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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 2022

Cassazione n. 37749/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11477/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71. –CONTRORICORRENTI– avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 138/2018, depositata il 28.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 138/2018, la Corte distrettuale di Perugia, in integrale riforma della decisione appellata, ha dichiarato la comproprietà alle parti del vano scala dell’edificio condominiale sito Oggetto: usucapione in [OSCURATO:PERSONA] 80 in Gubbio, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di i mmettere gli appellanti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel godimento del bene, respingendo la riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti.

Ritenuta pacifica l’originaria comproprietà del vano , il giudice distrettuale ha premesso che, per l’acquisto per usucapione del bene comune non è sufficiente l’esercizio del possesso esclusivo da parte dialcuni dei compropri e t a ri, ma occorre che ne sia impedito l’uso agli altri, reputando insufficiente che i ricorrenti avessero sostenuto le spese di realizzazione degli impianti o per la manutenzione.

Il mancato utilizzo della scala da parte degli attori non era dipesa da una condotta volontaria di [OSCURATO:PERSONA], ma era stata frutto di una scelta di [OSCURATO:PERSONA]; non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA], per accedere alla sua porzione esclusiva posta al primo piano, avesse utilizzato esclusivamente un scala in legno esterna prima del 1999, anno della realizzazione di altra scala esterna in muratura.

Solo da tale data l’esercizio del possesso era stato interrotto, senza che però, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, fosse maturata l’usucapione.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. hanno proposto ricorso in 9 motivi, cui resistono con controricorso Marco, Nada e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello, non vi era alcun contrasto tra le deposizioni testimoniali circa il fatto che i resistenti avessero esercitato l’accesso alla loro proprietà tramite una scala autonoma al piano terra ed una scala esterna al primo piano, avendo gli attori ammesso di non aver mai utilizzato la scala comune, circostanza – quest’ultima -risultante anche dalle prove per testi.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., contestando alla Corte di merito di aver erroneamente sostenuto che, in sede di interrogatorio formale, i ricorrenti non avessero dichiarato di aver realizzato una chiusura dell’accesso alla scala interna.

La comprovata esistenza della scala esterna di accesso al primo piano di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che questi non aveva utilizzato l’altra scala, usucapita dai ricorrenti.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza negato che vi fosse prova che il mancato utilizzo del bene controverso era dipeso da un comportamento dei ricorrenti diretto ad inibirne l’uso agli altri comproprietari, come invece era stato confermato dai testi.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza abbia ritenuto carente la prova che i ricorrenti avessero impedito alla controparte di utilizzare la scala comune, fatto invece inconfutabilmente risultante dalla stessa realizzazione – da parte di renato Bettelli – di altra scala esterna a serviziodella porzione esclusiva.

1.1. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Le censure si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, volendosi attribuire maggiore forza probatoria alle deposizioni di due testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rispetto allecontrarie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] valorizzate dal giudice territoriale, reputando altresì sufficiente, ai fini dell’usucapione, il mancato utilizzo del bene comune da parte dei resistenti.

Compete- anzitutto - al giudice di merito attingere elementi di convincimento dalle prove che ritenga più attendibili per la definizione della lite (Cass. 3601/2006; Cass. 29730/2020) ed è dunque incensurabile il giudizio di irrilevanza probatoria di talune deposizioni, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. (Cass. s.u. 20867/2020; Cass. 29730/2020; Cass.3601/2006).

Sia il mancato utilizzo della scala, sia la situazione dello stato dei luoghi appaiono esaminate dalla Corte di merito, ed è quindi esclusa anche la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. o i denunciati vizi di motivazione (Cass. s.u. 8053/2014).

La pronuncia ha difatti posto in rilievo che a) esistevano in loco due scale di acceso, l’una in legno esterna e l’altra interna; b) che la scala controversa non era stata utilizzata per lungo tempo, ma non vi era prova che il mancato utilizzo fosse dipeso dall’opposizione dei ricorrenti o che i convenuti non fossero materialmente in condizione di utilizzare il bene per la presenza di una chiusura in muratura.

E’ mancato – secondo il giudice di merito – il compimento di atti volti ad escludere gli altri comproprietari dal compossesso del bene: è difatti pacifico che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire laquota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"(Cass. 24781/2017; Cass. 23539/2011).

Non è, al riguardo, decisivo che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene e che gli altri titolari si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri (Cass. 24781/20147; Cass. 10734/2018, Cass. 9359/2021; Cass.22663/2022).

2. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza negato che i ricorrenti avessero il possesso esclusivo delle chiavi, pur trattandosi di circostanza che, con ordinanza istruttoria , il tribunale di Gubbio aveva ritenuto pacifica.

Il motivo è infondato.

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa(Cass. 25183/2021; Cass.2213/1984).

Tali provvedimenti sono sempre modificabili e revocabili dal giudice, potendo essere disattese senza dar luogo a d alcuna violazione di legge ; non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, né spiegano alcun effetto preclusivo, poiché qualsiasi questione può essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata(Cass. 30161/2018).

3. Il sesto motivo denuncia la violazio ne dell’art. 2727 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la sentenza presunto che i convenuti avessero la disponibilità delle chiavi di accesso al vano scala, sulla base di circostanze – il possesso delle chiavi da parte degli stessi ricorrenti –non gravi, né precise e concordant i .

Il motivo è inammissibile.

La sentenza, avendo escluso che gli altri comproprietari fossero stati pretermessi nell’utilizzo della scala, ha solo ipotizzato che, ove l’accesso fosse stato chiuso, le chiavi sarebbero state messe a disposizione di tutti i contitolari (cfr., sentenza, pag. 9).

Trattasi di mera congettura che non integra un’au t onoma ratio decidendi e che il ricorrente non ha interesse a contestar e, non potendo, dal suo accoglimento, derivare la cassazione della sentenza.

Non appare – quindi - util izzata alcuna presunzione basata su circostanze prive di univocità, in violazione del regime delle presunzioni.

4. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n . 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte ritenuto che i resistenti non avessero goduto del vano scala dal 1999, mentre tale uso era cessato dal 1970, come confermato anche dai testi.

Il motivo è inammissibile poiché sollecita una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione; il fatto asseritamente trascurato - il non uso della scala da oltre un ventennio – è stato valutato (cfr., sentenza pagg. 8 e ss.) e non è comunque decisivo, in carenza di prova che i ricorrenti avessero impedito ai contitolari l’uso del bene comune ed avessero, perciò, esercitato un possesso utile all’usucapione.

5. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1104 c.c. 1350, n. 5 c.c., lamentando che il giudice distrettuale abbia escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato alla sua quota di proprietà, circostanza che gli appellanti non avevano mai dedotto, tanto più che di tale rinuncia non vi era stata alcun a formalizzazione scritta.

Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza dichiarato che i resistenti avevano cessato di utilizzare la scala solo dal 1999, in contrasto con le risultanze probatorie che dimostravano che il possesso era cessato dagli anni

70. Entrambi i motivi sono inammissibili.

La Corte di merito ha respinto la domanda di usucapione per carenza di prova dell’uso esclusivo del bene comune in opposizione ai resistenti, non già per il fatto [OSCURATO:PERSONA] non avesse rinunciato alla proprietà, questione – quest’ultima – priva di decisività, essendo irrilevante anche il non uso della scala da oltre un ventennio da parte dei Bettelli, non avendo i ricorrenti esercitato il possesso con modalità incompatibili con le facoltà spettanti agli altri comproprietari per tutto il tempo necessario all’usucapione.

