CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 21 luglio 2020 il Tribunale di Venezia, per quanto di ulteriore rilievo in questa sede, giudicava [OSCURATO:PERSONA], al tempo dei fatti (2015-2017) Tenente colonnello della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], colpevole dei reati, tra loro in continuazione, di: - traffico di influenze illecite, ex art. 346-bis, commi primo e terzo, cod. pen., pro-tempore vigente [capi 4) e 8) della rubrica]; - collusione in frode alla finanza, ex art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 [capi 4 -bis) e 8 -bis)]; - accesso abusivo a sistema informatico (nella specie, la banca dati dell'Anagrafe tributaria), ex art. 615-ter cod. pen. [capo 9)]. La decisione era confermata con sentenza 11 novembre 2021 della Corte di appello di Venezia. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza 21 febbraio 2023, annullava con rinvio la sentenza di appello, in ordine ai capi 4), 4 -bis), 8) e 8 -bis) della rubrica, per rinnovata valutazione in ordine agli estremi di penale responsabilità. Il ricorso per cassazione dell'imputato era respinto nel resto, con conseguente passaggio in giudicato della condanna inerente il capo 9). 2. La Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio, con sentenza 10 marzo 2024 assolveva l'imputato dai reati ancora sub iudice per insussistenza del fatto. Per il capo 9), la pena principale era rideterminata nella misura di un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Secondo il giudice del rinvio, avendo la Corte di cassazione stabilito, in fase rescindente, che per configurare il delitto di traffico di influenze fosse necessaria l'individuazione di specifici atti contrari ai doveri di ufficio che l'agente si sarebbe impegnato a far compiere al pubblico ufficiale di riferimento, e non essendo emersi elementi sufficienti per identificare tali atti in rapporto agli addebiti di cui ai capi 4) e 8), questi andavano esclusi, e con essi l'esistenza dei corrispondenti accordi collusivi di cui ai capi 4 -bis) e 8 -bis). 3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia impugnava per cassazione la decisione emessa in sede di rinvio, limitatamente all'assoluzione sul capo 4 -bis). In quest'ultimo si addebita all'imputato, anche mediante rinvio al precedente capo 4), il delitto di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 per avere egli, nella menzionata qualità di Ufficiale superiore della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], colluso con i 2legali rappresentanti, o amministratori di fatto, delle imprese [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Axios s.r.I., al fine di frodare la finanza; nello specifico, l'imputato si sarebbe fatto consegnare denaro e un orologio di valore: (a) promettendo, in cambio, interventi presso l'Agenzia delle Entrate, diretti a far conseguire agli imprenditori una riduzione delle contestazioni loro mosse e ad impedire l'estensione ai soci delle verifiche fiscali in atto (vicenda [OSCURATO:PERSONA]), nonché (b) comunicando in anticipo notizie circa ulteriori attività ispettive su altra società loro riconducibile (vicenda Axios), consigliando stratagemmi ed argomenti per ribattere ai rilievi formulati, istigandoli a procurarsi false dichiarazioni attestanti la detenzione all'estero invece che in Italia di veicoli societari e a far sparire la contabilità compromettente detenuta presso la sede sociale. Al capo 4) - al quale, come detto, il capo 4 -bis) in parte rinvia, e sul quale è ormai sceso il giudicato di assoluzione - si addebitava all'imputato il delitto di cui all'art. 346-bis, primo e terzo comma, cod. pen., pro-tempore vigente, per essersi egli, sfruttando le relazioni esistenti con il dirigente dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], fatto promettere e dare, dagli imprenditori di cui sopra, un'indebita remunerazione come prezzo della propria mediazione illecita, funzionale all'ottenimento dei vantaggi illeciti indicati al precedente punto (a) del capo 4 -bis), consistenti, appunto, nel far conseguire agli imprenditori, in rapporto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], una riduzione delle contestazioni loro mosse e nell'impedire l'estensione ai soci delle verifiche fiscali in atto. 4. Il Procuratore generale ricorrente deduceva vizio di motivazione. A suo avviso, il giudice di rinvio non aveva considerato che la contestazione, al capo 4 -bis), del delitto di collusione in frode alla finanza non aveva a sfondo esclusivamente le condotte descritte nel capo 4), e riprese dal capo 4 -bis), ma anche le ulteriori attività illecite sopra richiamate come punto (b) del medesimo capo 4-bis). La Corte territoriale avrebbe omesso, in funzione del riscontro dell'accordo collusivo, la valutazione di tale parte del fatto contestato, essendo il delitto militare configurabile anche in relazione ai comportamenti tesi «a eludere e sviare le indagini della polizia tributaria, nonché relativi a comunicazioni al privato di notizie riservate circa le attività di ufficio del militare». 5. Proponeva ricorso anche, e nuovamente, l'imputato, in punto pena (oltre che in tema di penale responsabilità sul capo 9). 36. La Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza 13 dicembre 2024, mentre dichiarava inammissibile il ricorso dell'imputato, accoglieva quello del Procuratore generale. A quest'ultimo riguardo la Quinta Sezione, dopo avere richiamato i termini del ricorso della parte pubblica, e così inquadrato il thema decídendum, osservava che la mancata individuazione dei precisi atti contrari ai doveri di ufficio, se valeva ad escludere la configurabilità del traffico di influenze, lasciava impregiudicato l'eventuale riscontro dell'accordo collusivo. L'accertamento dell'esistenza di tale accordo, di per sé sufficiente al perfezionamento del reato, era la questione già rimessa alla valutazione del giudice del rinvio, che l'aveva viceversa elusa rendendo una motivazione solo apparente (mentre quest'ultima, semmai, avrebbe dovuto presentarsi rafforzata, stante il ribaltamento della condanna di primo grado). Si imponeva, dunque, «limitatamente al capo 4-bis», un nuovo annullamento con rinvio. 7. A definizione del relativo e ulteriore giudizio interveniva la sentenza in epigrafe. La Corte di appello di Venezia, giudice del (secondo) rinvio, confermava la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 4- bis) e, ribadita la continuazione tra tale reato e quello di cui al capo 9), rideterminava la pena principale nella misura complessiva di due anni e otto mesi di reclusione. 8. Secondo la Corte distrettuale, l'accordo collusivo aveva ampio orizzonte. [OSCURATO:PERSONA] si era offerto di intervenire presso [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'Agenzia delle entrate, per ottenere trattamenti di favore in sede di valutazione degli esiti dell'accertamento fiscale riguardante la società [OSCURATO:PERSONA], garantendo di poter condizionare il predetto funzionario tramite lo sfruttamento dell'amicizia con lui e della corrispondente capacità di influenzarlo. In cambio aveva chiesto danaro e altre utilità patrimoniali. La proposta era stata accettata, anche per fatti concludenti, e le utilità erano state corrisposte. L'accordo collusivo aveva altresì riguardato la verifica fiscale nei confronti della società Axios. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato informazioni riservate circa l'incipiente avvio di tale verifica, aveva suggerito di "fare pulizia" della documentazione compromettente, aveva dato indicazioni a [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) su come nascondere i suoi legami con Axios s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] aveva anche concorso a predisporre e trasmettere alla Guardia di 4Finanza false dichiarazioni sull'ubicazione, all'estero anziché in Italia, delle autovetture Axios. 9. Gli elementi di prova a carico, valorizzati dalla sentenza in epigrafe ai fini del giudizio reso, erano costituiti: - dalle dichiarazioni degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti in aula come "testimoni assistiti", che avevano riferito in dettaglio sul tenore delle intese fraudolente raggiunte; - dal rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato, di documentazione relativa alle verifiche fiscali, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto ragione altrimenti di detenere; - da conversazioni telefoniche intercettate, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] rassicurava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'efficacia della sua mediazione e dei suoi interventi, aggiornandoli costantemente sui progressi e sollecitando il pagamento di quanto pattuito; conversazioni sul cui contenuto avevano anche deposto il Maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; - da attività di osservazione e pedinamento, idonee a riflettere l'esistenza degli incontri tra i soggetti interessati e il passaggio di denaro; - da testimonianze ulteriori, dimostratrici del parziale successo delle interferenze subite dai procedimenti di verifica fiscale (fermo il punto, ribadito dal giudice a quo, che il conseguimento del risultato, avuto di mira con la stipula dell'accordo in frode, non era necessario per l'integrazione del reato). 10. Ricorre per la seconda volta per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi, di seguito riassunti a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 10.1. Primo motivo. Vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe desunto l'esistenza dell'accordo collusivo dagli elementi inerenti all'imputazione di traffico di influenze, coinvolgente il dirigente [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa [OSCURATO:PERSONA] (imputazione su cui è sceso il giudicato di assoluzione), mentre avrebbe dovuto limitare la sua cognizione alla porzione residuale del capo 4-bis), inerente, in tesi, alle sole ascritte falsità concernenti l'utilizzo delle autovetture di proprietà della società Axios. Ogni altra contestazione sarebbe stata infatti esclusa dal perimetro del giudizio di rinvio, segnato dall'impugnazione in Cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, che solo alla vicenda Axios, e 5dunque alla sola parte del capo 4-bis) "eccedente" l'addebito di cui al capo 4), aveva riferito le sue censure. Il dirigente [OSCURATO:PERSONA] sarebbe totalmente estraneo alla vicenda Axios, mentre - in modo del tutto incongruo e illogico, a parere del ricorrente - egli sarebbe stato considerato dal giudice a quo il perno dell'accordo collusivo su cui poggia la ribadita condanna dell'imputato. 10.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto integrato l'accordo collusivo, senza verificare esattamente quando esso si sarebbe concluso. Il giudice a quo avrebbe fatto riferimento ad un accordo «dal contenuto complesso ed articolato, sviluppatosi nel tempo ed adattatosi al progredire del procedimento fiscale che si voleva frodare». Il ricorrente obietta che un reato di pericolo, a consumazione anticipata, non potrebbe strutturarsi come reato a formazione progressiva. Esso dovrebbe avere, piuttosto, un contenuto specifico, concreto e determinato. La posizione degli amministratori delle società in verifica avrebbe dovuto essere vagliata in chiave critica. In verità, il solo [OSCURATO:PERSONA] poteva avere interesse all'accodo collusivo inerentela società Axios, per scongiurare la possibilità di venire considerato socio occulto di essa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non aveva alcun ruolo in Axios. [OSCURATO:PERSONA] - la commercialista ingaggiata, secondo l'accusa, dagli amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su impulso dell'imputato, in quanto funzionale alla messa in atto della strategia illecita - era stata invece assolta, in appello, dal concorso nel reato di cui al capo 4-bis). Una volta estromesse dal ragionamento logico le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un accordo collusivo tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto le false dichiarazioni sulle automobili, con il dolo specifico di frodare la finanza, come non avvenuto. Quali fossero le azioni coordinate tra l'imputato e gli imprenditori, specificamente dirette alla produzione di false dichiarazioni a proposito delle autovetture, non sarebbe affatto chiaro, anche in rapporto alle data delle dichiarazioni stesse (novembre 2016) e all'avvio (risalente ad ottobre 2016, e preannunciato già da inizio anno) della verifica fiscale in Axios. Sarebbe indimostrato il presupposto della falsità delle dichiarazioni sulle vetture, pur elevato a base dell'accordo collusivo. La finalità in discorso sarebbe, inoltre, inesistente, giacché [OSCURATO:PERSONA] non intendeva colludere con l'imprenditore in frode della finanza, ma acquisire utilità millantando conoscenze inesistenti e non provate. 10.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in rapporto alla dosimetria della pena. 6Lo scostamento, di sei mesi, dal minimo edittale stabilito per il reato-base, così come l'aumento di due mesi per la continuazione, sarebbero ingiustificati, in quanto argomentati con riferimento a profili di (pretesa gravità di) condotta ricadenti nell'ambito delle imputazioni su cui era intervenuto giudicato interno di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato (proprio) di collusione dell'appartenente alla Guardia di finanza con estranei, per frodare la finanza, è un reato di pura condotta, che si consuma con il solo perfezionamento dell'accordo fraudolento, in deroga al generale principio stabilito dall'art. 115 cod. pen., secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sé punibili, se non sono seguiti dal compimento di atti che raggiungano almeno la soglia del tentativo rilevante a norma di legge (Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260135-01; Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894-01; Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Aceto, Rv. 187218-01), come tale nella specie non configurabile stante l'anticipazione di tutela voluta dal legislatore (Sez. 1, n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840-02). Con l'attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l'estraneo, sono infatti immediatamente attratte nell'area della punibilità le intese collusive aventi direzione fraudolenta (Sez. 1, n. 33153 del 24/06/2025, Bellico, Rv. 288568-01); intese non necessariamente proiettate alla perpetrazione di reati fiscali, ma da attuarsi, o concretamente attuate, secondo modalità comunque idonee a compromettere, eludere o sviare le attività istituzionali della polizia tributaria (Sez. 1, n. 45864 del 15/10/2014, Romano, Rv. 260845-01). 2. Duplice è, in effetti, l'oggettività giuridica del reato. L'incriminazione tutela, in modo pregnante, l'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale, e insieme tutela l'obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all'Istituzione e alla disciplina del Corpo (Sez. 1, n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840-01). Da tale duplice oggettività deriva l'ulteriore corollario, secondo cui per la configurabilità del reato non è indispensabile che la relativa condotta si colleghi ad uno specifico obbligo di servizio, la cui violazione sia in qualche modo connessa alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, essendo viceversa sufficiente che l'agente prenda parte all'accordo fraudolento rivestendo la qualità di militare della Guardia di finanza; in questa qualità è ravvisabile il proprium del reato e ad essa si ricollega l'oggettività giuridica in discorso (Sez. 1, n. 14820 del 719/02/2020, Caminiti, Rv. 279051-01; Sez. 2, n. 7600 del 09/02/2006, Scalera, Rv. 233235-01; Sez. 6, n. 9892 del 10/06/1998, Ferrauto, Rv. 213049-01). La ratio presupposta al reato consiste, dunque, nell'offrire una protezione penale rafforzata, entro il perimetro legalmente disegnato, rispetto all'interesse dello Stato al perseguimento delle violazioni finanziarie, allorché tale interesse sia minacciato da esponenti dell'Istituzione che avrebbero il dovere di garantirne il soddisfacimento. 3. Dalla descrizione normativa del tipo di reato discende, secondo quanto già esposto, che le condotte che abbiano dato attuazione concreta al patto collusivo non assumono autonoma rilevanza e non integrano altrettanti fatti di collusione, ma rientrano nell'unica fattispecie consumata (Sez. 1, n. 37820 del 2019, cit.). Se, in altre parole, le diverse attività o condotte successive rappresentano lo sviluppo di un programma criminoso unitario, concordato ab origine, esse debbono essere ricondotte all'unica intesa collusiva genetica, con esclusione del concorso, formale o materiale, dei reati. 4. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso non è fondato. 4.1. Vero è che l'ambito dell'indagine, rimessa dalla Quinta Sezione penale al giudice del (secondo) rinvio, ricomprendeva in modo diretto e specifico, in linea con quanto devoluto in sede di impugnazione del Procuratore generale di Venezia, la sola seconda parte dell'imputazione di cui al capo 4-bis), ossia le condotte richiamate in narrativa come punto (b) del medesimo capo, corrispondenti alla vicenda Axios. Si trattava, comunque, di condotte attuative, secondo la contestazione elevata, del medesimo pactum sceleris, al pari delle condotte richiamate in narrativa come punto (a) del medesimo capo 4-bis), corrispondenti alla vicenda [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva sin dall'inizio, e risponde ancora in questo processo, nell'ambito di detto capo di imputazione, di un unico reato di collusione in frode alla finanza e per esso, unicamente, è stato condannato (non vi è infatti alcun riconoscimento di continuazione interna), all'esito del giudizio definito dalla sentenza impugnata, che era pur sempre orientato, secondo il mandato affidato dalla sentenza rescindente, alla rilevazione dell'accordo fraudolento oggetto del capo 4-bis). 4.2. La sentenza rescindente, cui quella impugnata era tenuta a conformarsi, pronuncia infatti un annullamento che nominalmente investe, non a caso, l'intero capo di imputazione in discorso, fissando le direttive ermeneutiche per la rinnovata decisione di merito. 8E, in effetti, un conto è escludere la configurabilità del reato di traffico di influenze, stante la mancata individuazione dei precisi atti contrari ai doveri di ufficio, da compiersi ad opera del pubblico ufficiale (nella specie, [OSCURATO:PERSONA]) che l'imputato avrebbe dovuto raggiungere e condizionare, dietro compenso ad opera dei terzi interessati a tale illecita mediazione; un conto è stabilire se l'accordo, inteso alla mediazione illecita, tra l'imputato e i terzi stessi, si sia perfezionato, e se esso integri di per sé - trattandosi di accordo fraudolento, lesivo degli interessi della finanza, e indipendentemente dal fatto stesso che il pubblico ufficiale sia stato poi contattato (e, tanto meno, contattato con successo) - il paradigma dell'art. 3 della legge 1383 del 1941. Il che significa che l'assoluzione dal reato di traffico di influenze illecite non implicava affatto (come invece postulato dal giudice del primo rinvio) il medesimo esito assolutorio in rapporto al reato di collusione in frode alla finanza; nemmeno, in verità, con riferimento alle condotte attuative dell'accordo collusivo coincidenti con quelle oggetto del traffico di influenze. 5. Se così è, non è censurabile, per ciò solo, l'impostazione della sentenza impugnata, che, in più ampia prospettiva ricostruttiva, rivisita l'accordo collusivo di cui al capo 4 -bis) nella sua integrale latitudine, soffermandosi su tutti gli indici probatoriamente rivelatori della sua esistenza e quindi includendovi anche l'interferenza, rivelata da più fonti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva garantito di poter esercitare, per effetto della relazione amicale con il funzionario [OSCURATO:PERSONA], sull'operato dell'Agenzia delle entrate, cui erano ormai approdati gli esiti della verifica fiscale svolta in ordine alla società [OSCURATO:PERSONA]. L'evocazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] ad opera del giudice del (secondo) rinvio appare, in questo contesto, strettamente funzionale alla più esatta comprensione dell'esatta portata e dimensione del patto criminoso, e all'identificazione degli elementi di prova che ne rendono certa l'esistenza. Tale impostazione non implica alcuna sostanziale estensione della reiudicanda, avente ad oggetto sempre e solo il reato unitario di cui al capo 4 -bis), e l'accordo fraudolento che ne rappresenta elemento costitutivo; né si pone in contraddizione alcuna con il giudicato interno già formatosi, posto che quest'ultimo, come già precisato, non solo non escludeva, ma presupponeva che fosse rivalutato, nelle forme e negli sviluppi concretamente assunti, il perfezionamento dell'accordo criminoso in parola. Coperta da giudicato negativo era, soltanto, la tipizzazione di atti contrari ai doveri di ufficio, in rapporto all'operato del funzionario da influenzare, che sarebbe stata necessaria all'integrazione del reato ex art. 346-bis cod. pen., pro-terière vigente. 96. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata deriva, ineccepibilmente, l'esistenza dell'accordo collusivo dalle plurime e convergenti acquisizioni probatorie esposte al § 9 della narrativa, con le quali il ricorrente omette di confrontarsi in maniera compiuta, muovendo obiezioni in tutta evidenza prive di pregio. I termini e gli obiettivi dell'intesa fraudolenta, stretta tra l'imputato e gli imprenditori interessati a sviare gli accertamenti della finanza, sono chiarissimi e risultano con nitidezza dalla motivazione di merito. [OSCURATO:PERSONA] si è impegnato, dietro remunerazione indebita, realmente corrisposta, sia ad offrire la sua mediazione per cercare di attenuare gli esiti dell'accertamento fiscale operato presso la società [OSCURATO:PERSONA], al vaglio dell'Agenzia delle Entrate, sia a fornire informazioni riservate circa l'attività di verifica che avrebbe dovuto coinvolgere la società Axios, suggerendo strategie elusive e concorrendo a realizzare occultamenti e falsità documentali. Si è di fronte ad un accordo collusivo che, contrariamente agli assunti del ricorrente, si presenta specifico, concreto e determinato, nonché databile in rapporto all'epoca dei controlli fiscali che mirava a condizionare o scongiurare. Ad essere progressiva era semmai la sua attuazione, da cui non dipende l'integrazione della fattispecie di reato. L'accordo trascendeva, ampiamente, la mera predisposizione di falsi documenti e false dichiarazioni sull'utilizzo delle vetture di proprietà della società Axios, sicché le atomistiche contestazioni formulate dal ricorrente al riguardo sono in radice inidonee ad incrinare la forza del ragionamento probatorio e, con essa, la complessiva tenuta della motivazione. Sotto il profilo soggettivo, gli imprenditori di riferimento (su tutti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), parti dell'intesa collusiva, sono stati perfettamente identificati dal giudice di merito e, anche in questa parte, il motivo di ricorso si traduce in una sterile confutazione di elementi fattuali e probatori, che esula dai confini del sindacato che questa Corte può esercitare. La natura collusiva del patto, in quanto orientato all'ottenimento di vantaggi ingiusti, e alimentato da finalità fraudolenta, risalta nitidamente dalla trama motivazionale. Il suo riscontro prescinde dalla natura reale, o millantata, delle relazioni personali che l'imputato aveva segnalato di vantare e poter sfruttare. 7. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il discostamento dal minimo edittale della pena base, e la misura dell'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo 9), sono realmente esigui, tanto da non necessitare di motivazione estesa (da ultimo, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953-01), e quella in concreto fornita - che fa leva sulla negata 10banalità della condotta, correttamente apprezzata, a questi fini, in tutta la sua latitudine - rientra precisamente nel canone legale. 8. Il ricorso deve essere rigettato, alla stregua delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M