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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 24989/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23422-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]’ e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata - avverso la sentenza n. 482/2022 del la CORTE DI APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 16.4.2006 [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Domenico, Francesco, Antonino, Angelo, Natale, Santo, Anna e Vincenzo evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di scarico di acque esercitata dalla convenuta a carico del fondo degli attori.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 1566/2012, accoglieva la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 482/2022, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, riformando la decisione di prime cure, rigettando la domanda di negatoriaproposta dagli originari attori e compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Angelo, Natale, Santo, Anna e Vincenzo, nonché [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], anche come eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrentilamentano la violazione degli artt.112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello ha dapprima affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato il suo consenso alla realizzazione della conduttura di scarico dicui si discute, configurando un diritto di natura personale e non una servitù, in assenza del requisito della forma scritta, e poi che comunque detta conduttura va mantenuta.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe accertato l’esistenza di un diritto di tale Sferlazzo, soggetto estraneo al giudizio, di allacciarsi provvisoriamente alla conduttura di cui è causa per eseguire alcuni lavori occorrenti nel fabbricato ove sono ubicate le proprietà delle parti in causa, e poi affermato la natura definitiva di tale allaccio.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano laviolazione degli artt.1027, 1031, 1058, 1059 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, di fatto, riconosciuto l’esistenza di un onere permanente a carico del fondo degli odierni ricorrenti, pur avendo espressamente affermato l’impossibilità di configurare a carico dello stesso una servitù, in assenza del necessario requisito della forma scritta.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

La sentenza impugnata afferma che non è possibile configurare un diritto di servitù a carico del fondo degli odierni ricorrenti in assenza della forma scritta (cfr. pag. 4), ma poi valorizza il consenso all’installazione provvisoria di una condotta di scarico, peraltro espresso da uno soltanto dei comproprietari del presunto fondo servente, per affermare che l’onere a carico del fondo stesso, consistente nella presenza dello scarico di cui si discute, debba essere mantenuto.

Si ravvisa un contrasto logico insanabile tra la natura provvisoria dell’autorizzazione all’allaccio, accertata dal giudice di merito, e la stabilità che allo stesso viene di fatto riconosciuta, nonostante l’ultimazione dei lavori per la cui esecuzione quella autorizzazione era stata, in origine, concessa.

Va poi evidenziatoche l’odierna intimata non risulta avermai propost o, nel corso del giudizio di merito, alcuna domanda di riconoscimento dell’esistenza di un suo diritto,di natura personale, a mantenere in essere la condotta di cui si discute, avendo la stessa insistito sempre per il riconoscimento di una servitù di scarico.

Infine, va anche considerato che il giudice di merito non ha affrontato il profilo relativo all’efficacia del consenso all’allaccio temporaneo alla condotta di scarico che sia stato manifestato da uno soltanto dei comproprietari del fondo servente, ed alla sua idoneità ad impegnare anche gli altri comproprietari del cespite asservito.

In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in differente composizione.

PQM la Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in differente composizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23422-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]’ e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata - avverso la sentenza n. 482/2022 del la CORTE DI APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 16.4.2006 [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Domenico, Francesco, Antonino, Angelo, Natale, Santo, Anna e Vincenzo evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di scarico di acque esercitata dalla convenuta a carico del fondo degli attori. Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 1566/2012, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 482/2022, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, riformando la decisione di prime cure, rigettando la domanda di negatoriaproposta dagli originari attori e compensando le spese del doppio grado di giudizio. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Angelo, Natale, Santo, Anna e Vincenzo, nonché [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], anche come eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrentilamentano la violazione degli artt.112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello ha dapprima affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato il suo consenso alla realizzazione della conduttura di scarico dicui si discute, configurando un diritto di natura personale e non una servitù, in assenza del requisito della forma scritta, e poi che comunque detta conduttura va mantenuta. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe accertato l’esistenza di un diritto di tale Sferlazzo, soggetto estraneo al giudizio, di allacciarsi provvisoriamente alla conduttura di cui è causa per eseguire alcuni lavori occorrenti nel fabbricato ove sono ubicate le proprietà delle parti in causa, e poi affermato la natura definitiva di tale allaccio. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano laviolazione degli artt.1027, 1031, 1058, 1059 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, di fatto, riconosciuto l’esistenza di un onere permanente a carico del fondo degli odierni ricorrenti, pur avendo espressamente affermato l’impossibilità di configurare a carico dello stesso una servitù, in assenza del necessario requisito della forma scritta. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La sentenza impugnata afferma che non è possibile configurare un diritto di servitù a carico del fondo degli odierni ricorrenti in assenza della forma scritta (cfr. pag. 4), ma poi valorizza il consenso all’installazione provvisoria di una condotta di scarico, peraltro espresso da uno soltanto dei comproprietari del presunto fondo servente, per affermare che l’onere a carico del fondo stesso, consistente nella presenza dello scarico di cui si discute, debba essere mantenuto. Si ravvisa un contrasto logico insanabile tra la natura provvisoria dell’autorizzazione all’allaccio, accertata dal giudice di merito, e la stabilità che allo stesso viene di fatto riconosciuta, nonostante l’ultimazione dei lavori per la cui esecuzione quella autorizzazione era stata, in origine, concessa. Va poi evidenziatoche l’odierna intimata non risulta avermai propost o, nel corso del giudizio di merito, alcuna domanda di riconoscimento dell’esistenza di un suo diritto,di natura personale, a mantenere in essere la condotta di cui si discute, avendo la stessa insistito sempre per il riconoscimento di una servitù di scarico. Infine, va anche considerato che il giudice di merito non ha affrontato il profilo relativo all’efficacia del consenso all’allaccio temporaneo alla condotta di scarico che sia stato manifestato da uno soltanto dei comproprietari del fondo servente, ed alla sua idoneità ad impegnare anche gli altri comproprietari del cespite asservito. In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in differente composizione. PQM la Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in differente composizione. Così de
Sentenza Cassazione n. 24989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris