CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato av,yfo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 02/10/2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Siracusa ha applicato agli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che i ricorrenti, con distinti ricorsi, deducono: violazione di legge in relazione all'art. 69, comma 3, cod.pen. (Parisi) e omessa motivazione con riguardo all'individuazione del reato più grave (Vaccarella, Buscemi e Gennaro). Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; nella specie, le censure non involgono profili di illegalità della pena. Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01) e che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez U, n. 877 del 14/07/2022, dep.12/01/2023, Rv.283886), ipotesi che qui non ricorrono; inoltre, quanto alla omessa individuazione del reato più grave, va evidenziato che essa non ha rilievo ai fini della determinazione della pena, essendo stata correttamente indicata la pena base e l'aumento a titolo di continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01) e che nella fattispecie si verte in ipotesi di più violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, quindi, reati tutti di pari gravità, tanto che non si rendeva, pertanto, necessaria alcuna specificazione in ordine al reato più grave (cfr Sez.4, n.6853 del 27/01/2009, Rv.242867, in motivazione). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.N. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa de