CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 12572/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del riesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;letta la memoria difensiva di replica alla requisitoria scritta della SostitutaProcuratrice generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, LauraCondemi, che ha concluso chiedendo in accoglimento del primo motivo di ricorsol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e il rigetto del ricorso nel resto;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processualedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 settembre 2025, con la qualeVincenzo [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere peri delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 110, 56, 629,secondo comma, cod. pen. (capo 14).2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione nella individuazione deigravi indizi relativi alla contestazione provvisoria di cui al capo 14 (artt. 110, 56,629, secondo comma, cod. pen.).Si deduce che non sarebbe emerso un profilo indiziario grave ed univocoquanto alla prova della consapevolezza da parte dell’indagato del messaggioestorsivo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto veicolare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], conconseguente impossibilità di desumere la coscienza e volontà con la quale egliavrebbe agito.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoall'individuazione dei gravi indizi per il delitto di cui al capo 1 (art. 416-bis cod.pen.).La difesa contesta la ricostruzione della gravità indiziaria osservando cheVincenzo [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato «imbarazzo» nell'eseguire gli ordini della cosca eche tale stato d’animo era dovuto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disconosciutoil suo operato nel comunicare al [OSCURATO:PERSONA] che egli non avrebbe dovuto adoperarsiper praticare “cavalli di ritorno” a [OSCURATO:PERSONA] e perché, avendo il [OSCURATO:PERSONA] giàversato a [OSCURATO:PERSONA] il denaro, con il “cavallo di ritorno” veniva costretto a undoppio esborso.Si deduce, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanomanifestato il proprio malcontento per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si attenevaagli ordini impartiti dai vertici della cosca, con conseguente mancanza di univocitàdel quadro indiziario quanto alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] per delinquere di tipo mafioso.Si contesta, infine, la rilevanza rappresentativa di alcune condotte ritenutedal Tribunale indicative della partecipazione al sodalizio; in particolare, l’avereinformato la cosca dei lavori edilizi svolti sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] da parte diun'impresa di Palmi, interpretata come riconoscimento da parte di GiuseppePiromalli (capo e promotore dell’associazione) del potere di [OSCURATO:PERSONA] diricevere imbasciate per conto della cosca; si segnala che tale deduzione era stataoggetto di specifica censura difensiva nella memoria illustrativa del ricorso, la cuiconfutazione era stata omessa, con conseguente sussistenza di un vizio di omessamotivazione sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza delconcorso nella tentata estorsione provvisoriamente contestata al capo 14, sotto ilprofilo dell’elemento soggettivo, è infondato.2.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorsodi persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso nonpresuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altroconcorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato conconsapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione deldelitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del “fatto collettivo”realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudiziodi prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversamisura dagli agenti, sicché è sufficiente che ciascuno di essi abbia conoscenza,anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525-01; Sez. 2, n. 44859 del17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 03; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep.2015, Crivellari, Rv. 263089-01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio,Rv. 255260-01).2.2. Quanto, in particolare, al concorso nel delitto di estorsione, è statoaffermato che esso, nella specie cd. "progressiva", è integrato da ognicomportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamenteindirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo allarealizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasidell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivol'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condottedei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosipostuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia ediversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbiaconsapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui (Sez.2, n. 25778 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288495 – 01).2.3. Poiché nella fattispecie il compendio indiziario esaminato dai giudici dimerito risulta costituito dal contenuto di conversazioni intercettate, si devericordare che, per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, la Corte hachiarito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza delgiudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sededi legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01).In sede di legittimità, pertanto, è possibile prospettare un'interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di meritosolo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice dimerito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e ladifformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).2.4. Il Tribunale, nei limiti dell'accertamento proprio della fase cautelare,con motivazione logica e coerente con le risultanze indiziarie, ha argomentato cheera emerso il ruolo attivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel veicolare il messaggioestorsivo a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che era in rapporti stretti con la personaoffesa [OSCURATO:PERSONA]), su disposizione di [OSCURATO:PERSONA] che lo contattavatramite [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, sulla base del tenore dei colloqui intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], del cui contenuto il Tribunale ha fornito una interpretazionelogica che non lascia trasparire travisamenti evidenti, era emersa laconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della natura estorsiva del messaggio veicolato neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], e dunque la gravità indiziaria quanto al consapevolecontributo recato alla condotta estorsiva da parte dell’indagato (pag. 7 e 8 dellaordinanza impugnata).3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la insussistenza deglielementi costitutivi della condotta di partecipazione all’associazione per delinqueredi tipo mafioso descritta al capo 1, è infondato.3.1. Quanto al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, varicordato che la Corte ha chiarito che decisiva ai fini della valutazionedell’appartenenza al sodalizio è la circostanza che il soggetto abbia realizzato unqualsivoglia apporto concreto alla vita dell’associazione, anche se minimo, il qualefaccia ritenere che vi è stato un inserimento attivo con carattere di stabilità econsapevolezza; la stabilità del rapporto tra partecipe e consorteria può realizzarsio in modo formale, attraverso i rituali di adesione e con la comprovata “messa adisposizione”, ovvero in concreto, mediante il compimento di azioni finalizzate allarealizzazione degli scopi associativi. Mentre, in questo secondo caso, non sononecessari ulteriori indici probatori stante l’autoevidenza di tali comportamenti,nell’ipotesi di adesione in forma rituale è necessario ricercare elementi chedimostrino la effettiva e stabile partecipazione del singolo, attraverso una duratura“messa a disposizione”, e che possano essere costituiti da ogni elemento che, inbase a comprovate massime di esperienza ed in base alle fonti di prova utilizzabili,costituiscano indici rivelatori concreti, capaci di rendere inequivoco e certo ilcontributo dato dall’associato al sodalizio mafioso (Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01)3.2. Quanto ai gravi indizi della partecipazione all’associazione perdelinquere di tipo mafioso di cui al capo 1, il Tribunale riteneva sussistenti, neilimiti dell'accertamento proprio della fase cautelare, gli elementi costitutivi deldelitto come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.Nella fattispecie, sussisteva invero l'elemento oggettivo della fattispecie incontestazione, dato dalla stabile partecipazione al sodalizio desunta dall'avereposto in essere plurime condotte causalmente rilevanti nell'ottica dellaconservazione o del rafforzamento del sodalizio (quali l'avere informato i sodali suilavori edilizi svolti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], quale attività propedeutica alrilascio dell'”autorizzazione mafiosa” a svolgere tali lavori dietro pagamentoindebito di somme di denaro, con conseguente riconoscimento da parte diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] - capo e promotore dell’associazione - del potere di VincenzoZito di veicolare messaggi per conto della cosca; la messa a disposizione dellapropria officina meccanica per lo svolgimento di incontri finalizzati all'assunzionedi decisioni rilevanti per la vita dell'associazione), nonché l'elemento soggettivo,dato dalla coscienza e volontà in capo al ricorrente di rapportarsi stabilmente consoggetti intranei alla cosca [OSCURATO:PERSONA].Quanto al malcontento dimostrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] peril fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si atteneva agli ordini impartiti dai vertici della cosca,lungi da incorrere nel vizio denunciato, il Tribunale si sofferma specificamente sullatesi difensiva per confutarla, con argomenti immuni da vizi logici, affermando cheil malcontento era dovuto al fatto che il ricorrente, allo stesso tempo, si relazionavacon due diversi «gruppi di potere», ovvero con quello di [OSCURATO:PERSONA] e quellodi [OSCURATO:PERSONA] classe ‘69, circostanza che emergeva dal contenutoinequivocabile di colloqui intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9e 10 dell’ordinanza impugnata).3.3. In conclusione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale dellerisultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte dilegittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione dellamotivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo alleconsiderazioni sopra effettuate la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Milicia, datata 26 febbraio 2026.5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]