoria emessa il 2 maggio 20'13 dal Tribunale di Pavia, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2013, con riferimento alla rapina di Mpneglia. Con tale seconda sentenza il Noci è stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in data 27.4.2009 - che è la stessa data della rapina - presso il casello autostradale di Binasco allorquando, a bordo di un'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]", abbatteva le barriere di protezione ivi posizionate della società autostrade, al fine di sottrarsi al tentativo di identificazione degli operanti. Tanto in considerazione della assoluta debolezza della testimonianza dell'ufficiale di p.g. che in tale occasione l'avrebbe riconosciuto. Deve essere censurato il giudizio di irrilevanza espresso dalla sentenza impugnata di tale decisione assolutoria sul mero rilievo che si tratta di due diversi fatti storici. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto teso ad una rivalutazione probatoria sia delle ragioni poste a base della sentenza di condanna che di quelle poste a base della sentenza impugnata che si presenta scevra da vizi logici e / giuridici e rispetto alle quali il ricorso si limita a riproporre le ragioni della istanza di revisione alle quali la Corte ha dato incensurabile risposta. In via generale, la Corte di merito ha rilevato che le prove introdotte dalla difesa - un "DVD"conservato nel fascicolo del pubblico ministero contenente tutte le annotazioni di polizia giudiziaria e tutte le relazioni di indagini tecniche svolte nell'ambito dell'operazione denominata "Transformer" indicate dalle lettere da a) a k) (v. pg. 6 della sentenza) - e che si assumono nuove sotto il profilo della mancata valutazione delle stesse in sede dibattimentale, non sono idonee a scardinare il giudicato, in quanto di valenza neutra rispetto agli elementi probatori e al percorso logico seguito dai giudici di merito. In particolare, secondo la Corte di merito, non può assegnarsi valenza né favorevole né sfavorevole all'assenza di impronte papillari del Noci e alla presenza di impronta di un terzo sulla bottiglietta rinvenuta sul "Caddy" sub a) per le ragioni ampiamente esposte in sentenza; né l'assenza di fibre sintetiche univocamente riconducibili ad una parrucca sulle vetture "[OSCURATO:PERSONA]" in uso al Noci e "[OSCURATO:PERSONA]" in uso al rapinatore sub c); come pure i rilievi sugli occhiali da sole sub d) e gli accertamenti dattíloscopici sub e), gli esiti sugli accertamenti telefonici sulla utenza del Noci nonché gli altri elementi indicati sub g), h), i) ed l) e gli accertamenti sulla targa installata sul "Caddy" usato nella rapina di Busalla sub j). Così, dopo aver richiamato il compendio posto a base della condanna in relazione ai vari episodi, la Corte giustifica analiticamente la inidoneità delle allegazioni difensive ad incidere sulla loro persuasività e congruenza. - Quanto alla rapina di Busalla (v. pg, 10) - in costanza del molteplice compendio a carico - la Corte esclude rilevanza al mancato attacco del cellulare in uso al Noci al momento del suo arresto della cella del luogo della rapina nel giorno della stessa, non essendo noto quale fosse il cellulare in uso al rapinatore al momento della stessa rapina. Avverso la motivazione - che considera il dato dell'utilizzo da parte del rapinatore di una parrucca bionda simile a quella utilizzata dal rapinatore di Moneglia e di [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente oppone genericamente la diversa valutazione probatoria in ordine alle conclusioni tecniche del R.I.S. attribuendo valenza escludente ad esse anziché a ciuelle, non illogiche, / di compatibilità, anche se non di univocità della appartenenza ad una parrucca delle fibre sintetiche rinvenute nelle autovetture. - Quanto alla tentata rapina di [OSCURATO:PERSONA], la Corte - dopo aver escluso rilievo agli accertamenti dattíloscopici sub e) - esclude, altresì, decisivo rilievo agli accertamenti tecnici sulle fibre, in quanto il complesso degli indizi indicati non può essere scardinato da accertamenti che "non hanno affatto escluso che si trattasse di fibre di una parrucca, ma semplicemente non ne hanno univocamente assodata tale appartenenza" (v. pg. 11). Conclusioni che il ricorrente censura - del tutto infondatamente - per la assenza di valutazione a riguardo degli accertamenti dattiloscopici del 8.11.2010 (recte 8.11.2009). - Quanto alla rapina di Masone, si esclude rilievo alla bottiglietta di acqua (v. pg. 9) e alla mancata individuazione della taglia delle scarpe di cui alla scatola rinvenuta a casa del condannato (essendone certe solo la marca ed il modello, essendone abrasa la taglia) in costanza del più ampio complesso indiziario (v. pg. 12). Alla motivazione il ricorrente oppone - da un lato - una irricevibile rivalutazione del dato indiziario proveniente dalla riconducibilità a sé stesso del "Caddy" adoperato per la rapina, come pure del "[OSCURATO:PERSONA]"; dall'altro, un generico rilievo del suo mancato coinvolgimento in procedimenti per analoghe rapine in Castiglione delle Stiviere, ribadendo una inaccessibile rivalutazione negativa del dato proveniente dal rinvenimento della scatola di scarpe "[OSCURATO:PERSONA]" presso di sè. - Quanto alla rapina di Arenzano, la sentenza censura la mera rivisitazione della valutazione probatoria in ordine al giudizio di somiglianza dei capi (v. pg. 12 e sg.), alla quale la difesa oppone genericamente la inaccessibile negativa valenza in fatto del rinvenimento della scatola di scarpe [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto - da un lato - generico e - dall'altro - versato in fatto. Quanto alla rapina di Moneglia la Corte (v. pg. 13): - ha ineccepibilmente rilevato il diverso compendio probatorio a base delle due decisioni: in quella oggetto di impugnazione risulta anche una intercettazione in cui il Noci fa esplicito riferimento allo sfondamento della barriera autostradale a seguito della rapina; - ha correttamente escluso l'ammissibilità della rivisitazione del percorso logico sul giudizio di somiglianza dei capi come pure della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] sulle immagini della vídeosorveglianza della banca; - ha escluso rilievo alla sentenza assolutoria correttamente affermando trattarsi di una diversa valutazione dell'apparato probatorio di un teste formatosi autonomamente in ciascuno dei due processi e perciò suscettibile di diverso apprezzamento, apporto che in un caso è stato ritenuto insufficiente a fondare la prova, mentre nell'altro è stato ritenuto sufficiente ed idoneo a fondare la prova dell'identità dell'autore difatti storici diversi e distinti.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor