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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18224/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] GuOrrieri deduce l'inosservanza degli artt. 385, 131-bis e 54 cod. pen., in quanto l'imputata si sarebbe allontanata nei giorni contestati dal domicilio ove era ristretta agli arresti domiciliari non dolosamente, ma per gravi ragioni di salute e che, comunque, la violazione sarebbe connotata dalla particolare tenuità; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella reiterazione di censure motivatamente disattese dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata, rilevando l'assenza della prova di ricoveri ospedalieri urgenti nei giorni delle accertate evasioni e l'abitualità delle condotte di reato, ostativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., relativo alla mancanza di motivazione della recidiva, in quanto questa violazione di legge non è stata dedotta con i motivi di appello, ma, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] GuOrrieri deduce l'inosservanza degli artt. 385, 131-bis e 54 cod. pen., in quanto l'imputata si sarebbe allontanata nei giorni contestati dal domicilio ove era ristretta agli arresti domiciliari non dolosamente, ma per gravi ragioni di salute e che, comunque, la violazione sarebbe connotata dalla particolare tenuità; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella reiterazione di censure motivatamente disattese dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata, rilevando l'assenza della prova di ricoveri ospedalieri urgenti nei giorni delle accertate evasioni e l'abitualità delle condotte di reato, ostativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., relativo alla mancanza di motivazione della recidiva, in quanto questa violazione di legge non è stata dedotta con i motivi di appello, ma, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra
Sentenza Cassazione n. 18224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris