Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22186/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

zo Giua– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n.5053/4/19, depositata il 16/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] 7 s.r.l., in persona del socio ed examministratore unico [OSCURATO:PERSONA], impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.TK7031501143/2014, con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’annod’imposta 2010, aveva contestato l’illegittima deduzione di costi, per unimporto complessivo di euro 354.082,00 oltre Iva, per acquisti di dirittiNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026televisivi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., documentati da fatture ritenute afferentiad operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguenti maggioriimposte a titolo di Ires, Irap e Iva.In particolare, dal processo verbale di constatazione (di seguito,p.v.c.) del 17/04/2014 era emerso che: a) in relazione ai costi fatturati alfornitore [OSCURATO:SOCIETA]., la società contribuente aveva eseguitopagamenti parziali a mezzo assegni bancari, i cui importi corrispondevanoprevalentemente all’importo della sola Iva esposta in fattura; b) le copiedegli accordi commerciali forniti dalla contribuente non riportavano alcunadata certa ed erano sottoscritte esclusivamente dal concedente; c) ilfornitore aveva emesso fatture quasi esclusivamente nei confronti dellacontribuente; d) il fornitore dall’anno di costituzione 2008 non avevapresentato alcuna dichiarazione fiscale ai fini sia delle imposte dirette chedell’Iva.Il predetto avviso di accertamento veniva impugnato dallamedesima società contribuente anche in persona dell’amministratore digaranzia nominato dal Gip del Tribunale di Roma, che aveva disposto lasostituzione dell’intero organo amministrativo con provvedimento del04/02/2014.In entrambi i ricorsi la società contribuente eccepiva il difetto dimotivazione dell’atto impositivo per omessa allegazione del p.v.c. e peromessa valutazione delle osservazioni avverso quest’ultimo, e deduceva,nel merito, l’infondatezza del rilievo inerente all’inesistenza oggettiva deicosti, affermando che, a fronte di un ammontare complessivo di fatturecontestate pari ad euro 528.000,00 (imponibile + Iva), risultavadimostrato il pagamento di una somma di euro 214.000,00.La CTP, con distinte sentenze, rigettava entrambi i ricorsi conidentica motivazione.2.

La società contribuente, con due distinti appelli, di cui il primoproposto in persona del liquidatore di garanzia ed il secondo in personaNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026del socio ed ex amministratore, impugnava le predette sentenze dinanzialla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale, riuniti i gravami,li accoglieva.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] 7 s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR deciso la controversialimitandosi a rilevare i (presunti) vizi di motivazione e di legittimitàdell’impugnata sentenza, senza procedere al riesame della controversia.In particolare, difetta la valutazione degli elementi presuntivi addottidall’Ufficio in ordine all’inesistenza oggettiva delle operazioni incontestazione.2.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso unasentenza mancante di effettiva motivazione.I giudici d’appello si sono, invero, limitati a richiamare la sentenza dinon luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” emessa nei confrontidell’ex amministratore della società contribuente, ma non hanno spiegatole ragioni per le quali la produzione documentale effettuata dallacontribuente, valutata congiuntamente a quanto emerso in sede penale,avrebbe eliso la valenza indiziaria degli elementi addotti dall’Ufficio.3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 654 c.p.p.e 20 del d.lgs. n. 74/2000, nonché degli artt. 19, comma 1, e 54, comma2, del d.P.R. n. 633/1972, 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973,Numero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026109 t.u.i.r., 115 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., essendosi la CTR limitata a richiamare lasentenza penale di assoluzione, senza esercitare i propri poteri diautonoma valutazione del materiale probatorio acquisito e senzaappurare, in particolare, se gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficiointegrassero una valida prova indiziaria dell’inesistenza delle operazioni.Peraltro, la stessa società contribuente aveva dichiarato, fin dairicorsi introduttivi dei giudizi, di aver provveduto al pagamento della solametà delle fatture contestate, così ammettendo che almeno il 50% deicosti era stato indebitamente dedotto e detratto.4.