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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 01917/2023

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Ce3 j5 i ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9838/2017 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Palermo, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata E! difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo (presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliato (ir7dirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), E:! comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 18 ottobre 2016 n. 3616/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 12 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S. r./." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 18 ottobre 2016 n. 3616/12/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2009, con riferimento ad un albergo sito in Palermo, ha accolto l'appello proposto in via principale dal Comune di Palermo ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 24 ottobre 2012 n. 473/04/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure (nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente) sul presupposto che le delibere tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della [OSCURATO:PERSONA] e che l'annullamento della delibera tariffaria per l'anno 2006 da parte del giudice amministrativo non avesse alcuna rilevanza sulle delibere tariffarie per gli anni successivi.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Il Comune di Palermo si è costituito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2023 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, con riferimento agli artt. 13 della Legge della Regione Sicilia 26 agosto 1992 n. 7, in combinato disposto con l'art. 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (recepita dalla Legge della Regione Sicilia 11 dicembre 1991 n. 48), 49 dello Statuto del Comune di Palermo, 65 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 14 del Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell'annullamento della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo il 31 maggio 2006 n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all'anno 2006) con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009 n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all'anno 2009, stante l'autonomia delle obbligazioni tributarie per le singole annate.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il Comune possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente, il collegio rileva che occorre verificare l'esito della domanda di definizione agevolata con riferimento alla impugnata cartella di pagamento.

Pertanto, si deve rinviare la causa a nuovo ruolo (con fissazione dell'adunanza camerale oltre la scadenza 30 novembre 2023), mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti P.T.M.

1. rinvia la causa a nuovo ruolo;

2. manda alla Cancelleria per i conseguent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ce3 j5 i ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9838/2017 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Palermo, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata E! difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo (presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliato (ir7dirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), E:! comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 18 ottobre 2016 n. 3616/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 12 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S. r./." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 18 ottobre 2016 n. 3616/12/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2009, con riferimento ad un albergo sito in Palermo, ha accolto l'appello proposto in via principale dal Comune di Palermo ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 24 ottobre 2012 n. 473/04/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure (nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente) sul presupposto che le delibere tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della [OSCURATO:PERSONA] e che l'annullamento della delibera tariffaria per l'anno 2006 da parte del giudice amministrativo non avesse alcuna rilevanza sulle delibere tariffarie per gli anni successivi. Il ricorso è affidato a due motivi. Il Comune di Palermo si è costituito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2023 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, con riferimento agli artt. 13 della Legge della Regione Sicilia 26 agosto 1992 n. 7, in combinato disposto con l'art. 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (recepita dalla Legge della Regione Sicilia 11 dicembre 1991 n. 48), 49 dello Statuto del Comune di Palermo, 65 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 14 del Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell'annullamento della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo il 31 maggio 2006 n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all'anno 2006) con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009 n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all'anno 2009, stante l'autonomia delle obbligazioni tributarie per le singole annate.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il Comune possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente, il collegio rileva che occorre verificare l'esito della domanda di definizione agevolata con riferimento alla impugnata cartella di pagamento. Pertanto, si deve rinviare la causa a nuovo ruolo (con fissazione dell'adunanza camerale oltre la scadenza 30 novembre 2023), mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti P.T.M. 1. rinvia la causa a nuovo ruolo; 2. manda alla Cancelleria per i conseguent
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