Il ricorso è –pertanto - respinto con aggravio delle spese di lite.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11477/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71. –CONTRORICORRENTI– avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 138/2018, depositata il 28.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 138/2018, la Corte distrettuale di Perugia, in integrale riforma della decisione appellata, ha dichiarato la comproprietà alle parti del vano scala dell’edificio condominiale sito Oggetto: usucapione in [OSCURATO:PERSONA] 80 in Gubbio, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di i mmettere gli appellanti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel godimento del bene, respingendo la riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti. Ritenuta pacifica l’originaria comproprietà del vano , il giudice distrettuale ha premesso che, per l’acquisto per usucapione del bene comune non è sufficiente l’esercizio del possesso esclusivo da parte dialcuni dei compropri e t a ri, ma occorre che ne sia impedito l’uso agli altri, reputando insufficiente che i ricorrenti avessero sostenuto le spese di realizzazione degli impianti o per la manutenzione. Il mancato utilizzo della scala da parte degli attori non era dipesa da una condotta volontaria di [OSCURATO:PERSONA], ma era stata frutto di una scelta di [OSCURATO:PERSONA]; non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA], per accedere alla sua porzione esclusiva posta al primo piano, avesse utilizzato esclusivamente un scala in legno esterna prima del 1999, anno della realizzazione di altra scala esterna in muratura. Solo da tale data l’esercizio del possesso era stato interrotto, senza che però, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, fosse maturata l’usucapione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. hanno proposto ricorso in 9 motivi, cui resistono con controricorso Marco, Nada e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello, non vi era alcun contrasto tra le deposizioni testimoniali circa il fatto che i resistenti avessero esercitato l’accesso alla loro proprietà tramite una scala autonoma al piano terra ed una scala esterna al primo piano, avendo gli attori ammesso di non aver mai utilizzato la scala comune, circostanza – quest’ultima -risultante anche dalle prove per testi. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., contestando alla Corte di merito di aver erroneamente sostenuto che, in sede di interrogatorio formale, i ricorrenti non avessero dichiarato di aver realizzato una chiusura dell’accesso alla scala interna. La comprovata esistenza della scala esterna di accesso al primo piano di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che questi non aveva utilizzato l’altra scala, usucapita dai ricorrenti. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza negato che vi fosse prova che il mancato utilizzo del bene controverso era dipeso da un comportamento dei ricorrenti diretto ad inibirne l’uso agli altri comproprietari, come invece era stato confermato dai testi. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza abbia ritenuto carente la prova che i ricorrenti avessero impedito alla controparte di utilizzare la scala comune, fatto invece inconfutabilmente risultante dalla stessa realizzazione – da parte di renato Bettelli – di altra scala esterna a serviziodella porzione esclusiva. 1.1. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Le censure si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, volendosi attribuire maggiore forza probatoria alle deposizioni di due testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rispetto allecontrarie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] valorizzate dal giudice territoriale, reputando altresì sufficiente, ai fini dell’usucapione, il mancato utilizzo del bene comune da parte dei resistenti. Compete- anzitutto - al giudice di merito attingere elementi di convincimento dalle prove che ritenga più attendibili per la definizione della lite (Cass. 3601/2006; Cass. 29730/2020) ed è dunque incensurabile il giudizio di irrilevanza probatoria di talune deposizioni, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. (Cass. s.u. 20867/2020; Cass. 29730/2020; Cass.3601/2006). Sia il mancato utilizzo della scala, sia la situazione dello stato dei luoghi appaiono esaminate dalla Corte di merito, ed è quindi esclusa anche la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. o i denunciati vizi di motivazione (Cass. s.u. 8053/2014). La pronuncia ha difatti posto in rilievo che a) esistevano in loco due scale di acceso, l’una in legno esterna e l’altra interna; b) che la scala controversa non era stata utilizzata per lungo tempo, ma non vi era prova che il mancato utilizzo fosse dipeso dall’opposizione dei ricorrenti o che i convenuti non fossero materialmente in condizione di utilizzare il bene per la presenza di una chiusura in muratura. E’ mancato – secondo il giudice di merito – il compimento di atti volti ad escludere gli altri comproprietari dal compossesso del bene: è difatti pacifico che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire laquota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"(Cass. 24781/2017; Cass. 23539/2011). Non è, al riguardo, decisivo che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene e che gli altri titolari si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri (Cass. 24781/20147; Cass. 10734/2018, Cass. 9359/2021; Cass.22663/2022). 2. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza negato che i ricorrenti avessero il possesso esclusivo delle chiavi, pur trattandosi di circostanza che, con ordinanza istruttoria , il tribunale di Gubbio aveva ritenuto pacifica. Il motivo è infondato. La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa(Cass. 25183/2021; Cass.2213/1984). Tali provvedimenti sono sempre modificabili e revocabili dal giudice, potendo essere disattese senza dar luogo a d alcuna violazione di legge ; non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, né spiegano alcun effetto preclusivo, poiché qualsiasi questione può essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata(Cass. 30161/2018). 3. Il sesto motivo denuncia la violazio ne dell’art. 2727 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la sentenza presunto che i convenuti avessero la disponibilità delle chiavi di accesso al vano scala, sulla base di circostanze – il possesso delle chiavi da parte degli stessi ricorrenti –non gravi, né precise e concordant i . Il motivo è inammissibile. La sentenza, avendo escluso che gli altri comproprietari fossero stati pretermessi nell’utilizzo della scala, ha solo ipotizzato che, ove l’accesso fosse stato chiuso, le chiavi sarebbero state messe a disposizione di tutti i contitolari (cfr., sentenza, pag. 9). Trattasi di mera congettura che non integra un’au t onoma ratio decidendi e che il ricorrente non ha interesse a contestar e, non potendo, dal suo accoglimento, derivare la cassazione della sentenza. Non appare – quindi - util izzata alcuna presunzione basata su circostanze prive di univocità, in violazione del regime delle presunzioni. 4. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n . 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte ritenuto che i resistenti non avessero goduto del vano scala dal 1999, mentre tale uso era cessato dal 1970, come confermato anche dai testi. Il motivo è inammissibile poiché sollecita una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione; il fatto asseritamente trascurato - il non uso della scala da oltre un ventennio – è stato valutato (cfr., sentenza pagg. 8 e ss.) e non è comunque decisivo, in carenza di prova che i ricorrenti avessero impedito ai contitolari l’uso del bene comune ed avessero, perciò, esercitato un possesso utile all’usucapione. 5. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1104 c.c. 1350, n. 5 c.c., lamentando che il giudice distrettuale abbia escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato alla sua quota di proprietà, circostanza che gli appellanti non avevano mai dedotto, tanto più che di tale rinuncia non vi era stata alcun a formalizzazione scritta. Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza dichiarato che i resistenti avevano cessato di utilizzare la scala solo dal 1999, in contrasto con le risultanze probatorie che dimostravano che il possesso era cessato dagli anni 70. Entrambi i motivi sono inammissibili. La Corte di merito ha respinto la domanda di usucapione per carenza di prova dell’uso esclusivo del bene comune in opposizione ai resistenti, non già per il fatto [OSCURATO:PERSONA] non avesse rinunciato alla proprietà, questione – quest’ultima – priva di decisività, essendo irrilevante anche il non uso della scala da oltre un ventennio da parte dei Bettelli, non avendo i ricorrenti esercitato il possesso con modalità incompatibili con le facoltà spettanti agli altri comproprietari per tutto il tempo necessario all’usucapione. Il ricorso è –pertanto - respinto con aggravio delle spese di lite. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello
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