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stantela connessione tra gli stessi, sono fondati.4.1 La CTR, nell’accogliere gli appelli della società contribuente, hasostenuto che «Gli indizi presuntivi» dedotti dall’Ufficio «sono statipuntigliosamente e documentalmente contrastati dalla ricorrente» e che«Nel processo penale instaurato a carico dell’ex amministratore unico dellaCentro [OSCURATO:SOCIETA]., imputato del delitto p. e p. dall’art. 2 del D.Lgs. 10marzo 2000, n. 74 […], il Giudice per l’Udienza Preliminare ha emessosentenza n. 2181/14 di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.L’assoluzione con formula piena risulta essere passata in giudicato».Inoltre, il GUP «ha concluso che la Kilpin, benché non in regolafiscalmente, fosse una società effettivamente esistente e che l’examministratore di [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con essarapporti commerciali: elementi, questi, ad avviso del Giudice, idonei asuperare la presunzione tributaria su cui si fondava l’imputazione».La CTR ha poi richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondocui, nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzionedal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”,può essere valutata come possibile fonte di prova dal giudice tributario, eha poi concluso che «sulla scorta di tale principio, i primi giudici eranoNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026tenuti a valutare specificamente, ancorché al fine della formazione del loro“libero convincimento”, la sentenza penale assolutoria dell’amministratore[…]».4.2 Da quanto appena riportato emerge che la motivazione adottatadai giudici d’appello è meramente apparente, in quanto la CTR haapoditticamente sostenuto che gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficioper sostenere l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate eranostati “puntigliosamente e documentalmente contrastati dalla ricorrente”,ma non ha minimamente provveduto a precisare quali fossero talielementi presuntivi ed in cosa consistessero le “puntigliose” e“documentate” difese della contribuente, e per quale ragione questeultime fossero prevalenti rispetto agli indizi forniti dall’Ufficio.In un così generico quadro argomentativo, la CTR hasostanzialmente attribuito efficacia vincolante alle conclusioni del GUP nelprocedimento a carico dell’ex legale rappresentante della societàcontribuente.4.3 In proposito, occorre preliminarmente chiarire che non rileva,nel caso di specie, l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, posto che lasentenza di cui si discute nel presente giudizio non è una sentenzaassolutoria resa ad esito di dibattimento, ma una mera sentenza di nonluogo a procedere resa in udienza preliminare.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che l'art. 21-bis cit., introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, che riconosce efficacia digiudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentaleirrevocabile di assoluzione, non trova applicazione, per precisa scelta dellegislatore e per il diverso contenuto probatorio posto alla base delladecisione, nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indaginipreliminari sentenza divenuta definitiva, ancorché recante la formula"perché il fatto non sussiste" (Cass. 16/01/2025, n. 1144).

In sostanza, lasentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai finiNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026dell'art. 21-bis cit., trattandosi di decisione che conclude la fase delleindagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, aisensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli attisenza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto da essererevocabile con ordinanza; ne consegue la manifesta infondatezza dellaquestione d'illegittimità costituzionale in relazione all'inapplicabilità delcitato art. 21-bis alla predetta sentenza, perché questa non è assimilabile,per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che,presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato(Cass. 21/12/2024, n. 33830).Alla luce di tali principi, essendo la sentenza di non luogo aprocedere priva di efficacia vincolante, la CTR, anziché appiattirsi sulcontenuto di tale statuizione, avrebbe dovuto procedere all’autonomavalutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti, detta sentenzacompresa, onde esprimere un motivato giudizio critico sul merito dellecontestazioni mosse nell’avviso di accertamento.I giudici d’appello, inoltre, avrebbero dovuto tener conto dellarilevante circostanza per cui era stata la stessa società contribuente adichiarare, fin dai ricorsi introduttivi dei giudizi, di aver provveduto alpagamento di un importo pari a circa la metà delle fatture contestate, cosìimplicitamente ammettendo di non aver pagato la restante metà dei costiportati in deduzione.4.4 Peraltro, la corte di merito, affermando che «entrambe lesentenze Ctp appellate [erano] viziate per carenza di motivazione eviolazione di legge e pertanto, in accoglimento della specifica censuradell’appellante, meritevoli di riforma», si è limitata ad esprimereesclusivamente un giudizio cassatorio delle sentenze di primo grado,ritenute mancanti di idonea motivazione, ma non ha provveduto ariesaminare la causa nel merito, esprimendo il proprio giudizio in luogo diquello, non condiviso, dei primi giudici.Numero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/20265.

In definitiva, i motivi di ricorso vanno accolti, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizioe provveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo Giua– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n.5053/4/19, depositata il 16/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] 7 s.r.l., in persona del socio ed examministratore unico [OSCURATO:PERSONA], impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.TK7031501143/2014, con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’annod’imposta 2010, aveva contestato l’illegittima deduzione di costi, per unimporto complessivo di euro 354.082,00 oltre Iva, per acquisti di dirittiNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026televisivi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., documentati da fatture ritenute afferentiad operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguenti maggioriimposte a titolo di Ires, Irap e Iva.In particolare, dal processo verbale di constatazione (di seguito,p.v.c.) del 17/04/2014 era emerso che: a) in relazione ai costi fatturati alfornitore [OSCURATO:SOCIETA]., la società contribuente aveva eseguitopagamenti parziali a mezzo assegni bancari, i cui importi corrispondevanoprevalentemente all’importo della sola Iva esposta in fattura; b) le copiedegli accordi commerciali forniti dalla contribuente non riportavano alcunadata certa ed erano sottoscritte esclusivamente dal concedente; c) ilfornitore aveva emesso fatture quasi esclusivamente nei confronti dellacontribuente; d) il fornitore dall’anno di costituzione 2008 non avevapresentato alcuna dichiarazione fiscale ai fini sia delle imposte dirette chedell’Iva.Il predetto avviso di accertamento veniva impugnato dallamedesima società contribuente anche in persona dell’amministratore digaranzia nominato dal Gip del Tribunale di Roma, che aveva disposto lasostituzione dell’intero organo amministrativo con provvedimento del04/02/2014.In entrambi i ricorsi la società contribuente eccepiva il difetto dimotivazione dell’atto impositivo per omessa allegazione del p.v.c. e peromessa valutazione delle osservazioni avverso quest’ultimo, e deduceva,nel merito, l’infondatezza del rilievo inerente all’inesistenza oggettiva deicosti, affermando che, a fronte di un ammontare complessivo di fatturecontestate pari ad euro 528.000,00 (imponibile + Iva), risultavadimostrato il pagamento di una somma di euro 214.000,00.La CTP, con distinte sentenze, rigettava entrambi i ricorsi conidentica motivazione.2. La società contribuente, con due distinti appelli, di cui il primoproposto in persona del liquidatore di garanzia ed il secondo in personaNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026del socio ed ex amministratore, impugnava le predette sentenze dinanzialla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale, riuniti i gravami,li accoglieva.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] 7 s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR deciso la controversialimitandosi a rilevare i (presunti) vizi di motivazione e di legittimitàdell’impugnata sentenza, senza procedere al riesame della controversia.In particolare, difetta la valutazione degli elementi presuntivi addottidall’Ufficio in ordine all’inesistenza oggettiva delle operazioni incontestazione.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso unasentenza mancante di effettiva motivazione.I giudici d’appello si sono, invero, limitati a richiamare la sentenza dinon luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” emessa nei confrontidell’ex amministratore della società contribuente, ma non hanno spiegatole ragioni per le quali la produzione documentale effettuata dallacontribuente, valutata congiuntamente a quanto emerso in sede penale,avrebbe eliso la valenza indiziaria degli elementi addotti dall’Ufficio.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 654 c.p.p.e 20 del d.lgs. n. 74/2000, nonché degli artt. 19, comma 1, e 54, comma2, del d.P.R. n. 633/1972, 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973,Numero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026109 t.u.i.r., 115 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., essendosi la CTR limitata a richiamare lasentenza penale di assoluzione, senza esercitare i propri poteri diautonoma valutazione del materiale probatorio acquisito e senzaappurare, in particolare, se gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficiointegrassero una valida prova indiziaria dell’inesistenza delle operazioni.Peraltro, la stessa società contribuente aveva dichiarato, fin dairicorsi introduttivi dei giudizi, di aver provveduto al pagamento della solametà delle fatture contestate, così ammettendo che almeno il 50% deicosti era stato indebitamente dedotto e detratto.4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stantela connessione tra gli stessi, sono fondati.4.1 La CTR, nell’accogliere gli appelli della società contribuente, hasostenuto che «Gli indizi presuntivi» dedotti dall’Ufficio «sono statipuntigliosamente e documentalmente contrastati dalla ricorrente» e che«Nel processo penale instaurato a carico dell’ex amministratore unico dellaCentro [OSCURATO:SOCIETA]., imputato del delitto p. e p. dall’art. 2 del D.Lgs. 10marzo 2000, n. 74 […], il Giudice per l’Udienza Preliminare ha emessosentenza n. 2181/14 di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.L’assoluzione con formula piena risulta essere passata in giudicato».Inoltre, il GUP «ha concluso che la Kilpin, benché non in regolafiscalmente, fosse una società effettivamente esistente e che l’examministratore di [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con essarapporti commerciali: elementi, questi, ad avviso del Giudice, idonei asuperare la presunzione tributaria su cui si fondava l’imputazione».La CTR ha poi richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondocui, nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzionedal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”,può essere valutata come possibile fonte di prova dal giudice tributario, eha poi concluso che «sulla scorta di tale principio, i primi giudici eranoNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026tenuti a valutare specificamente, ancorché al fine della formazione del loro“libero convincimento”, la sentenza penale assolutoria dell’amministratore[…]».4.2 Da quanto appena riportato emerge che la motivazione adottatadai giudici d’appello è meramente apparente, in quanto la CTR haapoditticamente sostenuto che gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficioper sostenere l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate eranostati “puntigliosamente e documentalmente contrastati dalla ricorrente”,ma non ha minimamente provveduto a precisare quali fossero talielementi presuntivi ed in cosa consistessero le “puntigliose” e“documentate” difese della contribuente, e per quale ragione questeultime fossero prevalenti rispetto agli indizi forniti dall’Ufficio.In un così generico quadro argomentativo, la CTR hasostanzialmente attribuito efficacia vincolante alle conclusioni del GUP nelprocedimento a carico dell’ex legale rappresentante della societàcontribuente.4.3 In proposito, occorre preliminarmente chiarire che non rileva,nel caso di specie, l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, posto che lasentenza di cui si discute nel presente giudizio non è una sentenzaassolutoria resa ad esito di dibattimento, ma una mera sentenza di nonluogo a procedere resa in udienza preliminare.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che l'art. 21-bis cit., introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, che riconosce efficacia digiudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentaleirrevocabile di assoluzione, non trova applicazione, per precisa scelta dellegislatore e per il diverso contenuto probatorio posto alla base delladecisione, nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indaginipreliminari sentenza divenuta definitiva, ancorché recante la formula"perché il fatto non sussiste" (Cass. 16/01/2025, n. 1144). In sostanza, lasentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai finiNumero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/2026dell'art. 21-bis cit., trattandosi di decisione che conclude la fase delleindagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, aisensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli attisenza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto da essererevocabile con ordinanza; ne consegue la manifesta infondatezza dellaquestione d'illegittimità costituzionale in relazione all'inapplicabilità delcitato art. 21-bis alla predetta sentenza, perché questa non è assimilabile,per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che,presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato(Cass. 21/12/2024, n. 33830).Alla luce di tali principi, essendo la sentenza di non luogo aprocedere priva di efficacia vincolante, la CTR, anziché appiattirsi sulcontenuto di tale statuizione, avrebbe dovuto procedere all’autonomavalutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti, detta sentenzacompresa, onde esprimere un motivato giudizio critico sul merito dellecontestazioni mosse nell’avviso di accertamento.I giudici d’appello, inoltre, avrebbero dovuto tener conto dellarilevante circostanza per cui era stata la stessa società contribuente adichiarare, fin dai ricorsi introduttivi dei giudizi, di aver provveduto alpagamento di un importo pari a circa la metà delle fatture contestate, cosìimplicitamente ammettendo di non aver pagato la restante metà dei costiportati in deduzione.4.4 Peraltro, la corte di merito, affermando che «entrambe lesentenze Ctp appellate [erano] viziate per carenza di motivazione eviolazione di legge e pertanto, in accoglimento della specifica censuradell’appellante, meritevoli di riforma», si è limitata ad esprimereesclusivamente un giudizio cassatorio delle sentenze di primo grado,ritenute mancanti di idonea motivazione, ma non ha provveduto ariesaminare la causa nel merito, esprimendo il proprio giudizio in luogo diquello, non condiviso, dei primi giudici.Numero registro generale 35637/2019Numero sezionale 5030/2026Numero di raccolta generale 22186/2026Data pubblicazione 28/06/20265. In definitiva, i motivi di ricorso vanno accolti, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizioe provveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22186/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris