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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04742/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAclate-arsrt~eiti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20466/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 337, 339 c.p. ascrittogli.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo omessa motivazione in ordine alla pena applicata.

L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 4.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d le spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAclate-arsrt~eiti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20466/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 337, 339 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo omessa motivazione in ordine alla pena applicata. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 4.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d le spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris