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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06451/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Z97CX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Guerrabnalal ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità e l'applicazione dei criteri di valutazione della prova - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte della corretta motivazione resa dalla Corte territoriale circa la sussistenza di tutti gli elementi del contestato reato di furto in abitazione e la riconducibilità dei fatti alla persona degli imputati, operando un'idonea valutazione del compendio probatorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Z97CX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Guerrabnalal ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità e l'applicazione dei criteri di valutazione della prova - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte della corretta motivazione resa dalla Corte territoriale circa la sussistenza di tutti gli elementi del contestato reato di furto in abitazione e la riconducibilità dei fatti alla persona degli imputati, operando un'idonea valutazione del compendio probatorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] -
Sentenza Cassazione n. 06451/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris